Art. 4.
                          Norme finanziarie
  1.  Al  finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via
provvisoria,  in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  26 maggio 2000 e
13 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali
n. 23 dell'11 ottobre 2000 e n. 27 del 2 febbraio 2000.
  2.  Decorso  il  primo  anno  di  esercizio delle funzioni, entro i
successivi   sei   mesi   la  regione  predispone  per  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un'apposita  rendicontazione degli
importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al
punto a)  della  tabella  «A»  allegata al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con
riferimento   al  primo  anno  di  esercizio  delle  funzioni,  viene
effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.
  3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero
dell'economia  e  delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle
somme  da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima,
alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle
funzioni  a  regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale
rideterminazione  il  finanziamento  delle funzioni di cui al comma 2
viene  effettuato,  di  anno  in  anno, con il procedimento di cui al
medesimo comma.
  4.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con la Regione, si provvedera', entro due anni dalla data di
trasferimento  delle  funzioni,  a  garantire  il finanziamento degli
oneri    necessari    per   l'esercizio   delle   funzioni   indicate
all'articolo 1.