Art. 2.
                       Forme di collaborazione
  1.  Lo  Stato,  per  la durata di un anno a decorrere dalla data di
trasferimento  delle  funzioni,  presta  attivita' di supporto per lo
svolgimento  delle  funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza,
anche   con  la  partecipazione  dei  responsabili  di  settore  gia'
competenti, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto
il profilo organizzativo.