(Testo unico-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
               (Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409). 
 
  Gli  impieghi  nell'Amministrazione  di   pubblica   sicurezza   si
conseguono  entrando  in  carriera  come  alunno   nelle   rispettive
categorie. 
 
  I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso. 
 
  Dopo un tirocinio, che non potra' avere durata minore di sei  mesi,
gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito  con
stipendio.