Art. 2.
       Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
  1.  All'articolo  2,  comma 3, dopo le parole: "prodotti intermedi"
sono inserite le seguenti: ", ivi compresi formulati intermedi, sfusi
di   prodotti   medicinali   e   prodotti   medicinali   parzialmente
confezionati,".
  2. All'articolo 6, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il
29  febbraio  2008,  su proposta dell'AIFA, sono previste particolari
disposizioni  per  la graduale applicazione del disposto del comma 1,
con  riferimento  all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei
gas medicinali.".
  3.  All'articolo  20,  comma  1,  le parole: "l'autorizzazione o la
registrazione  semplificata di tali prodotti e' rilasciata secondo la
disciplina  del  presente  decreto."  sono sostituite dalle seguenti:
"tali   prodotti   sono   soggetti  alla  procedura  semplificata  di
registrazione  prevista  dagli  articoli  16  e  17, anche quando non
abbiano  le  caratteristiche  di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 16; quando ricorra quest'ultima ipotesi, il richiedente
e'  tenuto  comunque  a  provare  la  sicurezza  del prodotto, avendo
riguardo   alla   sua  composizione,  forma  farmaceutica  e  via  di
somministrazione.".
  4. All'articolo 35, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. In caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA
e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'AIFA di
un  provvedimento  di  rifiuto  anche  solo parziale, il richiedente,
scaduti  i  termini  previsti  dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da'
corso  alla  modifica.  L'AIFA  conserva documentazione elettronica o
cartacea  della  valutazione  effettuata.  Per  le procedure di mutuo
riconoscimento e decentrate in cui l'Italia agisce quale Stato membro
di  riferimento  restano  fermi  gli  obblighi  di  informazione alle
autorita'  competenti  interessate  e  al  titolare  previsti  per le
variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5
del citato regolamento (CE) n. 1084/2003.".
  5.  All'art. 36, comma 1, dopo le parole: "per la salute pubblica",
sono inserite le seguenti:
  "ivi  comprese le modifiche del riassunto delle caratteristiche del
prodotto,   ed  eventualmente  del  foglio  illustrativo,  a  seguito
dell'acquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che incidano
negativamente sul rapporto rischio-beneficio del medicinale;
  6. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  casi  di  variazioni minori di tipo IA e IB, definite a norma
del regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi dell'articolo
35, e' concesso lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di
modifica  salvo  che  l'AIFA,  per  motivi  di  salute  pubblica o di
trasparenza  del  mercato,  stabilisca  un  termine per il ritiro dal
commercio  delle  confezioni per le quali e' intervenuta la modifica;
nei  casi  di variazioni di tipo II, definite a norma del regolamento
(CE)  n.  1084/2003,  autorizzate  ai  sensi dell'articolo 35, l'AIFA
quando  a  cio' non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza
del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata,
puo'   concedere  un  termine  per  il  ritiro  dal  commercio  delle
confezioni  per  le quali e' intervenuta la modifica. L'AIFA, sentite
le  associazioni  dell'industria  farmaceutica,  adotta  e rende noti
criteri  generali  per l'applicazione delle disposizioni del presente
comma.".
  7. All'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Nei  casi  in cui non venga presentata domanda di rinnovo,
l'AIFA  ne  da'  sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e rende
noto,  con  un  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   che  il  medicinale  non  puo'  essere  piu'
commercializzato.  Nei  casi  in  cui,  a seguito di presentazione di
domanda di rinnovo, la valutazione del rapporto rischio beneficio sia
risultata  non  favorevole,  l'interessato  puo' presentare all'AIFA,
entro  trenta giorni, opposizione al provvedimento di diniego; l'AIFA
decide  entro  i  successivi  novanta  giorni,  sentito  il Consiglio
superiore  di  sanita'.  Se la decisione non e' favorevole, l'AIFA ne
da'  sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e rende noto con un
comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che il medicinale non
puo' essere piu' commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del
rapporto  rischio  beneficio  sia  risultata favorevole, ma i termini
dell'autorizzazione  debbano  essere  modificati,  l'AIFA  adotta uno
specifico   provvedimento;   negli  altri  casi  l'autorizzazione  e'
automaticamente   rinnovata   alla  data  di  scadenza  di  validita'
dell'autorizzazione originaria.".
  8. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5,  dopo  la  parola:  "condizioni" e' inserita la
seguente: "essenziali";
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Con  apposita  determinazione,  da  adottarsi  entro il 29
febbraio  2008,  l'AIFA  individua  le  modifiche,  diverse da quelle
previste  al  comma  5, che l'interessato e' tenuto a comunicare alla
stessa Agenzia.".
  9. All'articolo 54, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1°
gennaio  2009.  Fino  a  tale  data  le  materie  prime devono essere
corredate   di   una   certificazione  di  qualita'  che  attesti  la
conformita'  alle  norme  di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla
persona  qualificata responsabile della produzione del medicinale che
utilizza  le  materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,
di  effettuare  ispezioni  dirette  a verificare la conformita' delle
materie prime alla certificazione resa.".
  10.  All'articolo  73,  comma  2, le parole: "previa autorizzazione
dell'AIFA"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "previa  notifica
all'AIFA".
  11. All'articolo 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, lettera f), n. 7), dopo la parola: "produttore",
sono aggiunte le seguenti: "responsabile del rilascio dei lotti";
    b)  al comma 2, le parole: "previa autorizzazione dell'AIFA" sono
sostituite dalle seguenti: "previa notifica all'AIFA";
    c)  al  comma  5  sono aggiunte, in fine, le parole: ", secondo i
criteri stabiliti con apposita determinazione dell'AIFA".
  12.  All'articolo  80,  comma  1,  dopo la parola: "farmacia", sono
inserite le parole: "e nei punti vendita previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,".
  13. All'articolo 88, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi
entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  con  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano,   sentite   le  Federazioni  degli  ordini
professionali  dei farmacisti e dei medici, nonche' le organizzazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni
che  consentono  al  farmacista,  in  caso  di  estrema  necessita' e
urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza
di  prescrizione  medica,  un  medicinale  disciplinato dal comma 2 o
dall'articolo 89.".
  14. All'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 sono soppresse le parole: ", in farmacia,";
    b)  al  comma  3  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I
medicinali  di automedicazione di cui al primo periodo possono essere
oggetto  di  accesso  diretto  da parte dei clienti in farmacia e nei
punti  vendita  previsti  dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.".
  15. Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:
                            "Art. 98-bis
     Sperimentazioni sulle modalita' di fornitura dei medicinali
  1.  Il  Ministero  della  salute  puo'  autorizzare,  previo parere
favorevole della regione interessata, sperimentazioni sulle modalita'
di  fornitura  di medicinali in deroga alle disposizioni del presente
titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini
della  tutela  della  salute  pubblica.  Il  parere  favorevole delle
regioni  si  intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla
richiesta del Ministero della salute.".
  16. All'articolo 100, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis.  I  farmacisti  e  le  societa'  di farmacisti, titolari di
farmacia  ai  sensi  dell'articolo  7 della legge 8 novembre 1991, n.
362,  nonche'  le  societa'  che gestiscono farmacie comunali possono
svolgere  attivita' di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel
rispetto   delle  disposizioni  del  presente  titolo.  Parimenti  le
societa'  che  svolgono  attivita'  di  distribuzione all'ingrosso di
medicinali  possono  svolgere  attivita'  di  vendita  al pubblico di
medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.
  1-ter.   E'   fatto   divieto   al  produttore  e  al  distributore
all'ingrosso  di  praticare, senza giustificazione, nei confronti dei
dettaglianti  condizioni  diverse  da quelle preventivamente indicate
nelle condizioni generali di contratto.".
  17.  All'articolo  101,  comma 2, in fine, e' aggiunto, il seguente
periodo:  "Con  decreto  del  Ministro  della salute, sentita l'AIFA,
possono  essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente
gas medicinali, deroghe al disposto della lettera b) del comma 1 e al
disposto di cui al precedente periodo.".
  18. All'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo le parole: "dagli articoli 92 e 94", sono
inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 96";
    b)  al  comma  3,  dopo  la  parola:  "pubblico" sono inserite le
seguenti:  ",  ivi  compresi  i  punti vendita di medicinali previsti
dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,";
    c)  al  comma  4, dopo la parola: "ospedaliere," sono inserite le
seguenti: "o dei punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,";
    d)  al  comma  5,  dopo  le  parole:  "oltre  al  proprio  nome e
indirizzo"  sono  inserite  le  seguenti: "e al codice identificativo
univoco  assegnato  dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo
3,  comma  1, del decreto del Ministro della salute in data 15 luglio
2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 2 del 4 gennaio 2005,";
    e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "b) la
denominazione,  la  forma  farmaceutica  e  il  numero  dell'AIC  del
medicinale;".
  19.  All'articolo 107, comma 1, dopo le parole: "Le farmacie aperte
al  pubblico,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i  punti  vendita  di
medicinali  previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,".
  20. All'articolo 108 sono aggiunti i seguenti commi:
  "1-bis.   Il   farmacista  che  esplica  l'attivita'  professionale
prevista  dall'articolo  5  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
responsabile,  oltre  che della gestione del reparto e dell'attivita'
di  vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio
dei   medicinali  nel  magazzino  annesso,  funzionale  all'esercizio
commerciale.
  1-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al reparto per
la  vendita di medicinali sono assegnati piu' farmacisti, il titolare
dell'esercizio  commerciale  individua il farmacista responsabile, il
quale deve risultare identificabile dall'utente.".
  21. All'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nessuna  pubblicita'  di  medicinali  presso  il pubblico puo'
essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad
eccezione:
    a)  delle  inserzioni  pubblicitarie  sulla  stampa  quotidiana o
periodica  che,  ferme  restando  le  disposizioni dell'articolo 116,
comma  1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le
indicazioni,   le   controindicazioni,   le   opportune   precauzioni
d'impiego,  le  interazioni,  le  avvertenze  speciali,  gli  effetti
indesiderati  descritti  nel  foglio  illustrativo,  con  l'eventuale
aggiunta   di  una  fotografia  o  di  una  rappresentazione  grafica
dell'imballaggio   esterno   o   del   confezionamento  primario  del
medicinale;
    b)  delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio
esterno  o  del  confezionamento  primario dei medicinali apposte sui
cartelli  dei  prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti
praticati  esposti  da  coloro che svolgono attivita' di fornitura al
pubblico,   limitatamente  ai  farmaci  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.";
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Se,  entro  il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma
8,  il  Ministero della salute comunica al richiedente che la domanda
non   puo'  essere  accolta,  la  domanda  stessa  e'  da  intendersi
definitivamente   respinta   qualora   l'interessato   non   presenti
osservazioni  entro  il  termine  di  dieci  giorni; se l'interessato
presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio,
diverse  da  quelle  previste  nella  comunicazione  ministeriale, il
relativo atto e' considerato, a tutti gli effetti, come nuova domanda
di  autorizzazione  se le osservazioni dell'interessato si limitano a
ribadire,  con  l'eventuale  supporto di documentazione, il contenuto
della  domanda iniziale, su di essa si pronuncia, in, via definitiva,
il competente ufficio del Ministero della salute, senza necessita' di
una nuova consultazione della commissione di cui al comma 2.".
  22. All'articolo 120, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   Per   i   medicinali  omeopatici  o  antroposofici  senza
indicazioni   terapeutiche,  al  medico  puo'  essere  consegnata  la
documentazione  utile  a  ricordare posologia e campi di applicazione
mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee europee o dalla
letteratura  omeopatica  o  antroposofica. In quest'ultimo caso, deve
essere  stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per
cui  non  vi  e', allo stato, evidenza scientificamente provata della
efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico.".
  23. Il comma 2 dell'articolo 123 e' sostituito dal seguente: "2. Il
materiale  informativo  di consultazione scientifica o di lavoro, non
specificamente  attinente  al medicinale, puo' essere ceduto a titolo
gratuito,  nel  rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del
Ministro  della  salute  da  adottarsi  entro  il 29 febbraio 2008 su
proposta  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco. Fino all'adozione del
predetto   decreto,   il   materiale   informativo  di  consultazione
scientifica  o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale,
puo'  essere  ceduto  a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie
pubbliche.".
  24.  All'articolo  125,  comma 10, terzo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", comunque non superiore al mese".
  25. All'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole: "definite dall'EMEA" sono inserite
le  seguenti:  ",  nonche'  alle  linee  direttrici  elaborate  dalla
Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della
direttiva n. 2001/83/CE";
    b)  al comma 5, dopo la parola: "AIFA", sono aggiunte le seguenti
parole:   "previa  consultazione  delle  Associazioni  dell'industria
farmaceutica,".
  26. All'articolo 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  2 le parole: "secondo le modalita', previste dalle
linee  guida  di  cui  al comma 2 dell'articolo 129", sono sostituite
dalle   seguenti:   "secondo   le  modalita',  previste  dalle  linee
direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE";
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione
europea  ai  sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n.
2001/83/CE,  i  titolari  dell'AIC  utilizzano la terminologia medica
concordata  a  livello internazionale per le segnalazioni di reazioni
avverse.".
  27. All'articolo 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  2,  dopo  la  parola:  "medici"  sono  inserite le
seguenti:  ",  i farmacisti anche operanti nei punti vendita previsti
dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,";
   b) al comma 7 e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "129".
  28.  All'articolo  133,  comma  1,  le  parole: "linee guida di cui
all'",  sono  sostituite  dalle seguenti: "linee direttrici elaborate
dalla Commissione europea ai sensi dell'".
  29. All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3, dopo le parole: "della farmacia" sono inserite le
seguenti:   "o  dell'apposito  reparto  del  punto  vendita  previsto
dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Se  successivamente  si  ripetono,  almeno  due volte, i fatti
previsti  dal  comma  1  presso  la stessa farmacia o lo stesso punto
vendita,  l'autorita'  amministrativa competente dispone la decadenza
della farmacia o, nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, la chiusura del reparto.".
  30.  All'articolo 147, comma 3, dopo le parole: "o confermata" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero e' stata sospesa o revocata,".
  31. All'articolo 148, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
  "13-bis.  Il  distributore  all'ingrosso che non osserva il divieto
previsto  dall'articolo  100,  comma 1-ter, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.".
  32. All'articolo 158 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
abrogati  l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112,  l'articolo  4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e l'articolo
2,  comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 27 gennaio
2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000.";
    b)  al  comma 4, dopo le parole: "farmacologicamente attive" sono
inserite  le  seguenti:  "ovvero  di  divisione,  riconfezionamento e
rietichettatura delle stesse";
    c)  al comma 4, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente:
"ventiquattro";
    d)  al  comma  12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro   della   salute,   su  proposta  dell'AIFA,  identifica  le
variazioni   di   AIC   tra   loro   collegate   da  un  rapporto  di
consequenzialita'  o  correlazione,  alle  quali  non  si  applica la
tariffa  in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte
dell'AIFA.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Turco, Ministro della salute
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
 
          Note all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.  2,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita:
              "Art.   2.  Campo  di  applicazione;  prevalenza  della
          disciplina dei medicinali su altre discipline.
              1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso
          umano,  preparati  industrialmente  o  nella cui produzione
          interviene  un  processo  industriale,  destinati ad essere
          immessi  in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo
          il disposto del comma 3.
              2.  In  caso  di  dubbio,  se un prodotto, tenuto conto
          dell'insieme  delle  sue  caratteristiche,  puo'  rientrare
          contemporaneamente  nella  definizione  di  "medicinale"  e
          nella  definizione  di un prodotto disciplinato da un'altra
          normativa  comunitaria,  si  applicano  le disposizioni del
          presente decreto.
              3   .   I   medicina1i   destinati   esclusivamente  al
          esportazione e i prodotti intermedi, ivi compresi formulati
          intermedi,   sfusi   di   prodotti  medicinali  e  prodotti
          medicinali   parzialmente   confezionati,   sono   soggetti
          soltanto  alle  disposizioni  del  titolo  IV  del presente
          decreto.
              4.  Le  disposizioni  sulla  produzione  dei medicinali
          contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del
          titolo  XI  si  estendono,  per  quanto  applicabili,  alle
          materie prime farmacologicamente attive.".
              Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 24 aprile
          2006,  n.  219, come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita:
              "Art. 6. Estensione ed effetti dell'autorizzazione.
              1.  Nessun  medicinale puo' essere immesso in commercio
          sul    territorio    nazionale    senza    aver    ottenuto
          un'autorizzazione dell'AlFA o un'autorizzazione comunitaria
          a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
              2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una AIC
          ai  sensi  del  comma 1,  ogni  ulteriore  dosaggio,  forma
          farmaceutica,  via  di  somministrazione  e  presentazione,
          nonche'   le   variazioni  ed  estensioni  sono  ugualmente
          soggetti  ad  autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1;
          le  AIC  successive  sono  considerate, unitamente a quella
          iniziale,  come  facenti  parte della stessa autorizzazione
          complessiva,   in  particolare  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 10, comma 1.
              3   .   Il  titolare  dell'AIC  e'  responsabile  della
          commercializzazione  del  medicinale. La designazione di un
          rappresentante  non  esonera il titolare dell'AIC dalla sua
          responsabilita' legale.
              4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 e' richiesta
          anche   per  i  generatori  di  radionuclidi,  i  kit  e  i
          radiofarmaci  precursori  di  radionuclidi,  nonche'  per i
          radiofarmaci preparati industrialmente.
              4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          emanarsi  entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AlFA,
          sono  previste  particolari  disposizioni  per  la graduale
          applicazione  del,  disposto  del  comma 1, con riferimento
          all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  dei  gas
          medicinali."
              - Il   testo  dell'art.  20,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.   20.  Disposizione  transitoria  sui  medicinali
          omeopatici;   estensione  della  disciplina  ai  medicinali
          antroposofici.
              1.  Per  i  medicinali  omeopatici presenti sul mercato
          italiano  alla  data  del 6 giugno 1995, resta fermo quanto
          previsto  dalla  normativa  vigente alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto; tali prodotti sono soggetti
          alla   procedura  semplificata  di  registrazione  prevista
          articoli 16   e   17,   anche   quando   non   abbiano   le
          caratteristiche  di  cui  alle lettere a) e c) del comma 1,
          dell'art.  16;  quando  ricorra  quest'ultima  ipotesi,  il
          richiedente  e'  tenuto comunque a provare la sicurezza del
          prodotto,  avendo  riguardo  alla  sua  composizione, forma
          farmaceutica e via di somministrazione.
              2.  Ai prodotti di cui al comma i si applicano, in ogni
          caso, le disposizioni previste dal titolo IX.
              3.   I   medicinali   antroposofici  descritti  in  una
          farmacopea   ufficiale   e   preparati  secondo  un  metodo
          omeopatico  sono  assimilabili,  agli  effetti del presente
          decreto, ai medicinali omeopatici.".
              - Il   testo  dell'art.  35,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art. 35. Modifiche delle autorizzazioni.
              1.   Alle   modifiche   delle   AIC   si  applicano  le
          disposizioni   del  regolamento  (CE)  n.  1084/2003  della
          Commissione,  del  3 giugno  2003, relativo all'esame delle
          modifiche dei termini di un'AIC di medicinali per uso umano
          o per uso veterinario rilasciata da un'autorita' competente
          di uno Stato membro, e successive modificazioni, di seguito
          regolamento  (CE)  n.  1084/2003,  anche nel caso in cui le
          autorizzazioni   non  rientrano  nelle  specifiche  ipotesi
          contemplate dall'art. 1 del predetto regolamento.
              1-bis. In caso di valutazione positiva della variazione
          di  tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione
          da  parte  dell'AlFA  di  un provvedimento di rifiuto anche
          solo  parziale,  il richiedente, scaduti i termini previsti
          dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da' corso alla modifica.
          L'AlFA conserva documentazione elettronica o cartacea della
          valutazione   effettuata.   Per   le   procedure  di  mutuo
          riconoscimento  e  decentrate  in cui l'Italia agisce quale
          Stato  membro  di riferimento restano fermi gli obblighi di
          informazione  alle  Autorita'  competenti  interessate e al
          titolare  previsti  per  le  variazioni di tipo IA e IB nei
          casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE)
          n. 1084/2003."
              - Il   testo  dell'art.  36,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  36. Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi
          di sicurezza.
              1.  Se  il titolare di una AIC, rilasciata dall'AlFA ai
          sensi   del  presente  decreto  prende  misure  restrittive
          urgenti  in  caso  di  rischio  per la salute pubblica, ivi
          comprese  le  modifiche del riassunto delle caratteristiche
          del  prodotto,  ed eventualmente del foglio illustrativo, a
          seguito  dell'acquisizione  di  nuovi  dati  attinenti alla
          sicurezza   che   incidano   negativamente   sul   rapporto
          rischio-beneficio    del    medicinale,    deve   informare
          immediatamente  l'AIFA.  Se  l'AIFA  non  solleva obiezioni
          entro  ventiquattro  ore dal ricevimento dell'informazione,
          le misure restrittive urgenti si considerano approvate.
              2.  La misura restrittiva urgente deve essere applicata
          entro un periodo di tempo concordato con l'AlFA.
              3.  La  domanda  di  variazione  riguardante  la misura
          restrittiva  urgente deve essere presentata immediatamente,
          e  in ogni caso entro quindici giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  misura  restrittiva,  all'AlFA,  per  le
          conseguenti determinazioni.
              4.   Se   l'AlFA   impone   per   motivi  di  sicurezza
          provvedimenti  restrittivi urgenti al titolare, il titolare
          e'  obbligato  a  presentare  una domanda di variazione che
          tiene  conto dei provvedimenti restrittivi imposti da parte
          dell'AlFA.
              5.  Il  provvedimento  restrittivo  urgente deve essere
          applicato entro un periodo di tempo concordato con l'AlFA.
              6.    La   domanda   di   variazione   riguardante   il
          provvedimento     restrittivo     urgente,    inclusa    la
          documentazione  a  sostegno  della  modifica,  deve  essere
          presentata  immediatamente  e, in ogni caso, entro quindici
          giorni  dalla  data  di entrata in vigore della imposizione
          del  provvedimento  restrittivo  urgente,  all'AlFA  per le
          conseguenti determinazioni.
              7.   Le  disposizioni  dei  commi 4,  5  e  6  lasciano
          impregiudicato quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 3.".
              - Il   testo  dell'art.  38,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.   38.   Durata,  rinnovo,  decadenza  e  rinuncia
          dell'autorizzazione.
              1.  Salvo  il  disposto  dei  commi 4 e 5, l'AIC ha una
          validita' di cinque anni.
              2.  L'AIC,  anche se rilasciata anteriormente alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, puo' essere
          rinnovata   dopo  cinque  anni  sulla  base  di  una  nuova
          valutazione   del   rapporto  rischio/beneficio  effettuata
          dall'AlFA.  A  tal  fine,  il  titolare  dell'AIC  fornisce
          all'AlFA,  almeno  sei  mesi  prima  della data di scadenza
          della  validita'  dell'autorizzazione ai sensi del comma 1,
          una  versione  aggiornata del dossier di autorizzazione del
          medicinale  relativa  a  tutti  gli  aspetti attinenti alla
          qualita',  alla  sicurezza  e all'efficacia, comprensiva di
          tutte  le  variazioni  apportate dopo il rilascio dell'AIC.
          Eventuali  variazioni del dossier che si rendono necessarie
          per  l'aggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo, sono
          presentate  separatamente all'ufficio competente dell'AlFA;
          esse sono elencate nella domanda di rinnovo.
              2-bis.  Nei casi in cui non venga presentata domanda di
          rinnovo,  l'AlFA ne da' sollecita comunicazione al titolare
          dell'AIC  e  rende noto, con un comunicato pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  che  il
          medicinale  non puo' essere piu' commercializzato. Nei casi
          in  cui,  a seguito di presentazione di domanda di rinnovo,
          la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata
          non  favorevole,  l'interessato  puo'  presentare all'AlFA,
          entro   trenta  giorni,  opposizione  al  provvedimento  di
          diniego;  l'AlFA  decide entro i successivi novanta giorni,
          sentito  il Consiglio superiore di sanita'. Se la decisione
          non e' favorevole, l'AlFA ne da' sollecita comunicazione al
          titolare dell'AIC e rende noto con un comunicato pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale che il medicinale non puo' essere
          piu'  commercializzato.  Nei casi in cui la valutazione del
          rapporto  rischio  beneficio sia risultata favorevole, ma i
          termini   dell'autorizzazione  debbano  essere  modificati,
          l'AIFA adotta uno specifico provvedimento; negli altri casi
          l'autorizzazione  e' automaticamente rinnovata alla data di
          scadenza di validita' dell'autorizzazione originaria.
              3.  Dopo  il  rinnovo,  l'AIC  ha validita' illimitata,
          salvo  che  l'AlFA decida, per motivi giustificati connessi
          con  la  farmacovigilanza,  di  procedere  a  un  ulteriore
          rinnovo di durata quinquennale a norma del comma 2.
              4.  I  medicinali che al momento dell'entrata in vigore
          del presente decreto hanno gia' ottenuto uno o piu' rinnovi
          dell'AIC,  presentano  un'ulteriore  domanda  ai  sensi del
          comma 2.  Dopo  tale  rinnovo, se non diversamente disposto
          dall'AlFA, l'AIC ha validita' illimitata.
              5  .  Qualsiasi  AIC  di un medicinale decade se non e'
          seguita  dall'effettiva  commercializzazione sul territorio
          nazionale  entro  i  tre anni successivi al rilascio. Se un
          medicinale  non  e'  immesso  in  commercio  sul territorio
          nazionale  entro  sessanta  giorni  dalla data di inizio di
          efficacia   dell'autorizzazione  rilasciata  dall'AlFA,  il
          responsabile  dell'immissione  in  commercio  e'  tenuto ad
          avvisare  l'AlFA  del  ritardo della commercializzazione e,
          successivamente, dell'effettivo inizio della stessa. I dati
          relativi  alle  AIC decadute sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'AlFA.
              6.   Il   comma 5   si   applica  anche  ai  medicinali
          autorizzati  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto; per essi il periodo triennale decorre
          dalla data predetta.
              7. L'autorizzazione decade, altresi', se un medicinale,
          autorizzato   e   immesso   in   commercio   non   e'  piu'
          effettivamente  commercializzato  per  tre anni consecutivi
          sul territorio nazionale.
              8.  L'AIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute
          pubblica,  puo'  esentare,  con  provvedimento motivato, il
          medicinale dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
              9.   Quando  il  titolare  rinuncia  all'autorizzazione
          concessagli,     l'AIFA,    nel    disporre    la    revoca
          dell'autorizzazione  puo'  concedere,  quando  a  cio'  non
          ostano  motivi di salute pubblica, un termine per il ritiro
          dal commercio del medicinale oggetto di revoca".
              - Il  testo  dell'art.  50,  del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.    50    (Autorizzazione   alla   produzione   di
          medicinali).  -  1.  Nessuno  puo'  produrre sul territorio
          nazionale,   anche   a   solo  scopo  di  esportazione,  un
          medicinale  senza  l'autorizzazione  dell'AIFA, la quale e'
          rilasciata  previa  verifica ispettiva diretta ad accertare
          che  il  richiedente  dispone di personale qualificato e di
          mezzi  tecnicoindustriali  conformi a quanto previsto dalle
          lettere b) e c) del comma 2.
              2.  Per  ottenere  l'autorizzazione alla produzione, il
          richiedente e' tenuto a:
                a) specificare  i medicinali e le forme farmaceutiche
          che  intende  produrre  o importare, nonche' il luogo della
          produzione e dei controlli;
                b) disporre, per la produzione o l'importazione degli
          stessi   medicinali,  di  locali,  attrezzatura  tecnica  e
          strutture   e   possibilita'   di   controllo   adeguati  e
          sufficienti,  sia per la produzione e il controllo, sia per
          la conservazione dei medicinali;
                c) disporre  di  almeno  una  persona  qualificata ai
          sensi dell'art. 52 del presente decreto.
              3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
          domanda,  corredata di informazioni dirette a comprovare il
          possesso  dei  requisiti previsti dal comma 1 e il rispetto
          delle  condizioni  indicate  al  comma  2, l'AIFA adotta le
          proprie  determinazioni.  L'autorizzazione  rilasciata puo'
          essere integrata dall'imposizione di obblighi per garantire
          l'osservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il diniego
          dell'autorizzazione deve essere notificato all'interessato,
          completo di motivazione.
              4.  Il  termine  di cui al comma 3 e' sospeso se l'AIFA
          chiede  ulteriori  informazioni sullo stabilimento o indica
          all'interessato  le  condizioni  necessarie  per  rendere i
          locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando
          un termine per il relativo adempimento.
              5.  Per  ogni  modifica  delle condizioni essenziali in
          base  alle  quali e' stata rilasciata l'autorizzazione deve
          essere  presentata  domanda  all'AIFA,  che  provvede sulla
          stessa  entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino
          a   novanta   giorni   in  casi  eccezionali,  fatta  salva
          l'applicazione del comma 4.
              5-bis.  Con  apposita determinazione, da emanarsi entro
          il 29 febbraio 2008, l'AIFA individua le modifiche, diverse
          da  quelle previste al comma 5, che l'interessato e' tenuto
          a comunicare alla stessa Agenzia.
              6.  Quando la modifica concerne l'improvvisa necessita'
          di  sostituire  la persona qualificata, il nuovo incaricato
          puo'  svolgere  le proprie mansioni in attesa che l'AIFA si
          pronunci ai sensi del comma 5.
              7.     In     casi     giustificati,     il    titolare
          dell'autorizzazione di cui al presente articolo puo' essere
          autorizzato  dall'AIFA,  previo  consenso  del responsabile
          dell'immissione in commercio del medicinale, se diverso dal
          predetto   titolare,   a   effettuare   in  altra  officina
          autorizzata  fasi della produzione e dei controlli. In tali
          ipotesi,  la  responsabilita'  delle  fasi  produttive e di
          controllo  interessate  e' assunta, oltre che dalla persona
          qualificata  del  committente,  dalla  persona  qualificata
          dello stabilimento che effettua le operazioni richieste.
              8.  L'AIFA  invia  all'EMEA  copia delle autorizzazioni
          rilasciate ai sensi del presente articolo. A cura dell'AIFA
          e'  pubblicato,  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   l'elenco   degli   stabilimenti  che  risultano
          autorizzati  alla  produzione  e al controllo di medicinali
          alla data del 30 giugno di ogni anno".
              - Il  testo  dell'art.  54,  del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  54 (Specificazione  dell'ambito  di applicazione
          della  disciplina  relativa  all'autorizzazione  a produrre
          medicinali). - 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52
          e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali
          di  preparazione,  di  divisione  e  di  confezionamento  e
          presentazione   di   medicinali,  nonche'  l'esecuzione  di
          controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
          legge.
              2.   Il   presente  titolo  si  applica  altresi'  alle
          attivita'  di produzione di sostanze attive utilizzate come
          materie   prime   per  la  produzione  di  medicinali,  con
          riferimento  sia  alle fasi di produzione totale o parziale
          sia   all'importazione   di   una  sostanza  attiva,  anche
          utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
          o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito
          nell'allegato  I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie
          operazioni  di  divisione,  confezionamento o presentazione
          che  precedono  l'incorporazione  della  materia  prima nel
          medicinale,    compresi    il    riconfezionamento   e   la
          rietichettatura  effettuati da un distributore all'ingrosso
          di materie prime.
              3.  Per le materie prime anche importate da Stati terzi
          deve  essere disponibile un certificato di conformita' alle
          norme  di  buona  fabbricazione  rilasciato all'officina di
          produzione   dalle   Autorita'   competenti  di  uno  Stato
          dell'Unione europea. Per le domande di A.I.C. presentate ai
          sensi  del  capo  V,  titolo  III del presente decreto e ai
          sensi   del  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  la  messa  a
          disposizione  del  certificato  non  e' obbligatoria, fatto
          salvo  quanto  previsto  dalle  relative  linee guida. Sono
          fatti  salvi  eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei
          sistemi  ispettivi  stipulati dall'Unione europea con Paesi
          terzi.  Per le modalita' operative verra' fatto riferimento
          a  quanto  disposto dal testo di tali accordi. Le attivita'
          previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
          risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione
          vigente  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica.
              3-bis.  Il  disposto  del  primo periodo del comma 3 si
          applica  dal  1° gennaio  2009. Fino a tale data le materie
          prime  devono  essere  corredate  da  una certificazione di
          qualita'  che  attesti  la  conformita' alle norme di buona
          fabbricazione,   rilasciata   dalla   persona   qualificata
          responsabile  della  produzione del medicinale che utilizza
          le  materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,
          di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
          delle materie prime alla certificazione resa.
              4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
          di  un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di buona
          fabbricazione   rilasciato   da   un'Autorita'   competente
          nell'ambito    della    Comunita'   europea   non   esonera
          l'importatore  o  il produttore del medicinale finito dalla
          responsabilita'  dell'esecuzione di controlli sulla materia
          prima e dalle verifiche sul produttore".
              - Il  testo  dell'art.  73,  del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 73 (Etichettatura). - 1. L'imballaggio esterno o,
          in  mancanza  dello stesso, il confezionamento primario dei
          medicinali reca le indicazioni seguenti:
                a) la   denominazione  del  medicinale,  seguita  dal
          dosaggio   e   dalla  forma  farmaceutica,  aggiungendo  se
          appropriato   il  termine  "prima  infanzia",  "bambini"  o
          "adulti"; quando il medicinale contiene fino a tre sostanze
          attive,  e  solo  quando  la  denominazione  e'  un nome di
          fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune;
                b) la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  in
          termini  di  sostanze  attive  per  unita' posologica o, in
          relazione  alla  forma  farmaceutica,  per un dato volume o
          peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
                c) la   forma   farmaceutica  e  il  contenuto  della
          confezione espresso in peso, volume o unita' posologiche;
                d) un  elenco  degli eccipienti, con azione o effetto
          noti,   inclusi   nelle  linee  guida  pubblicate  a  norma
          dell'art.  65  della  direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se si
          tratta  di  un  prodotto  iniettabile o di una preparazione
          topica  o  per  uso  oculare,  tutti  gli eccipienti devono
          essere riportati;
                e) la modalita' di somministrazione e, se necessario,
          la  via  di  somministrazione;  in  corrispondenza  di tale
          indicazione   deve  essere  riservato  uno  spazio  su  cui
          riportare la posologia prescritta dal medico;
                f) l'avvertenza:  "Tenere  il  medicinale fuori dalla
          portata e dalla vista dei bambini";
                g) le  avvertenze  speciali  eventualmente necessarie
          per  il medicinale in questione con particolare riferimento
          alle  controindicazioni  provocate  dalla  interazione  del
          medicinale  con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche'
          l'eventuale    pericolosita'   per   la   guida   derivante
          dall'assunzione dello stesso medicinale;
                h) il  mese e l'anno di scadenza, indicati con parole
          o numeri;
                i) le   speciali  precauzioni  di  conservazione,  se
          previste;
                l) se   necessarie,  le  precauzioni  particolari  da
          prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o
          dei  rifiuti  derivati dallo stesso, nonche' un riferimento
          agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
                m) il  nome  e  l'indirizzo del titolare dell'A.I.C.,
          preceduti dall'espressione "Titolare A.I.C.";
                n) il numero dell'A.I.C.;
                o) il numero del lotto di produzione;
                p) per  i  medicinali non soggetti a prescrizione, le
          indicazioni  terapeutiche  e  le  principali istruzioni per
          l'uso del medicinale;
                q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del
          titolo VI del presente decreto;
                r) il   prezzo   al  pubblico  del  medicinale,  che,
          limitatamente ai medicinali di cui all'art. 96, deve essere
          indicato  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 1,
          comma   5,   del  decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  87,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
          n. 149;
                s)  l'indicazione  delle  condizioni  di  rimborso da
          parte del Servizio sanitario nazionale.
              2.  In  aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1,
          sono   riportati,  previa  notifica  all'AIFA,  il  nome  e
          l'indirizzo  di chi, in base a uno specifico accordo con il
          titolare      dell'A.I.C.,      provvede      all'effettiva
          commercializzazione  del  medicinale su tutto il territorio
          nazionale.  Tali  indicazioni, nonche' eventuali simboli ed
          emblemi  relativi  allo  stesso  distributore,  non  devono
          impedire la chiara lettura delle indicazioni, dei simboli e
          degli emblemi concernenti il titolare A.I.C.
              3.   Le  disposizioni  del  presente  articolo lasciano
          impregiudicate    le   disposizioni   vigenti   concernenti
          l'adozione  di sistemi atti a garantire l'autenticita' e la
          tracciabilita'   dei  medicinali  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  della sanita' in data ministeriali 2 agosto 2001,
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  del  20  novembre  2001,  n. 270 e al decreto del
          Ministro  della  salute  in data 15 luglio 2004, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del
          4 gennaio   2005,   n.   2,   nonche'   quelle  riguardanti
          l'etichettatura  dei  medicinali  dispensati  a  carico del
          Servizio  sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della salute
          adotta   opportune   iniziative   dirette  ad  evitare  che
          l'applicazione  delle norme concernenti la bollinatura e la
          tracciabilita'  dei medicinali comporti oneri eccessivi per
          i medicinali a basso costo.
              4.   L'AIFA  assicura  il  rispetto  delle  indicazioni
          dettagliate   previste   dall'art.   65   della   direttiva
          2001/83/CE,  anche  per i medicinali autorizzati secondo le
          disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004".
              - Il  testo  dell'art.  77,  del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  77 (Contenuto  del foglio illustrativo). - 1. Il
          foglio  illustrativo e' redatto in conformita' al riassunto
          delle   caratteristiche   del   prodotto;   esso  contiene,
          nell'ordine seguente:
                a) per l'identificazione del medicinale:
                  1) la  denominazione  del  medicinale,  seguita dal
          dosaggio  e  dalla  forma farmaceutica, ed eventualmente se
          esso  e'  indicato  per  prima  infanzia, bambini o adulti;
          quando  il  medicinale  contiene un'unica sostanza attiva e
          porta  un  nome di fantasia, deve figurare la denominazione
          comune;
                  2)  la  categoria  farmacoterapeutica  o il tipo di
          attivita',  redatte in termini facilmente comprensibili per
          il paziente;
                b) le indicazioni terapeutiche;
                c) una lista delle informazioni da conoscere prima di
          assumere il medicinale:
                  1) controindicazioni;
                  2) appropriate precauzioni d'uso;
                  3)  interazioni  con altri medicinali e altre forme
          di  interazione (ad esempio con alcool, tabacco, alimenti),
          che possono influire sull'azione del medicinale;
                  4) avvertenze speciali;
                d) le  istruzioni  necessarie  e  consuete per un uso
          corretto e, in particolare:
                  1) posologia;
                  2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
                  3) frequenza della somministrazione, precisando, se
          necessario,  il  momento  appropriato  in cui il medicinale
          puo'  o  deve  essere  somministrato,  e all'occorrenza, in
          relazione alla natura del prodotto;
                  4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
                  5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad
          esempio:   descrizione  dei  sintomi  di  riconoscimento  e
          dell'intervento di primo soccorso);
                  6)  condotta  da  seguire nel caso in cui sia stata
          omessa l'assunzione di una o piu' dosi;
                  7)  indicazione,  se  necessario,  del  rischio  di
          effetti conseguenti alla sospensione del medicinale;
                  8)   specifica  raccomandazione  da  rivolgersi  al
          medico  o  al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti
          sull'uso del medicinale;
                e) una  descrizione degli effetti indesiderati che si
          possono  verificare con il normale uso del medicinale e, se
          necessario,  delle misure da adottare; il paziente dovrebbe
          essere  espressamente  invitato  a  comunicare  al  proprio
          medico  o  farmacista  qualsiasi  effetto  indesiderato non
          descritto nel foglio illustrativo;
                f) un  riferimento  alla  data di scadenza che figura
          sull'etichetta, seguito dagli elementi sotto specificati:
                  1)   un'avvertenza   contro  l'uso  del  medicinale
          successivamente a tale data;
                  2)   all'occorrenza,  le  precauzioni  speciali  da
          prendere per la conservazione del medicinale;
                  3)   all'occorrenza,   un'avvertenza   relativa   a
          particolari segni visibili di deterioramento;
                  4) la composizione qualitativa completa, in termini
          di  sostanze  attive ed eccipienti, nonche' la composizione
          quantitativa   in   termini  di  sostanze  attive,  fornite
          impiegando  le denominazioni comuni, per ogni presentazione
          del medicinale;
                  5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in
          volume  o in unita' posologiche, per ogni presentazione del
          medicinale;
                  6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'A.I.C.;
                  7)   il   nome   e   l'indirizzo   del  produttore,
          responsabile del rilascio dei lotti;
                g) quando  il  medicinale e' autorizzato ai sensi del
          capo  V  del titolo III con nomi diversi negli Stati membri
          della  Comunita' europea interessati, un elenco con il nome
          autorizzato in ciascuno degli Stati membri;
                h) la  data  in  cui  il foglio illustrativo e' stato
          revisionato l'ultima volta.
              2.  In  aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1,
          e'  lecito  riportare,  previa notifica all'AIFA, il nome e
          l'indirizzo  di chi, in base a uno specifico accordo con il
          titolare      dell'A.I.C.,      provvede      all'effettiva
          commercializzazione  del  medicinale su tutto il territorio
          nazionale.  Tali  indicazioni, nonche' eventuali simboli ed
          emblemi  relativi  allo  stesso  distributore, devono avere
          dimensioni  inferiori  alle indicazioni, simboli ed emblemi
          concernenti il titolare A.I.C.
              3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
                a) tiene   conto   della  situazione  particolare  di
          determinate  categorie  di  utilizzatori (bambini, donne in
          stato  di gravidanza o che allattano, anziani, pazienti con
          determinate condizioni patologiche);
                b) menziona  all'occorrenza i possibili effetti sulla
          capacita' di guidare un veicolo o di azionare macchinari;
                c) contiene  l'elenco  di almeno tutti gli eccipienti
          che  e'  importante  conoscere per un uso efficace e sicuro
          del  medicinale  e  che  sono  previsti  nelle  linee guida
          pubblicate a norma dell'art. 65 della direttiva 2001/83/CE.
              4.  Il  foglio  illustrativo  riflette  il risultato di
          indagini  compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di
          assicurare  che  esso  e'  leggibile,  chiaro  e  di facile
          impiego.
              5.  L'AIFA  verifica  il  rispetto  della  disposizione
          recata  dal  comma 4 in occasione del rilascio dell'A.I.C.,
          nonche'   in  occasione  delle  successive  variazioni  che
          comportano    una   significativa   modifica   del   foglio
          illustrativo,  secondo  i  criteri  stabiliti  con apposita
          determinazione dell'AIFA".
              -  Il  testo  dell'art.  80, del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.   80   (Lingua   utilizzata).   -  1.  Almeno  le
          indicazioni di cui agli articoli 73, 77, 79 sono redatte in
          lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
          nella  provincia  di Bolzano, anche in lingua tedesca. Esse
          debbono  essere comunque compatibili con il riassunto delle
          caratteristiche   del  prodotto.  La  versione  del  foglio
          illustrativo in lingua tedesca puo' essere resa disponibile
          all'acquirente  in  farmacia  e  nei punti vendita previsti
          dall'art.  5  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248,   all'atto   della   vendita  del  medicinale  secondo
          modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro della
          salute,  anche  tenendo conto di esperienze volontarie gia'
          poste in essere su parte del territorio nazionale.
              2.  Per  alcuni  medicinali orfani, su domanda motivata
          del richiedente, l'AIFA puo' autorizzare che le indicazioni
          di  cui  all'art.  73  siano  redatte soltanto in una delle
          lingue ufficiali della Comunita'.
              3.  L'uso  complementare  di  lingue  estere e' ammesso
          purche' i relativi testi siano esattamente corrispondenti a
          quelli  in  lingua  italiana.  Il  titolare dell'A.I.C. del
          medicinale  che  intende  avvalersi  di  tale facolta' deve
          darne   preventiva   comunicazione   all'AIFA  e  tenere  a
          disposizione  dello  stesso la traduzione giurata dei testi
          in lingue estere.
              4. Se  il medicinale non e' destinato ad essere fornito
          direttamente    al   paziente,   l'AIFA   puo'   dispensare
          dall'obbligo   di   far  figurare  determinate  indicazioni
          sull'etichettatura  e sul foglio illustrativo e di redigere
          il   foglio  illustrativo  in  lingua  italiana  e,  per  i
          medicinali  in  commercio nella provincia di Bolzano, anche
          in lingua tedesca".
              - Per l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248, vedi note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  88,  del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 88 (Medicinali soggetti a prescrizione medica). -
          1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
                a) possono  presentare  un  pericolo,  direttamente o
          indirettamente,    anche    in    condizioni   normali   di
          utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
                b) sono  utilizzati  spesso, e in larghissima misura,
          in  modo  non corretto e, di conseguenza, con rischio di un
          pericolo diretto o indiretto per la salute;
                c) contengono  sostanze o preparazioni di sostanze la
          cui   attivita'   o  le  cui  reazioni  avverse  richiedono
          ulteriori indagini;
                d) sono  destinati  ad  essere  somministrati per via
          parenterale,   fatte   salve  le  eccezioni  stabilite  dal
          Ministero  della salute, su proposta o previa consultazione
          dell'AIFA.
              2.  I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le
          caratteristiche  dei medicinali previsti dagli articoli 89,
          92  e  94,  devono  recare  sull'imballaggio  esterno o, in
          mancanza  dello  stesso,  sul  confezionamento  primario la
          frase:   "Da   vendersi  dietro  presentazione  di  ricetta
          medica".
              2  bis Il Ministro della salute, con proprio decreto da
          adottarsi  entro  il 29 febbraio 2008, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  con  lo Stato, le
          regioni e le province autonome sentite le Federazioni degli
          ordini professionali dtifarmacisti e dei medici, nonche' le
          organizzazioni   sindacali   delle   farmacie  pubbliche  e
          private,   individua   le   condizioni  che  consentono  al
          farmacista,  in  caso  di  estrema necessita' e urgenza, di
          consegnare  al  cliente che ne faccia richiesta, in assenza
          di  prescrizione  medica,  un  medicinale  disciplinato dal
          comma2 o dall'art. 89.
              3.  La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui
          al  comma 2  e'  consentita,  salvo diversa indicazione del
          medico  prescrivente,  per  un  periodo nom superiore a sei
          mesi  a partire dalla data della compilazione della ricetta
          e  comunque  per  non piu' di dieci volte. L'indicazione da
          parte  del  medico  di  un  numero  di confezioni superiori
          all'unita'  esclude la ripetibilita' della vendita. Sono in
          ogni  caso  fatte  salve le diverse prescrizioni stabilite,
          con  riferimento a particolari tipologie di medicinali, con
          decreto del Ministro della salute. 7
              - Il   testo  dell'art.  96,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  96. (Medicinali  non soggetti a prescrizione). -
          1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che
          non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
              2.  Il  farmacista  puo'  dare consigli al cliente, sui
          medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono
          essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico se hanno i
          requisiti  stabiliti  dalle  norme  vigenti  in  materia  e
          purche'  siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
          dalle stesse norme.
              3.  Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis
          di  cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537,  in  etichetta  deve  essere riportata la dicitura
          "medicinale  di  automedicazione".  Nei rimanenti casi deve
          essere  riportata  la  dicitura  "medicinale non so getto a
          prescrizione  medica".  I  medicinali di automedicazione di
          cui  al  primo  periodo  possono  essere oggetto di accesso
          diretto  da  parte  dei  clienti  in  farmacia  e nei punti
          vendita  previsti  dall'art.  5  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 2006, n. 248.
              4.  L'imballaggio  esterno  dei medicinali previsti dal
          presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
          permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
          conforme  al  decreto  del Ministro della salute in data 1°
          febbraio  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.".
              - Il  testo  dell'art.  100,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.    100.    (Autorizzazione   alla   distribuzione
          all'ingrosso   dei   medicinali).  -  1.  La  distribuzione
          all'ingrosso  di  medicinali  e' subordinata al possesso di
          un'autorizzazione   rilasciata   dalla   regione   o  dalla
          provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
          individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
          province autonome.
              1-bis.   I  farmacisti  e  le  societa'  di  farmacisti
          titolari  di  farmacia  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          8 novembre 1991, n. 362, nonche' le societa' che gestiscono
          farmacie    comunali    possono   svolgere   attivita'   di
          distribuzione  all'ingrosso  dei  medicinali,  nel rispetto
          delle   disposizioni  del  presente  titolo.  Parimenti  le
          societa'    che   svolgono   attivita'   di   distribuzione
          all'ingrosso  di  medicinali  possono svolgere attivita' di
          vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di
          farmacie comunali.
              1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore
          all'ingrosso   di  praticare,  senza  giustificazione,  nei
          confronti  dei  dettaglianti  condizioni  diverse da quelle
          preventivamente   indicate  nelle  condizioni  generali  di
          contratto.
              2.
              3.L'autorizzazione  di  cui al comma 1 non e' richiesta
          se  l'interessato  e'  in possesso dell'autorizzazione alla
          produzione  prevista  dall'art.  50  a  condizione  che  la
          distribuzione   all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali,
          comprese   le   materie  prime  farmacologicamente  attive,
          oggetto di tale autorizzazione.
              4.   Il   possesso  dell'autorizzazione  ad  esercitare
          l'attivita'   di   grossista  di  medicinali  non  dispensa
          dall'obbligo  di possedere l'autorizzazione alla produzione
          ottenuta  in  conformita'  al titolo IV, e di rispettare le
          condizioni  stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
          di  produzione  o di importazione e' esercitata a titolo di
          attivita' collaterale.
              5.  E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
          titolo   l'attivita'   di   intermediazione  del  commercio
          all'ingrosso  che  non  comporta  acquisto  o  cessione  di
          medicinali all'ingrosso.
              6.  Le  bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
          eventualmente  di  altri gas medicinali da individuarsi con
          decreto  del  Ministro della salute, possono essere forniti
          direttamente  al  domicilio  dei  pazienti, alle condizioni
          stabilite dalle disposizioni regionali.".
              Il   testo   dell'art.  101,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  2l9)  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.   101. (Requisiti   richiesti  per  l'ottenimento
          dell'autorizzazione).  -  1. Per ottenere l'autorizzazione,
          il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
                a) disporre   di   locali,   di  installazioni  e  di
          attrezzature  idonei,  sufficienti  a  garantire  una buona
          conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
                b) disporre  di  adeguato  personale  nonche'  di una
          persona  responsabile, in possesso del diploma di laurea in
          farmacia   o   in   chimica   o  in  chimica  e  tecnologia
          farmaceutiche  o  in  chimica  industriale,  che  non abbia
          riportato  condanne penali per reati contro il patrimonio o
          comunque  connessi  al commercio di medicinali non conforme
          alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali
          definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
                c) impegnarsi   a  rispettare  gli  obblighi  cui  e'
          soggetto a norma dell'art. 104.
              2.  La  persona responsabile di cui alla lettera b) del
          comma 1  deve  svolgere  la  propria  attivita' a carattere
          continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un
          orario   compatibile  con  le  necessita'  derivanti  dalle
          dimensioni  dell'attivita'  di distribuzione espletata. Con
          decreto  del Ministro della salute, sentita l'AIFA, possono
          essere    stabilite,    per   i   depositi   che   trattano
          esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe al disposto della
          lettera b)  del  comma 1 e al disposto di cui al precedente
          periodo.
              3.  La  responsabilita'  di piu' magazzini appartenenti
          allo  stesso  titolare  puo'  essere  affidata a una stessa
          persona,  purche'  l'attivita'  da questa svolta in ciascun
          magazzino sia compatibile con quanto previsto alcomnia 2.".
              - Il  testo  dell'art.  105,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.    105. (Dotazioni   minime   e   fornitura   dei
          medicinali).   -   1.   Fatta  eccezione  per  chi  importa
          medicinali  e  per  chi distribuisce esclusivamente materie
          prime   farmacologicamente   attive   o  gas  medicinali  o
          medicinali  disciplinati  dagli  articoli 92  e  94, ovvero
          dall'art.  96  o  medicinali  di  cui  detiene  l'AIC  o la
          concessione  di  vendita,  il  titolare dell'autorizzazione
          alla   distribuzione  all'ingrosso  e'  tenuto  a  detenere
          almeno:
                a) i  medicinali  di cui alla tabella 2 allegata alla
          farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
                b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di
          un'AIC,  inclusi  i  medicinali  omeopatici  autorizzati ai
          sensi dell'art. 18; tale percentuale deve essere rispettata
          anche  nell'ambito  dei soli medicinali generici. L'obbligo
          di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
          90  per cento delle specialita' in commercio non si applica
          ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
          sanitario   nazionale,  fatta  salva  la  possibilita'  del
          rivenditore   al   dettaglio  di  rifornirsi  presso  altro
          grossista.
              2.   Il  titolare  di  un'AIC  di  un  medicinale  e  i
          distributori  di tale medicinale immesso effettivamente sul
          mercato  assicurano, nei limiti delle loro responsabilita',
          forniture  appropriate  e  continue di tale medicinale alle
          farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali
          in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
              3.  La  fornitura  alle  farmacie, anche ospedaliere, o
          agli  altri  soggetti  autorizzati  a fornire medicinali al
          pubblico,  ivi  compresi  i  punti  vendita  di  medicinali
          previsti  dall'art.  5  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006  n.  248,  dei  medicinali  di  cui il distributore e'
          provvisto  deve  avvenire  con  la massima sollecitudine e,
          comunque,  entro  le  dodici ore lavorative successive alla
          richiesta,    nell'ambito   territoriale   indicato   nella
          dichiarazione di cui all'art. 103, comma 2, lettera d).
              4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le
          quarantotto   ore,   su  richiesta  delle  farmacie,  anche
          ospedaliere  o  dei  punti  vendita  di medicinali prefisti
          dall'art.  5  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248,  un medicinale che non e' reperibile nella rete di
          distribuzione regionale.
              5.  Per  ogni  operazione, il distributore all'ingrosso
          deve   consegnare  al  destinatario  un  documento  da  cui
          risultano,  oltre  al  proprio nome e indirizzo e al codice
          identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del decreto del Ministro
          della  salute del 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  repubblica  italiana  n.  2 del 4 gennaio
          2005:
                a) la data;
                b) la  denominazione,  la  forma  farmaceutica  e  il
          numero dell'AIC del medicinale
                c) il quantitativo fornito al destinatario;
                d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
              - Il  testo  dell'art.  107,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  107. (Individuazione dei canali di distribuzione
          dei  medicinali).  -  1.  Le farmacie aperte al pubblico, i
          punti  vendita  di  medicinali  previsti  dall'art.  5  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  le
          farmacie  ospedaliere  e  le  altre strutture che detengono
          medicinali  direttamente  destinati  alla utilizzazione sul
          paziente    devono    essere   in   grado   di   comunicare
          sollecitamente  alle  autorita'  competenti  che  ne  fanno
          richiesta  le informazioni che consentono di individuare il
          canale di distribuzione di ciascun medicinale".
              - Il  testo  dell'art.  108,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.   108 (Depositari   di   medicinali).   -  1.  Le
          disposizioni  del  presente  titolo  ad eccezione dell'art.
          105,  comma 1  e  3,  disciplinano, per quanto applicabili,
          anche   l'attivita'   di   coloro  che  detengono,  per  la
          successiva  distribuzione,  medicinali  per uso umano sulla
          base  di  contratti  di  deposito  stipulati con i titolari
          dell'AIC dei medicinali o con loro rappresentanti
              1-bis.    Il   farmacista   che   esplica   l'attivita'
          professionale  prevista  dall'art.  5  del  decreto-  legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248, e' responsabile, oltre che
          della  gestione  del reparto e dell'attivita' di vendita al
          pubblico  dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei
          medicinali  nel magazzino annesso, funzionale all'esercizio
          commerciale.
              1-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al
          reparto  per  la  vendita di medicinali sono assegnati piu'
          farmacisti,    il   titolare   dell'esercizio   commerciale
          individua   il   farmacista  responsabile,  il  quale  deve
          risultare identificabile dall'utente".
              - Il  testo  dell'art.  118,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  118  (Autorizzazione della pubblicita' presso il
          pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
          pubblico  puo'  essere  effettuata senza autorizzazione del
          Ministero della salute, ad eccezione:
                a) delle   inserzioni   pubblicitarie   sulla  stampa
          quotidiana  o periodica, che ferme restando le disposizioni
          dell'art.   116,   comma 1,   si   limitano   a  riprodurre
          integralmente   e   senza   modifiche  le  indicazioni,  le
          controindicazioni,  le  opportune precauzioni d'impiego, le
          interazioni,    le   avvertenze   speciali,   gli   effetti
          indesiderati   descritti   nel   foglio  illustrativo,  con
          l'eventuale   aggiunta   di   una   fotografia   o  di  una
          rappresentazione  grafica  dell'imballaggio  esterno  o del
          confezionamento primario del medicinale;
                b) delle   fotografie   o  rappresentazioni  grafiche
          dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei
          medicinali  apposte  sui  cartelli dei prezzi di vendita al
          pubblico  e  degli  eventuali  sconti  praticati esposti da
          coloro  che  svolgono  attivita'  di fornitura al pubblico,
          limitatamente   ai   farmaci   di   cui   all'art.   5  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
              2.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal Ministero della
          salute,   sentita   la   Commissione  di  esperti  prevista
          dall'art.  201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui
          al  regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265, e successive
          modificazioni.
              3.
              4.
              5.
              6.  Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
          seguenti casi:
                a) se  il  messaggio  pubblicitario  non  puo' essere
          autorizzato,   risultando  in  evidente  contrasto  con  le
          disposizioni   degli  articoli 114,  115  e  116,  comma 1,
          lettera b), e dell'art. 117, comma 1, lettere c) ed f);
                b) se  il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
          sulla  stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
          mezzo  radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
          autodisciplina   formato  dalle  associazioni  maggiormente
          rappresentative    interessate    alla   diffusione   della
          pubblicita'  dei medicinali di automedicazione riconosciuto
          dal Ministero della salute;
                c) se  il  messaggio  costituisce parte di altro gia'
          autorizzato su parere della Commissione.
              7.  Il Ministro della salute, verificata la correttezza
          delle   valutazioni   dell'Istituto   di  cui  al  comma 6,
          lettera b),   con  decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di
          cui   al   predetto   comma 6,   lettera b),   ai  messaggi
          pubblicitari televisivi e cinematografici.
              8.  Decorsi  quarantacinque  giorni dalla presentazione
          della  domanda  diretta  ad  ottenere l'autorizzazione alla
          pubblicita'  di  un medicinale, la mancata comunicazione al
          richiedente, da parte del Ministero della salute, della non
          accoglibilita'  della  domanda  costituisce,  a  tutti  gli
          effetti,   rilascio   dell'autorizzazione   richiesta.  Nel
          messaggio   pubblicitario  deve,  conseguentemente,  essere
          riportata  l'indicazione:  "autorizzazione  su  domanda del
          ..." seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione
          e' pervenuta al Ministero della salute.
              9.  Se,  entro  i  quarantacinque  giorni  previsti dal
          comma 8,  il Ministero della salute comunica al richiedente
          che  la  pubblicita'  sanitaria  oggetto della domanda puo'
          essere  accolta soltanto con le modifiche specificate nella
          comunicazione ministeriale, il richiedente e' autorizzato a
          divulgare   un   messaggio   pubblicitario   conforme  alle
          modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio
          deve essere riportata l'indicazione "autorizzazione del .."
          seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
              Se,  entro il termine di quarantacinque giorni previsto
          dal   comma 8,   il  Ministero  della  salute  comunica  al
          richiedente  che  la  domanda  non  puo' essere accolta, la
          domanda  stessa  e'  da intendersi definitivamente respinta
          qualora  l'interessato  non  presenti osservazioni entro il
          termine   di   dieci   giorni;  se  l'interessato  presenta
          osservazioni   finalizzate   ad   ottenere   modifiche   al
          messaggio,  diverse  da quelle previste nella comunicazione
          ministeriale,  il relativo atto e' considerato, a tutti gli
          effetti,  come  nuova  domanda  di  autorizzazione;  se  le
          osservazioni  dell'interessato  si limitano a ribadire, con
          l'eventuale  supporto di documentazione, il contenuto della
          domanda   iniziale,   su  di  essa  si  pronuncia,  in  via
          definitiva,  il  competente  ufficio  del  Ministero  della
          salute,  senza  necessita' di una nuova consultazione della
          Commissione di cui al comma 2.
              10.  Eventuali provvedimenti del Ministero della salute
          volti  a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai
          sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
              11.   I  messaggi  diffusi  per  via  radiofonica  sono
          esentati    dall'obbligo    di    riferire    gli   estremi
          dell'autorizzazione  secondo  quanto previsto dai commi 8 e
          9.
              12.  Le  autorizzazioni  alla pubblicita' sanitaria dei
          medicinali  hanno  validita'  di  ventiquattro  mesi, fatta
          salva   la  possibilita'  del  Ministero  della  salute  di
          stabilire,  motivatamente,  un  periodo  di  validita' piu'
          breve,  in  relazione  alle  caratteristiche  del messaggio
          divulgato.  Il  periodo  di  validita'  decorre dalla data,
          comunque  di  non  oltre sei mesi posteriore a quella della
          domanda,   indicata  dal  richiedente  per  l'inizio  della
          campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il
          periodo     di     validita'     decorre     dalla     data
          dell'autorizzazione.   Le   autorizzazioni   in   corso  di
          validita'  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di
          validita', decadono decorsi 24 mesi da tale data.
              13.  Se la pubblicita' presso il pubblico e' effettuata
          in  violazione  delle disposizioni del presente decreto, il
          Ministero della salute:
                a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
                b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
          un  comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione, secondo
          modalita'  stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque
          salvo  il disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 175.
              14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si
          applicano,  altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi i
          diagnostici  in  vitro  utilizzabili  senza  prescrizione o
          assistenza  del medico o di altro professionista sanitario,
          nonche'  agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso
          umano,  soggetti  alla  disciplina  prevista dall'art. 201,
          terzo  comma,  del testo unico delle leggi sanitarie di cui
          al  regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265, e successive
          modificazioni".
              - Il  testo  dell'art.  120,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  120. (Disposizioni particolari sulla pubblicita'
          presso i medici). - 1. La documentazione sul medicinale, ad
          eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          approvato  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, lettera o), deve
          essere  depositata  presso  l'AlFA, prima dell'inizio della
          campagna  pubblicitaria  e  puo'  essere  fornita al medico
          dall'impresa  farmaceutica  se  sono trascorsi dieci giorni
          dalla  data  di  deposito.  La data di deposito deve essere
          indicata nel materiale divulgato.
              1-bis.  Per  i  medicinali  omeopatici  o antroposofici
          senza  indicazioni  terapeutiche,  al  medico  puo'  essere
          consegnata  la documentazione utile a ricordare posologia e
          campi  di applicazione mediante pubblicazioni tratte da una
          delle   farmacopee   o   dalla   letteratura  omeopatica  o
          antroposofica.    In   quest'ultimo   caso,   deve   essere
          stampigliato  in  modo visibile che trattasi di indicazioni
          per  cui  non  vi e', allo stato, evidenza scientificamente
          provata   della   efficacia  del  medicinale  omeopatico  o
          antroposofico.
              2. L'AIFA puo', in qualsiasi momento, con provvedimento
          motivato,  anche  tenuto  conto delle linee guida di cui al
          comma 2 dell'art. 119, vietare o sospendere la divulgazione
          della  documentazione  di  cui al comma 1, se la ritiene in
          contrasto  con  le  disposizioni  e i principi del presente
          decreto.
              3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione
          di   cui  al  comma 1  devono  essere  esatte,  aggiornate,
          verificabili  e sufficientemente complete per permettere al
          destinatario di essere adeguatamente informato sull'effetto
          terapeutico  e  sulle  caratteristiche  del  medicinale. Le
          informazioni    stesse    devono   essere   conformi   alla
          documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC del
          medicinale o ai suoi aggiornamenti.
              4.  Gli  articoli,  le tabelle e le altre illustrazioni
          tratte  da  riviste  mediche o da opere scientifiche devono
          essere   riprodotti   integralmente   e   fedelmente,   con
          l'indicazione  esatta  della  fonte.  Non  sono  consentite
          citazioni  che,  avulse  dal  contesto  da cui sono tratte,
          possono risultare parziali o distorsive.
              5.   La  pubblicita'  rivolta  ai  medici  puo'  essere
          realizzata   anche   attraverso   visite  dei  medesimi  ai
          laboratori   e   ai   centri   di   ricerca  delle  imprese
          farmaceutiche,  purche' siano orientate allo sviluppo delle
          conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica,
          farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.".
              Il   testo   dell'art.  123,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  219  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  123  (Concessione o promessa di premi o vantaggi
          pecuniari  o  in natura). - 1. Nel quadro dell'attivita' di
          informazione  e  presentazione dei medicinali svolta presso
          medici   o  farmacisti  e'  vietato  concedere,  offrire  o
          promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
          siano  di  valore trascurabile e siano comunque collegabili
          all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
              2.    Il   materiale   informativo   di   consultazione
          scientifico  di  lavoro,  non  specificamente  attinente al
          medicinale,  puo'  essere  ceduto  a  titolo  gratuito, nel
          rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  della  salute  da  adottarsi entro il 29 febbraio
          2008  su  proposta  dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino
          all'adozione del predetto decreto, il materiale informativo
          di    consultazione    scientifica   o   di   lavoro,   non
          specificamente  attinente al medicinale, puo' essere ceduto
          a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
              3.  I  medici  e i farmacisti non possono sollecitare o
          accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.".
              - Il  testo  dell'art.  125,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art. 125 (Campioni gratuiti). - 1. I campioni gratuiti
          di  un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo
          ai  medici  autorizzati  a  prescriverlo  e  devono  essere
          consegnati   soltanto   per   il   tramite  di  informatori
          scientifici.  I  medici  devono assicurare la conservazione
          secondo  le  istruzioni  indicate  sulla  confezione  o sul
          foglio illustrativo.
              2.  I  campioni non possono essere consegnati senza una
          richiesta   scritta,  recante  data,  timbro  e  firma  del
          destinatario.
              3.  Gli  informatori  scientifici  possono consegnare a
          ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o
          forma  farmaceutica  di  un  medicinale  esclusivamente nei
          diciotto    mesi    successivi    alla    data   di   prima
          commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo
          di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
              4.   Fermo   restando  il  disposto  del  comma 2,  gli
          informatori   scientifici  possono  inoltre  consegnare  al
          medico  non  piu'  di  quattro  campioni a visita, entro il
          limite  massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito
          del  listino  aziendale dei medicinali in commercio da piu'
          di diciotto mesi.
              5.  I  limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano
          anche  ai  medicinali vendibili al pubblico in farmacia non
          dispensati  con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale.
              6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla
          confezione   piu'   piccola   messa  in  commercio.  Il suo
          contenuto  puo'  essere  inferiore,  in  numero  di  unita'
          posologiche  o  in  volume,  a  quello  della confezione in
          commercio,  purche' risulti terapeuticamente idoneo; la non
          corrispondenza   del   contenuto   e,   eventualmente,  del
          confezionamento  primario  alla confezione autorizzata deve
          essere espressamente richiamata in etichetta.
              7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato
          il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che
          nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 122.
              8.   Tranne   che  nel  caso  di  evidenti  difficolta'
          tecniche,  sull'imballaggio  esterno,  sul  confezionamento
          primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato
          per  la dispensazione del medicinale con onere a carico del
          Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo
          indelebile  l'indicazione  "campione  gratuito - vietata la
          vendita" o altra analoga espressione.
              9.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei
          medicinali  disciplinati  dal testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
              10.  Le  imprese farmaceutiche sono tenute a curare che
          le  condizioni  di  conservazione  eventualmente  riportate
          sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario del
          medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione
          al  medico.  In  particolare le imprese dovranno fornire ai
          propri   informatori   scientifici  tutte  le  informazioni
          necessarie    relative    alle    modalita'   di   corretta
          conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla
          normativa   vigente,   dotare  gli  stessi  degli  appositi
          strumenti  di  stivaggio  dei campioni gratuiti per il loro
          trasporto.   Agli  informatori  scientifici  devono  essere
          consegnati  campioni gratuiti in quantita' proporzionale al
          numero  di  visite  previste per un determinato periodo, di
          massima  ogni  quindici  giorni,  comunque non superiore al
          mese.
              11.  La  consegna  di campioni al medico ospedaliero e'
          soggetta alle disposizioni del presente articolo.
              12.  Le  imprese  farmaceutiche  sono tenute a ritirare
          dagli  informatori scientifici ogni richiesta medica di cui
          al  comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione
          idonea a comprovare che la consegna di campioni e' avvenuta
          nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
              13.  Il  Ministro  della salute, su proposta dell'AIFA,
          tenuto  conto  dell'andamento  dei  consumi dei medicinali,
          puo',  con  decreto,  ridurre  il  numero  dei campioni che
          possono  essere consegnati dagli informatori scientifici ai
          sensi   del   presente   articolo o   prevedere  specifiche
          ulteriori   limitazioni   per   determinate   categorie  di
          medicinali.".
              - Il  testo  dell'art.  129,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  2l9  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art. 129 (Sistema nazionale di farmacovigilanza). - 1.
          Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.
              2.  L'AIFA  conformemente  alle  modalita' concordate a
          livello  comunitario  e  definite  dall'EMEA,  nonche' alle
          linee  direttrici  elaborate  dalla  Commissione europea ai
          sensi   dell'art.   106,   paragrafo 1,   della   direttiva
          2001/83/CE:
                a) raccoglie  e  valuta  informazioni  utili  per  la
          sorveglianza  dei  medicinali con particolare riguardo alle
          reazioni  avverse,  all'uso  improprio,  nonche'  all'abuso
          degli  stessi  tenendo  conto  anche  dei  dati relativi ai
          consumi dei medesimi;
                b) promuove il processo di informatizzazione di tutti
          i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e
          coordinando,  in  particolare, la rete telematica nazionale
          di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le
          regioni  e le aziende farmaceutiche; collabora altresi' con
          l'EMEA, con i competenti organismi degli Stati membri della
          Comunita'   europea  e  con  la  Commissione  europea  alla
          costituzione  ed  alla  gestione di una rete informatizzata
          europea   per   agevolare  lo  scambio  delle  informazioni
          inerenti     alla     farmacovigilanza    dei    medicinali
          commercializzati  nella  Comunita' europea per consentire a
          tutte   le   autorita'   competenti   di   condividere   le
          informazioni simultaneamente;
                c) promuove  e  coordina, anche in collaborazione con
          l'Istituto  superiore  di  sanita',  studi  e  ricerche  di
          farmacoutilizzazione,     farmacovigilanza     attiva     e
          farmacoepidemiologia;
                d) adotta,  coadiuvata dalle regioni, iniziative atte
          a  promuovere  le  segnalazioni  spontanee  da  parte degli
          operatori sanitari;
                e) promuove   iniziative   idonee   per  la  corretta
          comunicazione     delle    informazioni    relative    alla
          farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;
                f) provvede,  avvalendosi  della  commissione tecnico
          scientifica  e in collaborazione con il Consiglio superiore
          di   sanita',   a   predisporre  la  relazione  annuale  al
          parlamento sulla farmacovigilanza.
              3.  Le  regioni,  singolarmente  o  di intesa fra loro,
          collaborano  con l'AIFA nell'attivita' di farmacovigilanza,
          fornendo   elementi   di   conoscenza   e   valutazione  ad
          integrazione  dei  dati  che  pervengono  all'AIFA ai sensi
          dell'art.  131.  Le  regioni  provvedono, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  alla diffusione delle informazioni al
          personale  sanitario ed alla formazione degli operatori nel
          campo   della   farmacovigilanza.  Le  regioni  collaborano
          inoltre  a  fornire  i  dati  sui  consumi  dei  medicinali
          mediante  programmi  di monitoraggio sulle prescrizioni dei
          medicinali  a  livello  regionale.  Le  regioni  si possono
          avvalere  per la loro attivita' anche di appositi centri di
          farmacovigilanza.
              4.    L'AIFA    organizza,    con   la   partecipazione
          dell'Istituto superiore di sanita', riunioni periodiche con
          i  responsabili  di  farmacovigilanza presso le regioni per
          concordare  le  modalita'  operative relative alla gestione
          della farmacovigilanza.
              5.  Su  proposta  dell'AIFA, previa consultazione delle
          associazioni     dell'industria    farmaceutica,    sentito
          l'Istituto  superiore  di sanita', con decreto del Ministro
          della  salute,  d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, possono essere elaborate ulteriori,
          specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli
          operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida
          comunitarie.".
              - Il  testo  dell'art.  130,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.   130 (Disposizioni   concernenti   il   titolare
          dell'AIC). - 1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare
          in  modo  dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da
          medicinali osservate in Italia, nell'Unione europea o in un
          Paese  terzo.  Il  titolare dell'AIC e' tenuto, altresi', a
          registrare  e  a  notificare  con  la  massima  urgenza,  e
          comunque  entro  quindici  giorni  da  quando  ne  ha avuto
          notizia,  qualunque  sospetta  reazione  avversa  grave  da
          medicinali   verificatasi   in  Italia  e  segnalatagli  da
          personale    sanitario,   alla   struttura   sanitaria   di
          appartenenza  del  segnalatore  e,  ove non fosse possibile
          identificare tale struttura, all'AIFA. Il titolare dell'AIC
          e'  tenuto,  altresi', a notificare all'AIFA con la massima
          urgenza,  e  comunque entro quindici giorni da quando ne ha
          avuto  notizia,  qualunque  altra sospetta reazione avversa
          grave da medicinali di cui e' venuto a conoscenza.
              2.  Il  titolare  dell'AIC  provvede  a  che  tutte  le
          sospette  reazioni  avverse gravi ed inattese e la presunta
          trasmissione  di agenti infettanti attraverso un medicinale
          verificatesi  nel  territorio di un Paese terzo e segnalate
          da  personale  sanitario,  siano  con  la massima urgenza e
          comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto
          notizia,  notificate all'AlFA secondo le modalita' previste
          dalle  linee direttrici elaborate dalla Commissione europea
          ai   sensi  dell'art.  106,  paragrafo 1,  della  direttiva
          2001/83/CE.
              3.  Per  i  medicinali ai quali sono state applicate le
          procedure  di  mutuo  riconoscimento  e  decentrata e per i
          quali  l'Italia  e'  il  Paese  membro  di  riferimento, il
          titolare  dell'AIC  provvede  inoltre a segnalare all'AIFA,
          secondo  le  modalita'  ed i tempi stabiliti in accordo con
          essa,    qualunque    sospetta   reazione   avversa   grave
          verificatasi  nella  Comunita'  europea. All'AIFA competono
          l'analisi e il controllo di tali reazioni avverse.
              4.  Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a
          titolo  stabile  e  continuativo,  di  un  responsabile del
          servizio  di  farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le
          situazioni  regolarmente  in  atto  alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  della laurea in medicina e
          chirurgia   o  in  farmacia,  o  in  chimica  e  tecnologia
          farmaceutiche,  ai  sensi  della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  o  rispettive  lauree specialistiche di cui al citato
          decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509, o lauree
          magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre
          2004,  n.  270.  Sono altresi' ritenuti validi i diplomi di
          laurea  di  cui  alla  legge  19 novembre  1990, n. 341, la
          laurea  specialistica  e  la  laurea  magistrale in scienze
          biologiche  o  in  chimica  ad indirizzo organico-biologico
          purche'  il  piano  di studi abbia compreso almeno un esame
          annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo
          settore   scientifico-disciplinare.   Il  responsabile  del
          servizio  di  farmacovigilanza  deve essere persona diversa
          dal   responsabile   del   servizio   scientifico  previsto
          dall'art.  111 del presente decreto, e deve essere posto in
          condizione  di  usufruire di tutti i dati di tale servizio.
          Le  competenze  del  responsabile  si  estendono  a tutti i
          medicinali  della cui AIC e' titolare l'azienda da cui egli
          dipende, anche se commercializzati da altre aziende.
              5.   Fatte   salve  eventuali  altre  prescrizioni  che
          condizionano  il  rilascio  dell'autorizzazione,  e'  fatto
          obbligo  al  titolare dell'AIC di presentare alle autorita'
          competenti  le informazioni sulle sospette reazioni avverse
          in  forma  di  rapporti  periodici  di  aggiornamento sulla
          sicurezza  (PSUR).  Tali  rapporti  periodici  sono inviati
          all'AIFA  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal rilascio
          dell'autorizzazione  e  fino  al momento dell'immissione in
          commercio.  I  rapporti  periodici  di  aggiornamento sulla
          sicurezza   sono   altresi'  presentati  immediatamente  su
          richiesta  ovvero  almeno  ogni sei mesi nei primi due anni
          successivi  alla prima immissione in commercio e quindi una
          volta  all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i
          rapporti    sono   presentati   ogni   tre   anni,   oppure
          immediatamente   su  richiesta.  I  rapporti  periodici  di
          aggiornamento   sulla   sicurezza   devono   includere  una
          valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del
          medicinale.
              6.  Dopo il rilascio dell'AIC il titolare puo' chiedere
          una  modifica  dei tempi specificati nel presente articolo,
          presentando   una  domanda  di  variazione,  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 1084/2003.
              7.   I   rapporti   periodici  di  aggiornamento  sulla
          sicurezza  -  PSUR  -  sono  presentati secondo la scadenza
          prevista,   in   base   a   modalita'  operative  stabilite
          dall'AIFA.
              8.  Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla
          Commissione  europea  a  sensi  dell'art. 106, paragrafo i,
          della  direttiva 2001/83/CE, i titolari dell'AIC utilizzano
          la  terminologia medica concordata a livello internazionale
          per le segnalazioni di reazioni avverse.
              9. Il titolare dell'AIC non puo' comunicare al pubblico
          informazioni  su problemi di farmacovigilanza relativamente
          al  suo  medicinale  autorizzato  senza  preventivamente  o
          contestualmente  darne  notifica alle autorita' competenti.
          Il   titolare   dell'AIC   assicura   comunque   che   tali
          informazioni  siano  presentate  in  modo  obiettivo  e non
          fuorviante.
              10. E' fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere
          ai   medici   prescrittori   le   note  informative  e  gli
          aggiornamenti   sulla  sicurezza  dei  medicinali,  secondo
          indicazioni,  tempi  e  modalita' stabilite dall'AIFA, ogni
          qualvolta  emergono  nuove informazioni relative al profilo
          di tollerabilita' del medicinale.
              11.  Le  aziende  titolari  di  AIC  di medicinali sono
          tenute  a trasmettere trimestralmente per via informatica i
          dati  di  vendita  dei  medicinali.  Fino  a  quando l'AIFA
          indichera' con apposito provvedimento la procedura prevista
          per  tale  trasmissione  si applica, a tal fine, il decreto
          dirigenziale  24 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 132 del 7 giugno
          2002.
              12.  L'obbligo  previsto  al  comma 11  e'  esteso alle
          aziende    responsabili   della   commercializzazione   dei
          medicinali.".
              - Il  testo  dell'art.  132,  del  decreto  legislativo
          24 aprile   2006,  n.  2l9,  come  modificato  al  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  132  (Obblighi  a carico delle strutture e degli
          operatori  sanitari  e successivi adempimenti dell'AIFA). -
          1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli
          istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
          pubblici  e  privati, i policlinici universitari pubblici e
          privati  e  le  altre  analoghe strutture sanitarie, devono
          nominare   un   responsabile   di   farmacovigilanza  della
          struttura,  che  provvede a registrarsi alla rete nazionale
          di  farmacovigilanza  al  fine dell'abilitazione necessaria
          per  la  gestione  delle  segnalazioni.  Il responsabile di
          farmacovigilanza  della struttura deve avere i requisiti di
          cui  al  comma 4  dell'art.  130.  Le  strutture  sanitarie
          private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al
          fine  di  assolvere  ai  compiti di farmacovigilanza, fanno
          riferimento   al  responsabile  di  farmacovigilanza  della
          azienda sanitaria locale competente per territorio.
              2.  I  medici,  i  farmacisti  anche operanti nei punti
          vendita  previsti  dall'art.  5  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  2006, n. 248, e gli altri operatori sanitari sono
          tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi
          o  inattese  di  cui vengono a conoscenza nell'ambito della
          propria   attivita'.  Vanno  comunque  segnalate  tutte  le
          sospette  reazioni  avverse  osservate,  gravi,  non gravi,
          attese  ed  inattese  da  tutti  i vaccini e dai medicinali
          posti  sotto  monitoraggio  intensivo ed inclusi in elenchi
          pubblicati periodicamente dall'AIFA.
              3.  Alle  segnalazioni di reazioni avverse verificatesi
          in  corso  di  sperimentazione  clinica,  si  applicano  le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  24 giugno 2003, n.
          211.
              4.  I  medici  e  gli  altri  operatori sanitari devono
          trasmettere  le  segnalazioni di sospette reazioni avverse,
          tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al responsabile
          di    farmacovigilanza   della   struttura   sanitaria   di
          appartenenza.  I  medici  e  gli  altri  operatori sanitari
          operanti  in strutture sanitarie private devono trasmettere
          le  segnalazioni  di  sospette  reazioni  avverse,  tramite
          l'apposita  scheda,  tempestivamente,  al  responsabile  di
          farmacovigilanza   della  ASL  competente  per  territorio.
          direttamente  o,  qualora  prevista,  tramite  la direzione
          sanitaria.  I  responsabili di farmacovigilanza provvedono,
          previa  verifica  della  completezza e della congruita' dei
          dati, all'inserimento della segnalazione, entro e non oltre
          sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella
          banca  dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla
          verifica  dell'effettivo  inoltro  del  messaggio, relativo
          all'inserimento,  alla regione ed alla azienda farmaceutica
          interessata.  In caso di impossibilita' di trasmissione del
          messaggio,    le    strutture   sanitarie   invieranno   ai
          destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per via
          telematica,  copia  della segnalazione riportante il codice
          numerico   rilasciato   dal   sistema.   I responsabili  di
          farmacovigilanza  agevolano  la ricerca attiva da parte dei
          responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende
          farmaceutiche     di    informazioni    aggiuntive    sulle
          segnalazioni.
              5.   Le   schede   originali  di  segnalazione  saranno
          conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute
          ed   inoltrate   in   copia   all'AIFA,   alla  regione  di
          appartenenza  o  al  centro di farmacovigilanza individuato
          dalla regione ove dagli stessi richiesto.
              6.  Gli  aggiornamenti  delle sospette reazioni avverse
          possono essere richiesti al segnalatore dal responsabile di
          farmacovigilanza  della struttura sanitaria di appartenenza
          o  da un suo delegato, o da personale dell'AIFA, in tutti i
          casi  in cui cio' e' ritenuto necessario. Gli aggiornamenti
          devono  comunque  essere  richiesti  in  caso  di  reazioni
          avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia
          gia'    completa   di   informazioni   aggiornate   o   non
          ulteriormente  aggiornabile.  Il  richiedente  provvede  ad
          inserire  in  rete  i  dati acquisiti aggiornando la scheda
          inserita.  Il  responsabile di farmacovigilanza e' comunque
          tenuto  ad  acquisire dal segnalatore una relazione clinica
          dettagliata,  da trasmettere all'AIFA entro quindici giorni
          solari,  per  tutti  i  casi  di  reazioni avverse ad esito
          fatale.
              7.  Eventuali  integrazioni  alle  modalita'  operative
          circa  la  gestione e l'aggiornamento delle segnalazioni di
          sospette  reazioni  avverse,  di  cui  ai  commi 4,  5 e 6,
          potranno essere incluse nelle linee guida di cui al comma 5
          dell'art. 129
              8.  L'AIFA  provvede affinche' tutte le segnalazioni di
          sospette  reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi
          sul  territorio nazionale e le informazioni successivamente
          acquisite  a  tal  riguardo  siano  immediatamente  messe a
          disposizione   del   titolare  dell'AIC  e  comunque  entro
          quindici  giorni  solari  dalla  data  di ricevimento della
          comunicazione.
              9.  L'AIFA  provvede affinche' tutte le segnalazioni di
          sospette  reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi
          nel   territorio   nazionale  siano  messe  a  disposizione
          dell'EMEA  e  degli  altri  Stati  membri  della  Comunita'
          europea   entro   quindici  giorni  solari  dalla  data  di
          ricevimento della loro comunicazione. L'AIFA da', altresi',
          tempestiva  notizia al pubblico, mediante il sito internet,
          del contenuto di tali segnalazioni.".
              - Il  testo  dell'art.  133,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  133 (Sospensione,  revoca  e modifica di una AIC
          per  ragioni di farmacovigilanza). - 1. Se, a seguito della
          valutazione  dei  dati  di farmacovigilanza, l'AIFA ritiene
          necessario   sospendere,  revocare  o  modificare  una  AIC
          conformemente   alle   linee   direttrici  elaborate  dalla
          Commissione  europea  ai  sensi dell'art. 106, paragrafo 1,
          della   direttiva  2001/83/CE,  ne  informa  immediatamente
          l'EMEA, gli altri Stati membri della Comunita' europea e il
          titolare dell'AIC.
              2.  Quando e' necessaria un'azione urgente per tutelare
          la  salute  pubblica,  l'AIFA  puo'  sospendere l'AIC di un
          medicinale,   a   condizione  che  ne  informi  l'EMEA,  la
          Commissione   europea   e  gli  altri  Stati  membri  della
          Comunita'   europea   entro   il  primo  giorno  lavorativo
          seguente.
              3.  L'AIFA  revoca  o modifica, se del caso, il proprio
          provvedimento   nel   rispetto   di   quanto  deciso  dalla
          Commissione  europea ai sensi dell'art. 107 della direttiva
          2001/83/CE.
              4.  L'AIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi
          piu'  opportuni, le decisioni assunte ai sensi del presente
          articolo.".
              - Il  testo  dell'art.  144,  del  decreto  legislativo
          24 aprile  2006,  n.  219,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  144 (Provvedimenti dell'autorita' amministrativa
          in  caso  di irregolarita' nel commercio dei medicinali). -
          1.  In  caso di vendita di un medicinale per il quale l'AIC
          non  e'  stata  rilasciata  o  confermata  ovvero  e' stata
          sospesa   o   revocata,  o  di  un  medicinale  avente  una
          composizione  dichiarata  diversa  da  quella  autorizzata,
          l'AIFA  ne dispone l'immediato ritiro dal commercio e puo',
          ove   sussiste   responsabilita'   anche   del  produttore,
          provvedere  alla  immediata  chiusura,  parziale  o totale,
          dello  stabilimento  in cui risulta prodotto il medicinale.
          L'ordine  di  ritiro  dal  commercio  e'  facoltativo se la
          modifica  di  composizione  non  appare  rilevante sotto il
          profilo sanitario.
              2.  L'AIFA  puo'  altresi'  disporre  il  sequestro del
          medicinale quando sussistono elementi per ritenere che solo
          la   sottrazione   della   materiale   disponibilita'   del
          medicinale puo' assicurare una efficace tutela della salute
          pubblica.
              3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          amministrativa   competente  ai  sensi  della  legislazione
          regionale,  puo'  ordinare  la  chiusura, per un periodo di
          tempo  da  quindici  a  trenta  giorni,  della  farmacia  o
          dell'apposito  reparto del punto vendita previsto dall'art.
          5  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presso la
          quale  i  medicinali sono stati posti in vendita o detenuti
          per la vendita, nonostante il divieto imposto dall'AIFA.
              4.  Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i
          fatti  previsti  dal comma 1 presso la stessa farmacia o lo
          stesso  punto vendita, l'autorita' amministrativa competete
          dispone  la  decadenza  della farmacia o, nel caso previsto
          dall'art.  5  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, la chiusura del reparto.".
              - Il  testo  dell'art.  147, del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
                                 cosi' recita:
              "Art.  147  (Sanzioni  penali).  -  1. Il titolare o il
          legale  rappresentante  dell'impresa che inizia l'attivita'
          di    produzione    di    medicinali    o   materie   prime
          farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione
          di cui all'art. 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o
          la  sospensione  dell'autorizzazione  stessa, e' punito con
          l'arresto  da  sei  mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
          diecimila  a euro centomila. Le medesime pene si applicano,
          altresi',   a   chi  importa  medicinali  o  materie  prime
          farmacologicamente  attive  in  assenza dell'autorizzazione
          prevista   dall'art.  55  ovvero  non  effettua  o  non  fa
          effettuare  sui  medicinali  i controlli di qualita' di cui
          all'art.  52,  comma  8, lettera b). Tali pene si applicano
          anche  a  chi  prosegue l'attivita' autorizzata pur essendo
          intervenuta  la  mancanza  della persona qualificata di cui
          all'art.  50,  comma  2,  lettera  c),  o  la  sopravvenuta
          inidoneita'  delle  attrezzature  essenziali  a  produrre e
          controllare  medicinali  alle  condizioni e con i requisiti
          autorizzati.
              2.  Salvo  che il fatto non costituisca reato, chiunque
          mette  in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione
          di  cui  all'art.  6  non  e' stata rilasciata o confermata
          ovvero e' stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una
          composizione  dichiarata  diversa da quella autorizzata, e'
          punito  con  l'arresto  sino  a  un anno e con l'ammenda da
          duemila  euro  a diecimila euro. Le pene sono ridotte della
          meta'  quando  la difformita' della composizione dichiarata
          rispetto  a  quella autorizzata riguarda esclusivamente gli
          eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
              3.  Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene
          per  vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui
          all'art.  6 non e' stata rilasciata o confermata, ovvero e'
          stata  sospesa  o  revocata,  o  medicinali di cui e' stata
          comunque   vietata   la   vendita,  in  quanto  aventi  una
          composizione  dichiarata  diversa da quella autorizzata, e'
          punito     con    l'ammenda    da    ottocento    euro    a
          duemilaquattrocento    euro    e    con    la   sospensione
          dall'esercizio  professionale  fino  ad un mese. In caso di
          recidiva  specifica,  la pena e' dell'arresto da due a otto
          mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro
          e  della  sospensione  dall'esercizio  professionale per un
          periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della meta'
          quando   la   difformita'   della  composizione  dichiarata
          rispetto  a  quella autorizzata riguarda esclusivamente gli
          eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
              4.  Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa
          che  inizia  l'attivita'  di  distribuzione all'ingrosso di
          medicinali   senza   munirsi   dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  100,  ovvero  la prosegue malgrado la revoca o la
          sospensione   dell'autorizzazione  stessa,  e'  punito  con
          l'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno  e  con l'ammenda da
          diecimila  euro  a  centomila  euro. Tali pene si applicano
          anche a chi prosegue l'attivita' autorizzata senza disporre
          della persona responsabile di cui all'art. 101.
              5.  Chiunque,  in  violazione  dell'art.  123, comma 1,
          concede,  offre  o  promette premi, vantaggi pecuniari o in
          natura,  e'  punito  con  l'arresto  fino  ad un anno e con
          l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene
          si  applicano  al medico e al farmacista che, in violazione
          dell'art.  123,  comma 3, sollecitano o accettano incentivi
          vietati.  La condanna importa la sospensione dall'esercizio
          della  professione per un periodo di tempo pari alla durata
          della  pena  inflitta.  In  caso  di violazione del comma 2
          dell'art.  123,  si  applica  la  sanzione  dell'ammenda da
          quattrocento euro a mille euro.
              6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo
          e  secondo  periodo,  si  applicano  altresi'  in  caso  di
          violazione  dei  provvedimenti  adottati dall'AIFA ai sensi
          del comma 1 dell'art. 142.
              7.  Il  produttore di medicinali o il titolare dell'AIC
          che  immettono  in commercio medicinali privi del requisito
          della sterilita' quando prescritto ovvero medicinali di cui
          al   titolo   X   in  cui  sono  presenti  agenti  patogeni
          suscettibili  di  essere  trasmessi,  e' soggetto alle pene
          previste  dall'art.  443  del codice penale aumentate di un
          terzo.".
              - Il  testo  dell'art.  148, del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  148 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il
          fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  violazione  delle
          disposizioni  di  cui all'art. 34, comma 7, il responsabile
          dell'immissione  in  commercio  del  medicinale e' soggetto
          alla   sanzione  amministrativa  da  euro  tremila  a  euro
          diciottomila.   Alla   stessa  sanzione  amministrativa  e'
          soggetto  il  titolare dell'AIC che apporta una modifica ad
          un   medicinale,  o  al  relativo  confezionamento  o  agli
          stampati senza l'autorizzazione prevista dall'art. 35.
              2.  Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
          che,  a  seguito  della  notifica  da parte dell'AIFA della
          relazione  di  cui  al  comma 7 dell'art. 53, non ottempera
          alle  prescrizioni  contenute nel provvedimento di notifica
          nei  tempi  in  questo  stabiliti e' soggetto alla sanzione
          amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro.
              3.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di
          inottemperanza  agli  obblighi previsti dall'art. 52, comma
          8,   la   persona   qualificata   soggiace   alla  sanzione
          amministrativa  da  duecento  euro a milleduecento euro. La
          sanzione  e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo
          di cui alla lettera e) del comma citato.
              4.  Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
          sanzione  amministrativa  da diecimila euro a cinquantamila
          euro  al  titolare  di AIC che non provvede a richiedere le
          variazioni  necessarie  ad  inserire  nel  riassunto  delle
          caratteristiche  del prodotto e nel foglio illustrativo dei
          propri  medicinali  le  informazioni  di  sicurezza  di cui
          all'art. 34, comma 3.
              5.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  se  un
          medicinale   e'   posto   o   mantenuto  in  commercio  con
          etichettatura  o  foglio  illustrativo  difformi  da quelli
          approvati   dall'AIFA,   ovvero   con  etichetta  o  foglio
          illustrativo   non   modificati   secondo  le  disposizioni
          impartite  dalla  stessa  Agenzia,  ovvero  sia  privo  del
          bollino  farmaceutico  previsto dall'art. 5-bis del decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dell'AIC
          e'  soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro
          a sessantamila euro.
              6.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  5,  l'AIFA, con
          provvedimento   motivato,   intima   al  titolare  dell'AIC
          l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo,
          stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
          ottemperanza   entro   il  termine  indicato,  l'AIFA  puo'
          sospendere  l'AIC  del  medicinale fino all'adempimento. La
          sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
          dei  mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e
          del termine entro cui essi possono essere proposti.
              7.  Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
          che  vende  un  medicinale  di  cui al comma 2 dell'art. 88
          senza  presentazione  di  ricetta  medica  e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  da trecento euro a milleottocento
          euro.  Il  farmacista  che  viola  il  disposto del comma 3
          dell'art.   88   o  non  appone  sulle  ricette  il  timbro
          attestante  la  vendita del prodotto soggiace alla sanzione
          amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
              8.  Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
          che  vende  un  medicinale  disciplinato dall'art. 89 senza
          presentazione  di  ricetta  medica  o  su  presentazione di
          ricetta  priva  di  validita'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   da   cinquecento   euro  a  tremila  euro.
          L'autorita'  amministrativa  competente  puo'  ordinare  la
          chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici
          a trenta giorni.
              9.  Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che
          prescrive  un  medicinale  di  cui  al comma 1 dell'art. 89
          senza  attenersi  alle  modalita'  di  cui  al  comma 4 del
          medesimo  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          da trecento euro a milleottocento euro.
              10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
          che  vende al pubblico o a una struttura non autorizzata un
          medicinale  disciplinato  dall'art.  92  e'  soggetto  alle
          sanzioni  e  alle  conseguenze  amministrative previste dal
          comma 11.
              11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
          che  vende  un  medicinale  disciplinato dall'art. 93 senza
          presentazione  di  ricetta  di un centro medico autorizzato
          alla  prescrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          da   cinquecento   euro   a   tremila   euro.   L'autorita'
          amministrativa  competente  puo' ordinare la chiusura della
          farmacia  per  un  periodo  di  tempo  da quindici a trenta
          giorni.
              12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista
          che  vende  al  pubblico  o  a  un  medico  non autorizzato
          all'impiego  un  medicinale  disciplinato  dall'art.  94 e'
          soggetto  alle  sanzioni  e alle conseguenze amministrative
          previste dal comma 11.
              13.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  titolo VII
          diverse  da  quelle  previste  al  comma  4  dell'art.  147
          soggiace  alla  sanzione  amministrativa  da tremila euro a
          diciottomila  euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali
          eventualmente applicabili.
              13-bis  Il distributore all'ingrosso che non osserva il
          divieto  previsto  dall'art.  100, comma 1-ter, e' soggetto
          alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da trentamila a
          centomila euro.
              14.  Chiunque  viola  il  divieto  di  cui  al  comma 5
          dell'art.  115  soggetto  alla  sanzione  amministrativa da
          diecimila euro a sessantamila euro.
              15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in
          violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa da duemilaseicento
          euro a quindicimilaseicento euro.
              16.  Chiunque  viola  il disposto del comma 8 dell'art.
          125  soggiace  alla  sanzione  amministrativa da cinquemila
          euro  a  trentamila  euro.  In  caso  di  violazione  delle
          restanti  disposizioni  dello stesso art. 125 si applica il
          disposto dell'art. 127.
              17.   Chiunque  viola  le  disposizioni  dell'art.  126
          soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro
          a trecentomila euro.
              18.  La  violazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto  sulla  pubblicita'  presso  gli operatori sanitari
          comporta  l'applicazione  della  sanzione amministrativa da
          duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
              19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali
          che   possono  essere  dispensati  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale  la violazione di cui al comma 18 puo'
          comportare,  altresi',  la  sospensione  del medicinale dal
          predetto  elenco  per un periodo di tempo da dieci giorni a
          due  anni,  tenuto  conto  della  gravita'  del  fatto.  Il
          provvedimento    di    sospensione   e'   adottato   previa
          contestazione del fatto al titolare dell'AIC, il quale puo'
          far   pervenire  controdeduzioni  all'AIFA  entro  quindici
          giorni dalla contestazione stessa.
              20.  Il  titolare  dell'AIC di medicinali che viola gli
          obblighi  previsti  dall'art. 130 e' soggetto alla sanzione
          del  pagamento  da  trentamila euro a centottantamila euro.
          L'importo  della  sanzione  e'  incrementato  di  una quota
          variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
          del  medicinale  per  il  quale  e'  stata  riscontrata  la
          violazione.
              21.  Il  titolare  dell'AIC di medicinali che viola gli
          obblighi  previsti dall'art. 130, e' altresi' obbligato, in
          caso  di  notizie  di rilevante interesse per i pazienti, a
          pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui
          principali  quotidiani nazionali rettifiche, concordate con
          l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
              22.  Il  responsabile  di farmacovigilanza dell'azienda
          farmaceutica,  che  viola  gli  obblighi  dell'art. 131, e'
          soggetto   alla  sanzione  del  pagamento  della  somma  da
          ventimila euro a centoventimila euro.
              23.  Chiunque  viola  l'obbligo previsto dall'art. 130,
          comma  12,  e'  soggetto  alla sanzione del pagamento della
          somma da diecimila euro a sessantamila euro.
              24.  L'inosservanza  delle  disposizioni previste per i
          responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie,
          comporta   l'instaurazione   nelle   sedi   competenti   di
          procedimenti  per  l'erogazione  di  sanzioni disciplinari,
          secondo le norme legislative e convenzionali.".
              - Il  testo  dell'art.  158, del decreto legislativo 24
          aprile  2006, n. 219, come modificato dal presente decreto,
                                 cosi' recita:
              "Art.  158  (Abrogazioni;  effetti delle autorizzazioni
          adottate  sulla  base delle disposizioni abrogate; conferma
          di  disposizioni  specifiche).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  10,  comma 10, sono abrogati i decreti
          legislativi  29  maggio  1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n.
          538,  30  dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'art. 12,
          30  dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell'art. 5-bis, 30
          dicembre  1992,  n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio
          1997,  n.  44,  8  aprile  2003,  n.  95, e loro successive
          modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali
          contenute  nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e relativi
          provvedimenti    di    attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  in vigore che impone vincoli e condizioni per
          il  commercio  di  medicinali  per  specifiche  esigenze di
          tutela della salute pubblica. Sono abrogati l'art. 3, comma
          9,  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con
          modificazioni  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'art. 4
          della  legge  14 ottobre 1999, n. 362, e l'art. 2, comma 3,
          del  decreto  del  Ministro della salute in data 27 gennaio
          2000,  pubblicato  nel  suppl. ord. alla G.U. del 31 maggio
          2000.
              2.  Le  competenze  attribuite  all'AIFA  dal  presente
          decreto  si  applicano  anche ai rapporti e alle situazioni
          giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto
          la  vigenza  delle  disposizioni  dei  decreti  legislativi
          abrogati   che   attribuivano   corrispondenti  o  analoghe
          competenze al Ministero della sanita' o della salute.
              3.  Quando  nella  normativa  vigente  sono  richiamate
          disposizioni  contenute  nei  decreti legislativi abrogati,
          tali  richiami  si  intendono  riferiti alle corrispondenti
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  rilasciate  dai
          competenti  organi previsti dalla legislazione regionale in
          conformita'   di   quanto  gia'  disciplinato  dal  decreto
          legislativo  30  dicembre 1992, n. 538, i quali, sulla base
          della   previgente   normativa   eseguivano  operazioni  di
          importazione  di  materie  prime farmacologicamente attive,
          ovvero  di  divisione,  riconfezionamento e rietichettatura
          delle    stesse    per   le   quali   e'   oggi   richiesta
          un'autorizzazione   ai   sensi   del   titolo  IV,  possono
          continuare  le stesse operazioni a condizione che ottengano
          entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto l'autorizzazione da esso prevista.
              5.    Per    consentire    la   predisposizione   della
          documentazione  richiesta dal capo IV del titolo III, per i
          medicinali la cui data di scadenza dell'autorizzazione cada
          nei  sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  termine  per la presentazione delle
          domande  di  rinnovo  o  per  l'aggiornamento delle domande
          ancora in corso, e' prorogato di tre mesi.
              6.  Restano  ferme  le  disposizioni  del  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  in data 11 febbraio 1997, recanti
          modalita'   di   importazione   di  specialita'  medicinali
          registrate  all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.  72  del  27  marzo 1997, e
          successive  modificazioni.  Tali medicinali sono utilizzati
          esclusivamente  per  indicazioni  approvate  nel  Paese  di
          provenienza  e  in  accordo con il relativo riassunto delle
          caratteristiche   del   prodotto.  Gli  uffici  di  sanita'
          marittima,  aerea,  di  confine  e  di  dogana  interna del
          Ministero   della  salute,  trasmettono  all'AIFA,  dandone
          comunicazione   alla   Direzione  generale  dei  farmaci  e
          dispositivi  medici  del  Ministero  della  salute,  i dati
          indicati all'articolo 4 del citato decreto ministeriale.
              7.  Restano  ferme  le  disposizioni  del  decreto  del
          Ministro  della sanita' in data 29 agosto 1997, concernente
          le  procedure  di autorizzazione all'importazione parallela
          di  specialita'  medicinali per uso umano, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8
          ottobre  1997,  fatta  salva  l'attribuzione all'AIFA delle
          competenze ivi riferite al Ministero della salute.
              8.  Il  viaggiatore  ha facolta' di portare con se', al
          momento  dell'ingresso nel territorio nazionale, medicinali
          registrati   in   altri  Paesi,  purche'  destinati  ad  un
          trattamento  terapeutico  non  superiore  a  trenta giorni,
          fatte  salve,  limitatamente  agli  stupefacenti e sostanze
          psicotrope  di  cui  al  testo  unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, e
          successive  modificazioni, le condizioni e le procedure che
          possono  essere  stabilite  con  decreto del Ministro della
          salute.
              9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  decreti ministeriali
          richiamati  ai  commi  6 e 7, possono essere modificate con
          decreto  del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA o
          previa consultazione della stessa. Resta in ogni caso ferma
          la    necessita'   dell'autorizzazione   ministeriale   per
          l'introduzione  nel  territorio  nazionale,  nelle  ipotesi
          previste  dai  commi  6  e 7, di medicinali sottoposti alla
          disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309, e successive
          modificazioni.
              10. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA
          per  l'uso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i
          criteri e le modalita' per l'uso di medicinali privi di AIC
          in  Italia,  incluso  l'utilizzo  al di fuori del riassunto
          delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel Paese di
          provenienza  e  l'uso  compassionevole  di  medicinali  non
          ancora  registrati. Fino alla data di entrata in vigore del
          predetto  decreto  ministeriale, resta in vigore il decreto
          ministeriale  8  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 173 del 28 luglio
          2003.
              11. Sono confermate:
                a)  le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, concernenti le prestazioni rese dal
          Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti
          interessati,  sulla  base  di  quanto previsto dall'art. 5,
          comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
                b)  le  tariffe  gia' previste dall'art. 12, comma 7,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
                c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC
          di  medicinali  e  per  le domande di modifica e di rinnovo
          delle  autorizzazioni  stesse, in applicazione dell'art. 5,
          comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
              12.  Le  tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate,
          entro  il  mese  di  marzo  di  ogni anno, sulla base delle
          variazioni  annuali  dell'indice Istat del costo della vita
          riferite  al  dicembre  dell'anno precedente. Limitatamente
          alle  tariffe  di  cui  alla  lettera  c) del comma 11, gli
          importi,  con decreto del Ministro della salute su proposta
          dell'AIFA,  sono  aggiornati,  in  modo  proporzionale alle
          variazioni  delle  tariffe dovute all'EMEA. In ogni caso le
          tariffe  di cui al comma 11, lettera c), non possono essere
          inferiori a un quinto degli importi delle tariffe stabilite
          dai    regolamenti   comunitari   per   le   corrispondenti
          prestazioni   dell'EMEA.   Il  Ministro  della  salute,  su
          proposta  dell'AIFA,  identifica  le  variazioni di AIC tra
          loro  collegate  da  un  rapporto  di  consequenzialita'  o
          correlazione,  alle  quali  non  si  applica  la tariffa in
          quanto  non  comportano una prestazioni aggiuntiva da parte
          dell'AIFA.
              13  .  In  caso di mancata corresponsione delle tariffe
          dovute,  se  per  effetto di procedure di silenzio assenso,
          l'azienda   interessata   ha   acquisito   l'autorizzazione
          richiesta,  nessun'altra  domanda  concernente  il medesimo
          medicinale  puo'  essere  presa  in  considerazione  se non
          previo    pagamento    della   tariffa   inizialmente   non
          corrisposta.".