Art. 4.

                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione,   e  dall'articolo 16,  comma  3,  della  legge
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano,  nell'esercizio  del  potere  sostituivo dello Stato e con
carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva  oggetto  del presente
decreto  legislativo,  nelle  regioni e nelle province autonome nelle
quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la  normativa di attuazione
regionale  o  provinciale  e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata   in  vigore  di  quest'ultima,  fermi  restando  i  principi
fondamentali   ai   sensi   dell'articolo 117,   comma terzo,   della
Costituzione.
 
          Note all'art. 4:
              - L'art.  117, terzo e quinto comma della Costituzione,
          cosi' recitano:
              «Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi  comunitari,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37».
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».