Art. 58. (Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648). Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3° capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1° gennaio 1907. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro segretario di Stato per l'interno presidente del Consiglio dei ministri GIOLITTI.