Art. 2.

Modifica  della  rubrica  del  titolo V- bis e inserimento del titolo
            V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994

  1.  La  rubrica  del  titolo  V-bis  e'  sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti fisici: rumore».
  2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
inserito il seguente:

                           «"Titolo V-ter

         PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                          Art. 49-terdecies
                        Campo di applicazione

  1.   Il  presente  titolo  determina  i  requisiti  minimi  per  la
protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e la
sicurezza  derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0
Hz  a  300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il
lavoro.  Le  disposizioni  riguardano la protezione dai rischi per la
salute  e  la  sicurezza  dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di  correnti  indotte  e  dall'assorbimento  di  energia,  nonche' da
correnti di contatto.
  2.  Il  presente  titolo  non disciplina la protezione da eventuali
effetti  a  lungo  termine  e  non  riguarda  i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.

                        Art. 49-quaterdecies

                             Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono
per:
    a) «campi  elettromagnetici»:  campi  magnetici  statici  e campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variabili  nel  tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la
salute conosciuti;
    c) «valori  di  azione»:  l'entita'  dei  parametri  direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure  specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

                         Art. 49-quindecies

           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1.  I  valori  limite  di  esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
  2.  I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera
B, tabella 2.

                               Capo II

                    Obblighi del datore di lavoro

                        Art. 49-sexiesdecies

      Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi

  1.  Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli   dei   campi   elettromagnetici  ai  quali  sono  esposti  i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati  in  conformita'  alle  norme  europee  standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche'
le   citate   norme  non  avranno  contemplato  tutte  le  pertinenti
situazioni  per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione  dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di  lavoro  adotta  le  specifiche linee guida individuate od emanate
dalla  Commissione  consultiva  permanente  per  la prevenzione degli
infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, di cui all'articolo 393 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive  modificazioni,  o,  in  alternativa,  quelle del Comitato
elettrotecnico  italiano  (CEI),  tenendo  conto,  se necessario, dei
livelli  di  emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in
confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   livelli   dei  campi
elettromagnetici   effettuata  in  conformita'  al  comma 1,  qualora
risulti   che   siano   superati   i   valori   di   azione   di  cui
all'articolo 49-quindecies,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando
necessario,  calcola  se  i  valori  limite di esposizione sono stati
superati.
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2  non  devono  necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili  al  pubblico  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad  una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste   dalla   raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  4.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da
personale  competente  nell'ambito  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione  e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4,
il  datore  di  lavoro  presta  particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi:
    a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  la durata e il tipo
dell'esposizione;
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies;
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto quale:
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi
impiantati);
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  da  campi  indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
    e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
    g) sorgenti multiple di esposizione;
    h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  6.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui  all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies   e   49-octiesdecies.   Nel  documento  di
valutazione  del  rischio  il  datore  di  lavoro  puo' includere una
giustificazione,  per  la quale data la natura e l'entita' dei rischi
connessi  con  i  campi  elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione  dei  rischi  piu' dettagliata. La valutazione dei rischi
viene  aggiornata,  con  cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta  si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,
oppure  quando  i  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano
necessaria la sua revisione.

                        Art. 49-septiesdecies

                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3 il datore di
lavoro,  tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di
misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o
riduce  al  minimo  i  rischi  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici.
  2.    A    seguito    della   valutazione   dei   rischi   di   cui
all'articolo 49-sexiesdecies,  qualora risulti che i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro,
a     meno     che     la     valutazione    effettuata    a    norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, dimostri che i valori limite
di  esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda   misure   tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire
esposizioni  superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
    b) della    scelta    di    attrezzature   che   emettano   campi
elettromagnetici  di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici,  incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi di
sicurezza,  schermature  o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e) della  progettazione  e  della  struttura  dei  luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della    limitazione    della    durata    e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di protezione
individuale.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione
del   rischio  di  cui  all'articolo 49-sexiesdecies  possono  essere
esposti  a  campi  elettromagnetici  che  superano i valori di azione
devono  essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non
sussiste   nel   caso   che  dalla  valutazione  effettuata  a  norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, il datore di lavoro dimostri
che  i  valori  limite di esposizione non sono superati e che possono
essere  esclusi  rischi  relativi  alla  sicurezza.  Dette  aree sono
inoltre  identificate  e  l'accesso  alle stesse e' limitato, laddove
cio'   sia  tecnicamente  possibile  e  sussista  il  rischio  di  un
superamento dei valori limite di esposizione.
  4.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai  valori  limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
titolo  i  valori limite di esposizione risultino superati, il datore
di  lavoro  adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto  dei  valori  limite  di  esposizione,  individua  le cause del
superamento  dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le   misure   di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  un  nuovo
superamento.
  5.  A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le
misure  di  cui  al  presente  articolo alle  esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.

                        Art. 49-octiesdecies

              Informazione e formazione dei lavoratori

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti  da  campi  elettromagnetici  sul  luogo di lavoro e i loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della  valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con
particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b) all'entita'  e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c) ai  risultati  della  valutazione,  misurazione  o calcolo dei
livelli  di  esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies;
    d) alle   modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.

                        Art. 49-noviesdecies

                       Sorveglianza sanitaria

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17,
e    fermo    restando    il    rispetto    di    quanto    stabilito
dall'articolo 49-septiesdecies,    comma 4,    sono    sottoposti   a
sorveglianza  sanitaria  i  lavoratori  per i quali e' stata rilevata
un'esposizione     superiore     ai     valori    limite    di    cui
all'articolo 49-quindecies, comma 1.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
  3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore  l'esistenza  di un danno alla salute il medico competente
ne  informa  il  datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova
valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.

                           Art. 49-vicies

                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 49-noviesdecies,   comma 1,   provvede  ad  istituire  e
aggiornare  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio,  secondo quanto
previsto  dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori
hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».