(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
 
Progetti di competenza statale 
 
  1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate  al  giorno
di  carbone  o   di   scisti   bituminosi,   nonche'   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
  2) Installazioni relative a: 
    - centrali termiche ed altri impianti di combustione con  potenza
termica di almeno 300 MW; 
    - centrali  per  la  produzione  dell'energia  idroelettrica  con
potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe  ed  invasi
direttamente asserviti; 
    -  Impianti  per  l'estrazione  dell'amianto,  nonche'   per   il
trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto   e   dei   prodotti
contenenti amianto; 
    - centrali  nucleari  e  altri  reattori  nucleari,  compreso  lo
smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e  reattori  (esclusi
gli impianti di ricerca per la  produzione  e  la  lavorazione  delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di
durata permanente termica). 
  3) Impianti destinati: 
    - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 
    - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; 
    - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di  residui
altamente radioattivi; 
    -  allo  smaltimento   definitivo   dei   combustibili   nucleari
irradiati; 
    -  esclusivamente  allo   smaltimento   definitivo   di   residui
radioattivi; 
    - esclusivamente allo stoccaggio  (previsto  per  piu'  di  dieci
anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi  in
un sito diverso da quello di produzione. 
  4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio  superiore
a 150 kV  e  con  tracciato  di  lunghezza  superiore  a  15  km.  ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata,  con  tracciato
di lunghezza superiore a 40 chilometri". 
  5)  Acciaierie  integrate  di   prima   fusione   della   ghisa   e
dell'acciaio. 
  6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  su
scala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  di
sostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttive
funzionalmente connesse tra di loro: 
    - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base,  con
capacita'  produttiva  complessiva  annua  per  classe  di  prodotto,
espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito
indicate: 
    

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Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)
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a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi |
o insaturi, alifatici o aromatici)                 |       200
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b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,    |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,      |
acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi        |       200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati                           |       100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,|
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili,      |
cianati, isocianati                                |       100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi                           |       100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati                           |       100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici                        |       100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre      |
sintetiche, fibre a base di cellulosa)             |       100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche                                |       100
---------------------------------------------------------------------

    
    - per la fabbricazione di prodotti chimici  inorganici  di  base,
con capacita' produttiva complessiva annua per  classe  di  prodotto,
espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito
indicate: 
    

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Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)
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j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di        |
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di |
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,      |
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile|       100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,  |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,  |
acido solforico, oleum e acidi solforati           |       100
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l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di   |
potassio, idrossido di sodio                       |       100
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    - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacita' produttiva
complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come
somma  delle  capacita'  produttive  relative  ai  singoli   composti
elencati nella presente classe di prodotto). 
  7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. 
  8) Stoccaggio: 
    - di prodotti chimici, petrolchimici  con  capacita'  complessiva
superiore a 80.000 m3 ; 
    - superficiale di gas  naturali  con  una  capacita'  complessiva
superiore a 80.000 m3 ; 
    - di  prodotti  di  gas  di  petrolio  liquefatto  con  capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3 ; 
    -  di  prodotti  petroliferi  liquidi  di  capacita'  complessiva
superiore a 80.000 m3 ; 
    - di  prodotti  combustibili  solidi  con  capacita'  complessiva
superiore a 150.000 t. 
  9)  oleodotti,  gasdotti  o  condutture  per  prodotti  chimici  di
lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm. 
  10) Opere relative a 
    - tronchi ferroviari per il traffico a  grande  distanza  nonche'
aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a  1.500  metri  di
lunghezza; 
    - autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica
o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra  l'altro  l'arresto  e  la
sosta di autoveicoli; 
    - strade extraurbane a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle
a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova strada o  il  tratto  di
strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta  di
almeno 10 km; 
    - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha,
localizzati  nei  centri  storici  o  in  aree  soggette  a   vincoli
paesaggistici decretati con atti ministeriali  o  facenti  parte  dei
siti UNESCO. 
  11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili e porti per
la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a  1350
tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali  moli,  pontili,
boe galleggianti, isole a  mare  per  il  carico  e  lo  scarico  dei
prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti  (esclusi
gli attracchi per navi traghetto), che  possono  accogliere  navi  di
stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese  le  attrezzature  e  le
opere funzionalmente connesse. 
  12) Interventi per la difesa del mare: 
    - terminali per il  carico  e  lo  scarico  degli  idrocarburi  e
sostanze pericolose; 
    - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi; 
    - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi; 
    - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
  13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque
in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o  che  determinano  un
volume  d'invaso  superiore  ad  1.000.000  m3  ,  nonche'   impianti
destinati a  trattenere,  regolare  o  accumulare  le  acque  a  fini
energetici in modo durevole, di  altezza  superiore  a  10  m  o  che
determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3 . 
  14) Trivellazioni in profondita'  per  lo  stoccaggio  dei  residui
nucleari. 
  15)  Interporti  finalizzati  al  trasporto  merci  e   in   favore
dell'intermodalita' di cui  alla  legge  4  agosto  1990,  n.  240  e
successive modifiche, comunque  comprendenti  uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione. 
  16) Opere  ed  interventi  relativi  a  trasferimenti  d'acqua  che
prevedano o  possano  prevedere  trasferimento  d'acqua  tra  regioni
diverse e cio' travalichi i comprensori  di  riferimento  dei  bacini
idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi. 
  18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 
 
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   1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'
produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  in
un'unica riga 
   2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'
produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  in
un'unica riga.