Art. 7. (Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409). In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purche' ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorita' politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.