Art. 2.
                          Criteri generali
  1.  Le  azioni  di  orientamento  di  cui  all'articolo 1,  che  si
realizzano  soprattutto  attraverso  le  iniziative  di  raccordo tra
scuola  e  mondo  delle  professioni  e  del  lavoro  e  un  organico
collegamento  con gli enti territoriali, costituiscono indispensabili
strumenti    per    contribuire    alla   costruzione   di   percorsi
personalizzati,  in  vista  della transizione verso il lavoro, basati
sul  collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in
laboratorio  e  in  contesti  di  lavoro. Tali interventi, progettati
nell'ambito   del   Piano  dell'offerta  formativa  di  ogni  singola
istituzione  scolastica,  nel quadro complessivo della programmazione
territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti
e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali:
    a) si  riferiscono  agli  obiettivi  di  apprendimento generali e
specifici   dei  singoli  curricula  e  concorrono  a  migliorare  la
preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e
all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano;
    b) interessano gli studenti dell'ultimo anno;
    c) sono   sostenuti  soprattutto  da  intese  e  convenzioni  con
associazioni,   collegi   professionali,   enti  ed  imprese  e  sono
progettati,  sotto  la responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
con  il  concorso  dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle
professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie
didattiche  e  le modalita' organizzative con particolare riferimento
all'apprendimento  in  laboratorio e in contesti di lavoro, nonche' i
criteri   e   gli   strumenti   di  attuazione,  di  valutazione,  di
monitoraggio  e  di  certificazione  delle competenze con riferimento
alle indicazioni nazionali in materia;
    d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e
dei  fabbisogni  formativi  del mondo del lavoro e delle professioni,
coniugando   le  attitudini  e  le  aspirazioni  professionali  degli
studenti  e  le specifiche professionalita' richieste dal mercato del
lavoro,  tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di
genere e delle pari opportunita';
    e) sono  costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei
settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche
amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a
tale  fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni
raccordi   con   le   agenzie  preposte,  i  fabbisogni  formativi  e
occupazionali;
    f) sono   coerenti   con   una   organizzazione  didattica  delle
discipline   di   studio  in  grado  di  sollecitare  lo  studente  a
individuare interessi e predisposizioni specifiche, cosi' da favorire
le   sue   scelte   autonome  e  consapevoli  per  la  costruzione  e
realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;
    g) valorizzano  e diffondono azioni di orientamento ed esperienze
di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata
validita'  metodologica,  che abbiano dato risultati di qualita'; non
costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono
momenti  di  apprendimento  in  contesti di lavoro che abbiano sempre
carattere formativo.
  2.   I   soggetti   di   cui  all'articolo 3  che  concorrono  alla
realizzazione  delle  azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro,
d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.