Art. 3.
                         Soggetti coinvolti
  1.  Nell'ambito  della  programmazione dell'offerta formativa delle
regioni   e  dei  servizi  di  orientamento  degli  enti  locali,  le
istituzioni  scolastiche  predispongono  azioni  di  orientamento  in
collaborazione con:
    a) i centri territoriali per l'impiego;
    b) le strutture formative accreditate;
    c) le  aziende,  imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche,
comunita', enti ed associazioni di volontariato ecc;
    d) gli  organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge
12 marzo  1999,  n.  68,  in  materia di inserimento lavorativo delle
persone con disabilita'.
  2.  Ai  fini  di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono
conto  anche  dei  servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del
lavoro  di  cui  all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68
          (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili), e' il
          seguente:
              «Art.  6  (Servizi  per  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili  e  modifiche  al  decreto legislativo 23 dicembre
          1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
          ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  di seguito denominati «uffici competenti»,
          provvedono,  in  raccordo  con i servizi sociali, sanitari,
          educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
          competenze    loro    attribuite,    alla   programmazione,
          all'attuazione,  alla  verifica  degli  interventi  volti a
          favorire  l'inserimento  dei  soggetti di cui alla presente
          legge  nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
          liste,  al  rilascio  delle autorizzazioni, degli esoneri e
          delle   compensazioni   territoriali,  alla  stipula  delle
          convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
              2.   All'art.   6,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1997,  n.  469,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) le  parole:  «maggiormente  rappresentative»  sono
          sostituite    dalle    seguenti:   «comparativamente   piu'
          rappresentative».».
              - Il  testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' il seguente:
              «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
          dell'effettivo  godimento  del  diritto  al  lavoro  di cui
          all'art.   4  della  Costituzione,  e  nel  pieno  rispetto
          dell'art.  120  della Costituzione stessa, viene costituita
          la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,  quale sistema
          aperto  e  trasparente di incontro tra domanda e offerta di
          lavoro  basato  su una rete di nodi regionali. Tale sistema
          e'  alimentato  da tutte le informazioni utili a tale scopo
          immesse  liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
          pubblici   e   privati,   autorizzati  o  accreditati,  sia
          direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
              2.   La   borsa   continua   nazionale  del  lavoro  e'
          liberamente  accessibile  da  parte  dei lavoratori e delle
          imprese  e  deve  essere consultabile da un qualunque punto
          della  rete.  I  lavoratori  e le imprese hanno facolta' di
          inserire   nuove   candidature  o  richieste  di  personale
          direttamente  e  senza rivolgersi ad alcun intermediario da
          qualunque    punto   di   rete   attraverso   gli   accessi
          appositamente  dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici e
          privati, autorizzati o accreditati.
              3.  Gli  operatori  pubblici  e  privati, accreditati o
          autorizzati,   hanno  l'obbligo  di  conferire  alla  borsa
          continua  nazionale  del  lavoro  i dati acquisiti, in base
          alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
          a  quelle  rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
          territoriale prescelto.
              4.  Gli  ambiti  in  cui  si articolano i servizi della
          borsa continua nazionale del lavoro sono:
                a) un livello nazionale finalizzato:
                  1)   alla   definizione   degli   standard  tecnici
          nazionali e dei flussi informativi di scambio;
                  2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
                  3) alla definizione dell'insieme delle informazioni
          che  permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza del
          processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
                b) un   livello   regionale  che,  nel  quadro  delle
          competenze   proprie  delle  regioni  di  programmazione  e
          gestione delle politiche regionali del lavoro:
                  1)  realizza  l'integrazione dei sistemi pubblici e
          privati presenti sul territorio;
                  2)  definisce  e  realizza il modello di servizi al
          lavoro;
                  3)   coopera   alla   definizione   degli  standard
          nazionali di intercomunicazione.
              5.  Il  coordinamento  tra  il  livello  nazionale e il
          livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
          degli   articoli 4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
          operativita'  della  borsa continua nazionale del lavoro in
          ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  rende  disponibile
          l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e alle
          province  autonome  che  ne  facciano richiesta nell'ambito
          dell'esercizio delle loro competenze.».