(Testo unico-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
              (Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648). 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3° capoverso,  32,
ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56  e  57  del  presente  testo  unico,
avranno effetto dal 1° gennaio 1907. 
 
                   Visto, d'ordine di Sua Maesta': 
 
            Il ministro segretario di Stato per l'interno 
 
                presidente del Consiglio dei ministri 
 
                              GIOLITTI.