Art. 5.
                    Decorrenza del trasferimento
  1.  Il  trasferimento  delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre
dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma
1,  e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  2.  Entro  un  anno  dalla  data  di  cui  al  comma 1,  la Regione
disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Turco, Ministro della salute
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti