(Testo unico-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
               (Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono
ordinare  l'esecuzione  delle  loro  ordinanze  anche   fuori   della
rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o  agente
di pubblica sicurezza da essi dipendente, purche' ne diano preventivo
o contemporaneo avviso all'autorita' politica della circoscrizione in
cui il servizio deve essere eseguito.