Art. 3.
        Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
  1.  Per  l'esercizio  delle funzioni trasferite, la regione accede,
secondo  modalita'  concordate con il Ministero della salute, ai dati
contenuti  negli  albi  e registri la cui tenuta e' di competenza del
medesimo.
  2.  Sono  trasferiti  anche  la  documentazione  corrente  e i dati
connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai
procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.