(Testo unico-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
               (Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Nei comuni ove non sia  un  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  il
sindaco, o chi ne fa le  veci,  ne  esercita  le  funzioni  sotto  la
direzione e la dipendenza  del  prefetto,  del  sottoprefetto  o  del
questore.