Art. 5. Decorrenza del trasferimento 1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Turco, Ministro della salute Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti