(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 
   All'articolo 1, al comma 2: 
   al primo periodo, dopo le parole: "Ministero  della  difesa"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  missione   "Difesa   e   sicurezza   del
territorio","  e  le  parole:  "sul  quale  Fondo   confluiscono   le
autorizzazioni di spesa" sono sostituite dalle seguenti:  "nel  quale
confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa"; 
   al secondo periodo, le  parole:  "a  valere  sulle  autorizzazioni
confluite sulla predetta missione" sono sostituite dalle seguenti: "a
valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo". 
 
   All'articolo 2: 
   al comma 2, le parole:  ""Sino  all'anno  2012""  sono  sostituite
dalle seguenti: ""Sino all'anno 2016""; 
   al comma 3, le parole:  ""fino  all'anno  2012""  sono  sostituite
dalle seguenti: ""fino all'anno 2015""; 
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"11 anni". 
   3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. Le unita' produttive e industriali  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  gestite
unitariamente  dall'Agenzia  Industrie  Difesa  anche   mediante   la
costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle  disponibilita'
esistenti, sono soggette a chiusura qualora,  entro  il  31  dicembre
2009, non abbiano raggiunto la capacita' di operare  secondo  criteri
di economica gestione"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis.  Al  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola:  "2010"  e'
sostituita dalla seguente: "2015"; 
   b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola:  "2010"  e'
sostituita dalla seguente: "2015"; 
   c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" e' sostituita dalla
seguente: "2012"; 
   d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1,  la  parola:  "2011"  e'
sostituita dalla seguente: "2015"". 
 
   All'articolo 3 e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
   "2-bis.  Per  le  strutture  che  in  occasione  di  rinnovo   del
certificato  di   prevenzione   incendi   abbiano   avuto   ulteriori
prescrizioni che comportano  per  la  loro  realizzazione  una  spesa
superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento  e'
fissato al 30 giugno 2009". 
 
   All'articolo 5: 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. I  consiglieri  di  amministrazione  delle  fondazioni  di
diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno  1996,
n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola  volta
e senza soluzione di continuita'"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 aprile 2008""; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in  soggetto  di
diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero  5
dell'allegato A annesso alla legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
prorogato al 31 dicembre 2008. 
   2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies, della legge 22  aprile
1941, n. 633, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  i
sistemi di  videoregistrazione  da  remoto  il  compenso  di  cui  al
presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il  servizio  ed  e'
commisurato  alla  remunerazione  ottenuta  per  la  prestazione  del
servizio stesso". 
   2-quater. Al primo periodo del comma  2  dell'articolo  71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "e'  determinato"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  nel   rispetto   della   normativa
comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,"  e
dopo  le  parole:  "e  le  attivita'  culturali,"  sono  inserite  le
seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008""; 
   alla rubrica, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
disposizioni in materia di diritto d'autore". 
 
   All'articolo 6: 
   al comma 1, le parole da: ", fermo restando" fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
   il comma 2 e' soppresso; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive  modificazioni,  nei
confronti  del  prestatore  di  lavoro  nelle   condizioni   previste
dall'articolo 4, comma 2, della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
comunque prorogata fino al momento della decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo". 
 
   Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali).  -
1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole:  "Per  gli  anni  2004-2007"  sono
sostituite dalle seguenti: 'Per gli anni 2004-2009" e le  parole:  ",
nel limite massimo di 350 unita'" sono soppresse; 
   b) al secondo periodo, le parole: "e per la  durata  di  48  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata  di  66  mesi  dalla
data di decorrenza del licenziamento e  nel  limite  di  400  unita',
calcolato come media del periodo". 
   2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27  dicembre  2002,  n.
289,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le  seguenti:  "nonche'
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,"; 
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo". 
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   Art. 6-ter. -  (Regolarizzazione  e  versamenti  per  i  territori
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).  -  1.  I  termini
previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 
3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,  n.  3496  del  17
febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559  del  27  dicembre
2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti  privati
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con  i  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15  novembre  2002  e
del 9 gennaio 2003. 
   2. All'onere derivante dal presente  articolo,  valutato  in  48,8
milioni  di  euro   per   l'anno   2008,   si   provvede   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3  maggio  1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,  n.
195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima dell'entrata in vigore dei  provvedimenti  di  cui  al  periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati  di
apposite relazioni illustrative. 
   Art. 6-quater.  -  (Contributi  in  favore  di  enti  e  organismi
operanti nel settore della musica). - 1. Allo scopo di  garantire  la
continuita' delle attivita'  di  enti  e  organismi  di  riconosciuto
prestigio  operanti  nel  settore  della  musica,  che   versano   in
condizioni di difficolta' finanziaria, e' assegnato a tali  enti  per
l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro. 
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  gli  enti  e  gli
organismi di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. 
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 3 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali". 
 
   All'articolo 7: 
   dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, le parole: "entro  e  non  oltre  il  30  aprile  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008""; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Nelle more della completa attuazione  della  normativa  in
materia di tutela dei lavoratori impiegati in  imprese  che  svolgono
attivita' di servizi in appalto  e  al  fine  di  favorire  la  piena
occupazione e di garantire  l'invarianza  del  trattamento  economico
complessivo  dei  lavoratori,  l'acquisizione  del   personale   gia'
impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro  di  un  nuovo
appaltatore, non comporta l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei  confronti
dei  lavoratori  riassunti  dall'azienda  subentrante  a  parita'  di
condizioni economiche e normative previste dai  contratti  collettivi
nazionali  di  settore  stipulati  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  o  a  seguito   di   accordi
collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative. 
   4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Nelle more della stipula dei contratti  integrativi  aziendali
secondo le modalita'  di  cui  al  presente  articolo,  con  apposita
delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse  ai
dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni  di  equilibrio
economico-finanziario anticipazioni economiche, da  riassorbirsi  con
la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate
ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera  di
cui al primo periodo e' sottoposta al collegio dei  revisori  che  ne
verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio  di
amministrazione di ogni singola  fondazione  individua  con  apposita
delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa  nel
rispetto del principio del pareggio di  bilancio;  tale  delibera  e'
sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita'
con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma  4.
I contratti integrativi aziendali in essere alla data di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto   possono   essere   rinnovati   solo
successivamente alla  stipulazione  del  nuovo  contratto  collettivo
nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma,  corredate
del  parere  reso  dal  collegio  dei  revisori,  sono  trasmesse  al
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze""; 
   alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonche'
in materia di contrattazione collettiva e  in  materia  di  contratti
integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche". 
 
   Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
   "Art. 7-bis. - (Reversibilita' degli assegni  vitalizi  in  favore
dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della  legge  29
gennaio 1994, n. 94, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio  di  cui  all'articolo  1  della
legge  18  novembre  1980,  n.  791,  e'  reversibile  ai   familiari
superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel  caso
in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano  stati
riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. 
   L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari  di  quanti
sono stati deportati nelle circostanze di cui  all'articolo  1  della
legge 18 novembre 1980, n. 791,  e  non  fruivano  del  beneficio  in
quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto  assegno
vitalizio". 
   2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di  euro
a decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima dell'entrata in  vigore  dei  provvedimenti  di  cui  al  primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi  alle  Camere,  corredati  di
apposite relazioni illustrative". 
 
   All'articolo 8: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e  di
programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei  piani  di
rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli  accordi  con  le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del  Servizio
sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi: 
   a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si e'
verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi  programmati  di
risanamento  e  riequilibrio  economico-finanziario  contenuti  nello
specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non  si  applicano
gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796,  lettera  b),  sesto
periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   limitatamente
all'importo corrispondente a  quello  per  il  quale  la  regione  ha
adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure  di  copertura  idonee  e
congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
   b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
   "e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il  rispetto
del limite di remunerazione delle strutture correlato  ai  volumi  di
prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che  in
caso di incremento a seguito di modificazioni,  comunque  intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza  ospedaliera,  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche'  delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni  remunerate,  di  cui  alla  lettera   b),   si   intende
rideterminato nella misura  necessaria  al  mantenimento  dei  limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,  nel  rispetto   dell'equilibrio   economico-finanziario
programmato"; 
   c) entro il 30 giugno 2008, al fine di  permettere  la  definitiva
estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili  vantati
nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico  Umberto  I,  il
commissario liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni  nel
limite massimo del 90 per cento del  credito  accertato  sulla  sorte
capitale,  ad  esclusione  degli  interessi  e  della   rivalutazione
monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad  ogni
azione e pretesa. Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e'
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008.  Tale  somma
e' trasferita su un  conto  vincolato  della  Gestione  commissariale
dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il  31  dicembre
2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti  entro
il termine di cui al periodo precedente sono  riversate  al  bilancio
dello Stato con imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera,
pari a 250 milioni di  euro  per  il  2008,  si  fa  fronte  mediante
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di  cui
al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.
127"; 
   al comma 3,  le  parole:  "dal  seguente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai seguenti" e  le  parole:  "associazioni  di  categoria
interessate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "associazioni   di
categoria interessate. Con la  medesima  cadenza  di  cui  al  quarto
periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza  termale
sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4,  comma
4, della legge 24 ottobre  2000,  n.  323.  Per  la  revisione  delle
tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di curo  per  ciascuno  degli  anni
2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute"; 
   la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Piani  di  rientro,
tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici". 
 
   Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  inerenti  alla  conservazione  di
cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. E'  prorogato  al  30
giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
21 ottobre 2005, n. 219, per  la  predisposizione,  con  decreto  del
Ministro della salute,  di  una  rete  nazionale  di  banche  per  la
conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e  per  incrementare
la disponibilita' di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini
di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione
e  lo  stoccaggio  del  cordone  ombelicale  da  parte  di  strutture
pubbliche e  private  autorizzate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentiti  il  Centro  nazionale
trapianti e il Centro nazionale sangue.  La  raccolta  avviene  senza
oneri per il Servizio sanitario  nazionale  e  previo  consenso  alla
donazione per uso allogenico  in  caso  di  necessita'  per  paziente
compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo,
il Ministro della salute, con il decreto di  cui  al  primo  periodo,
regolamenta le funzioni  di  coordinamento  e  controllo  svolte  dal
Centro nazionale trapianti e  dal  Centro  nazionale  sangue  per  le
rispettive competenze. 
   Art. 8-ter. -  (Fondo  transitorio  per  le  regioni  con  elevato
disavanzo sanitario). - 1. Il fondo transitorio di cui  alla  lettera
b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  e'  incrementato,  per  l'esercizio
finanziario 2008, di 14 milioni di euro. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  14
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero  della  giustizia  e,
quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
della solidarieta' sociale". 
 
   All'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "2-bis. Al  fine  di  agevolare  l'applicazione  della  disciplina
prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei  medicinali
in  commercio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto e pubblica  la  relativa  lista.  Ai
fini della riduzione della protezione complementare, nella misura  di
sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo  61,  comma  4,
del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore  a
sei mesi e'  annullata,  con  conseguente  scadenza  del  certificato
complementare alle ore 24  del  31  dicembre  dell'anno  che  precede
quello  di  riferimento,  mentre  la  durata  residua  di  protezione
superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre  di
ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la  lista  di
cui al primo periodo del presente comma". 
 
   L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). -  1.
Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: 
   "356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al
decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 4  ottobre  2007,  assume  la  denominazione  di
'Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare' e, a decorrere  dal
15 gennaio 2008, si trasforma in 'Agenzia nazionale per la  sicurezza
alimentare', con sede in Foggia, che e' posta sotto la vigilanza  del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono
stabilite  le  norme  per  l'organizzazione,   il   funzionamento   e
l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivita'  e
il funzionamento dell'Agenzia e' autorizzato  un  contributo  di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5  milioni
di euro per l'anno 2010"". 
 
   Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
   "Art. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei
minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
   "464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di  1,5  milioni  di
euro per il finanziamento, da parte del Ministero della  solidarieta'
sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche  disabili,
in situazioni di disagio, abuso o  maltrattamento,  ivi  compreso  il
sostegno all'attivita' dell'ente morale SOS  -  Il  Telefono  Azzurro
ONLUS"". 
 
   All'articolo 12: 
   al  comma  1,  le  parole:  "sono  ulteriormente  prorogati   fino
all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sono  ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2008"; 
   al  comma  2,  le  parole:   "fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43" sono soppresse; 
   dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Nelle more dell'attuazione del  regolamento  dei  concorsi
per ricercatore di cui all'articolo 1,  comma  647,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di  concorso  a  posti  di
ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210,
emanati dalle universita' entro la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto"; 
   al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  536,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  si  applicano
anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  643,  della
medesima legge n. 296 del 2006"; 
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
   "c-bis) definire,  previa  intesa  tra  la  regione  Basilicata  e
l'universita' degli studi della Basilicata, le modalita' di  utilizzo
di  eventuali  trasferimenti  regionali  da  parte   dell'universita'
medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90  per  cento  di
cui  alla  lettera  c),  al  netto  dei  predetti  trasferimenti,   e
assicurando l'assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
pubblica""; 
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed  enti
di ricerca". 
 
   All'articolo 13, al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni
di inquadramento, ovvero  le  agenzie  di  cui  all'articolo  10  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni". 
 
   Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
   "Art.  13-bis.  -  (Dotazione  del  fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle universita'). - 1. La dotazione finanziaria del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e' incrementata di una  somma  pari  a  16  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2008. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  16
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale". 
 
   All'articolo 14, al comma 1, le parole: "In attesa  della  riforma
organica  della  magistratura  onoraria,"  sono  soppresse,  dopo  le
parole: "vice procuratori onorari"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
nonche' i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,"  e  le
parole: "fino al 30 giugno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino alla riforma organica della magistratura onoraria e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2009". 
 
   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
   "Art. 14-bis. - (Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria). - 1.
I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel
ruolo del personale  dirigenziale  dell'amministrazione  giudiziaria,
indetto con provvedimento del direttore generale 13  giugno  1997,  e
assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del
lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i relativi  contratti,
previa  rinuncia  espressa  ad  ogni  contenzioso  giudiziario,  sono
inquadrati in via definitiva nel  ruolo  dirigenziale  del  Ministero
della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni". 
 
   All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", e il termine del 30 settembre  2007  previsto  dal  citato
comma 21, primo periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21,
secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del  2007,
le parole: "al 30 settembre e fino alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge" sono soppresse". 
 
   Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 16-bis. - (Responsabilita' degli amministratori di  societa'
quotate partecipate  da  amministrazioni  pubbliche).  -  1.  Per  le
societa'  con  azioni   quotate   in   mercati   regolamentati,   con
partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni
o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche'  per  le  loro
controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti
e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie
sono  devolute  esclusivamente   alla   giurisdizione   del   giudice
ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non  si  applicano
ai giudizi in corso alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
   Art. 16-ter. - (Misure in materia di incarichi giudiziari).  -  1.
In deroga agli articoli 104, 108 e 109  dell'ordinamento  giudiziario
di cui al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di  cui
all'articolo 5, comma 3, della legge  30  luglio  2007,  n.  111,  in
servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte  di
appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero
la procura generale della Repubblica o la procura  della  Repubblica,
per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
   2. Per le esigenze di funzionamento  degli  uffici  giudiziari  di
Bolzano, tenuti  all'osservanza  dei  principi  costituzionali  della
proporzionale e del bilinguismo, e' abrogato il comma 7 dell'articolo
13 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  come  sostituito
dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n.  111,  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31,  della  legge  25
luglio 2005, n. 150". 
 
   All'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. All'articolo 2, comma  253,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2008"". 
 
   Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 18-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno  2005,
n.  122,  in  materia  di  tutela  dei  diritti  patrimoniali   degli
acquirenti di immobili da costruire). - 1. Al decreto legislativo  20
giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo,  devono
risultare nei confronti  del  costruttore  procedure  implicanti  una
situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31  dicembre
1993  ne'  aperte  in  data   successiva   all'applicabilita'   della
disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5
del presente decreto"; 
   b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre consentito
nei casi in  cui  l'acquirente,  a  seguito  dell'insorgenza  di  una
situazione di crisi  per  effetto  dell'insolvenza  del  costruttore,
abbia  dovuto  versare,  in  aggiunta   al   prezzo   originariamente
convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di
compravendita o di assegnazione, la rinuncia da  parte  degli  organi
della  procedura  concorsuale  a  promuovere  o  coltivare   l'azione
revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67,  secondo
comma, del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a
garanzia  del  finanziamento   concesso   al   costruttore   di   cui
l'acquirente non si sia reso  accollante,  ovvero  da  altro  vincolo
pregiudizievole iscritto o trascritto in danno  del  costruttore.  In
tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette
somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del  valore
dei beni corrisposti al costruttore". 
   2. Il termine di cui al  comma  1  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008. 
   Art.  18-ter.  -  (Autorita'  marittima  della  navigazione  dello
Stretto  di  Messina).  -  1.  Con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
Ministro   dei   trasporti   definisce   le   linee   funzionali    e
l'organizzazione dell'Autorita'  marittima  della  navigazione  dello
Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di  porto,
nonche'  la  disciplina  del  traffico  marittimo  dello  Stretto  di
Messina". 
 
   Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  19-bis.  -  (Differimento  di  un  termine  relativo   agli
interventi per la ricostruzione del Belice). - 1. Il termine previsto
dall'articolo 43, comma 3,  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,
prorogato, da ultimo, al 31  dicembre  2007  dall'articolo  6,  comma
8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e'  differito  al
31 dicembre 2008. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in  2
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
   Art. 19-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge
23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Il comma 2  dell'articolo  139  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: 
   "2. I contributi  previsti  dai  commi  primo,  secondo,  terzo  e
settimo dell'articolo 4 della legge  4  novembre  1963,  n.  1457,  e
successive modificazioni,  possono  essere  concessi  ed  erogati  in
un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo
degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge  n.
1457 del 1963, anche nel caso  di  rinuncia  al  completamento  della
ricostruzione,  sino  alla  concorrenza  delle  spese  sostenute,  da
comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia  asseverata  da
un soggetto abilitato"". 
 
   L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 20. - (Regime transitorio per l'operativita' della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Il termine di  cui  al
comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo  3,  comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e'  differito  al
30 giugno 2009. 
   2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle
norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre  2005,  durante  il
periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato  decreto-legge
n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  186
del 2004,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, in alternativa all'applicazione  della  suddetta  revisione
generale e' possibile l'applicazione del citato decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14  settembre  2005,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  23
settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei  lavori  pubblici
20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4  maggio  1990,  9
gennaio 1996 e 16  gennaio  1996,  pubblicati,  rispettivamente,  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del  5  dicembre
1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del  7
maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127
del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n.  24  del  29  gennaio
1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del  5
febbraio 1996. 
   3. Per  le  costruzioni  e  le  opere  infrastrutturali  iniziate,
nonche' per quelle per le  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici
abbiano affidato lavori o avviato  progetti  definitivi  o  esecutivi
prima dell'entrata in vigore della  revisione  generale  delle  norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad
applicarsi la normativa  tecnica  utilizzata  per  la  redazione  dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. 
   4. Con l'entrata in vigore della  revisione  generale  di  cui  al
comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera  per
le verifiche tecniche  e  le  nuove  progettazioni  degli  interventi
relativi  agli  edifici  di  interesse  strategico   e   alle   opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita'  di  protezione  civile,
nonche' relativi agli  edifici  e  alle  opere  infrastrutturali  che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di  un  loro
eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della
protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo  2,  commi
2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del
29 ottobre 2003. 
   5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo  2,  comma  3,  della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3274
del 2003, ad esclusione degli edifici e  delle  opere  progettate  in
base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura  dei  rispettivi  proprietari  entro  il  31  dicembre  2010   e
riguardare in via prioritaria edifici  e  opere  ubicati  nelle  zone
sismiche 1 e 2. 
   6. Con apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e'
istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  una  commissione  consultiva,  con
rappresentanti delle regioni  e  degli  enti  locali,  nonche'  delle
associazioni   imprenditoriali   e   degli    ordini    professionali
interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme
tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi
che si rendano necessari, previa intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, alla  scadenza  del  periodo  transitorio
indicato al comma 1. 
   7. La partecipazione alla commissione di cui al comma  6  non  da'
luogo alla corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita',  o
rimborsi spese". 
 
   All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  ",
con proprio decreto," sono inserite le seguenti: "di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture,". 
 
   Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 21-bis. - (Diritti aeroportuali). - 1.  Fino  all'emanazione
dei decreti di cui al  comma  10  dell'articolo  10  della  legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  come  da  ultimo  sostituito  dal  comma  1
dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
da adottare entro il 31 dicembre  2008,  il  Ministro  dei  trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. 
   Art. 21-ter. - (Indennita' di trasferta per il personale ispettivo
dell'Ente nazionale dell'aviazione  civile).  -  1.  All'articolo  1,
comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  al
personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile". 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. 
   Art. 21-quater. - (Interventi per processi di riorganizzazione del
sistema aeroportuale). - 1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2,
comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sono  estese  alle
aree territoriali colpite da processi di  riorganizzazione  derivanti
da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato  una
crisi occupazionale che coinvolge  un  numero  di  unita'  lavorative
superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per  gli  anni
2008 e 2009. 
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   3. All'articolo 3-bis del decreto legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2002,  n.  172,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi  di  cui
all'articolo 2, comma 521, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle  societa'
da queste derivate". 
   4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e'
istituito un fondo di continuita'  infrastrutturale,  finalizzato  al
mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa,  da  ripartire
fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti  della  societa'
di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per
l'anno 2008. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  1,
comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per 7,8  milioni
di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
fondo speciale di  parte  corrente  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
   5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e  10,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese
ai  trattamenti   concessi   ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo
1-bis". 
 
   Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
   "Art.  22-bis.  -   (Disposizione   transitoria   concernente   la
certificazione dei requisiti per la  guida  dei  ciclomotori).  -  1.
All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Fino  alla  data  di  applicazione   delle   disposizioni
attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006,  concernente  la  patente  di  guida
(Rifusione),". 
   Art. 22-ter. - (Interventi in materia di disagio abitativo). -  1.
Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il  passaggio
da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla
legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della  compiuta  realizzazione
dei programmi concordati all'esito della concertazione  istituzionale
per la programmazione in materia di edilizia  residenziale  pubblica,
prevista  dall'articolo  4  della  citata  legge  n.  9   del   2007,
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli
immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione,  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa  fino  al  15  ottobre
2008. 
   2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e
6, della legge n. 9 del  2007.  Continuano  a  trovare  applicazione,
altresi', i benefici fiscali  di  cui  all'articolo  2  della  stessa
legge. 
   3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 
   4. A valere sull'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2,
comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.  106,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34
milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato  nel  conto  dei
residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria  per
essere riversato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  2,59
milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di  euro  nell'anno
2009. 
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da  assumere  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della  medesima  legge.
Gli eventuali decreti emanati,  ai  sensi  dell'articolo  7,  secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468  del  1978,  prima  della
data di entrata in vigore dei provvedimenti cui  al  presente  comma,
sono tempestivamente trasmessi alle  Camere,  corredati  di  apposite
relazioni illustrative. 
   6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art.   22-quater.   -   (Investimenti   immobiliari   degli   enti
previdenziali). - 1. Il comma 489  dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
   "489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a
somme accantonate per i piani  di  impiego  approvati  dai  Ministeri
vigilanti, a fronte dei quali non  sono  state  assunte  obbligazioni
giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono  investite  entro
il limite di  cui  al  comma  488.  Sono,  altresi',  fatti  salvi  i
procedimenti per opere per le quali siano  stati  gia'  consegnati  i
lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  o  per  le
quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di
congruita'   tecnico-economica   con   riferimento   all'investimento
immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati". 
   2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro
a decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale. 
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima della data di entrata in vigore dei  provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 
   Art. 22-quinquies. - (Interventi  per  la  riqualificazione  della
caserma  Rossani  e  del  quartiere  Carrassi  di  Bari).  -  1.   E'
autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008,  al  fine
di garantire la  realizzazione  degli  interventi  necessari  per  la
riqualificazione della caserma Rossani e del  quartiere  Carrassi-San
Pasquale da parte del comune di Bari. 
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  13  milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero,  quanto  a  euro  682.000,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
per i beni e le attivita'  culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 22-sexies. - (Istituzione, durata e compiti  del  commissario
delegato alla gestione del piano di sviluppo per il  porto  di  Gioia
Tauro). - 1. E' istituito il commissario delegato alla  gestione  del
piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. 
   2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e'  sostituito
dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo  per  il
porto di Gioia Tauro. 
   3. Il commissario delegato dura in  carica  sino  al  31  dicembre
2009. 
   4. E' di competenza  del  commissario  delegato  la  realizzazione
delle attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di  Gioia
Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
23 maggio 2007. 
   5. Per l'attuazione del piano  di  sviluppo  del  porto  di  Gioia
Tauro, il Ministro dei trasporti,  con  proprio  decreto,  istituisce
un'apposita  unita'  di  coordinamento,  posta  alle  dipendenze  del
commissario delegato. 
   6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
fondo speciale di  parte  corrente  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti. 
   Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo
in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasporto). - 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo
1  della  legge  1°   marzo   2005,   n.   32,   limitatamente   alla
liberalizzazione regolata di cui alla lettera  b)  del  comma  1  del
medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008". 
 
   L'articolo 23 e' soppresso. 
 
   All'articolo 24: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  autorizzata  la  spesa
massima di euro 100.000 per l'anno  2008  e  di  euro  1.000.000  per
ciascuno degli anni 2009 e  2010.  Al  relativo  onere  si  provvede,
quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000  per  l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
1.000.000  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera
b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla  tabella
C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti  alle  attivita'
soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti  d'opera
a  decorrere  dall'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  che  definisce  le  tipologie  di  contratti
d'opera artistica o professionale escluse, da  emanare  entro  il  1°
luglio 2008". 
 
   Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della  graduatoria  di  un
concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile
del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.  24  del  27  marzo
1998, e' differito di dodici mesi. 
   Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del
personale sanitario). - 1. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis
dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,
introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
   Art. 24-quater. - (Proroga  dell'efficacia  della  graduatoria  di
concorsi pubblici per ispettore del lavoro).  -  1.  In  deroga  alla
disposizione  di  cui  all'articolo  35,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  far  fronte  alle  esigenze
relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti  sul  lavoro,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato  ad
utilizzare la graduatoria formata in  seguito  allo  svolgimento  dei
concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore  del
lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23  novembre
2004, fino al 10 dicembre 2010. 
   Art.  24-quinquies.  -  (Disposizioni  in  materia  di   dirigenti
scolastici). - 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso  di
formazione ordinario  a  dirigente  scolastico  indetto  con  decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso  di
formazione riservato per  il  reclutamento  di  dirigenti  scolastici
indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3  ottobre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76
del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo
ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  gli  aspiranti
utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la
nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la
nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della
medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti
eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore  formativo,
previo  inserimento  alla  fine  della   relativa   graduatoria.   La
possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine  della  relativa
graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e
al secondo settore formativo, e' ammessa anche per  la  copertura  di
posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in  altra  regione.
Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in  graduatorie
ad esaurimento. 
   Art. 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai
concorsi  presso  il  Servizio  sanitario   nazionale   e   vigilanza
sull'Ordine  nazionale  degli  psicologi).   -   1.   I   titoli   di
specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della  legge  18
febbraio 1989,  n.  56,  e  il  riconoscimento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 35 della medesima legge,  e  successive  modificazioni,
sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i  posti
organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui  all'articolo
2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando  gli
altri requisiti previsti. 
   2.  L'articolo  29  della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 29. -  (Vigilanza  del  Ministro  della  salute).  -  1.  Il
Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale
degli psicologi"". 
 
   All'articolo 25, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica
all'estensione,  in  applicazione  dell'articolo  61,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,
al personale degli enti pubblici disciplinati dalla  legge  20  marzo
1975,  n.  70,  con  trattamento  di  pensione  a  carico  del  Fondo
integrativo, in possesso della qualifica di direttore  o  consigliere
capo ed  equiparate,  ovvero  delle  qualifiche  inferiori  della  ex
carriera  direttiva,  alla  data  degli  inquadramenti   operati   in
attuazione delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio  prima  della
data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n.  88,  e
oggetto  di  provvedimenti  giurisdizionali  definitivi,  a  fini  di
perequazione delle prestazioni pensionistiche. 
   1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo  di
un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". 
 
   Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
   "Art.  25-bis.  -  (Proroga  dei  termini  per  l'adozione   della
disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di  alcune  tipologie
di lavoro flessibile). - 1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  3,
comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio  delle  procedure
di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli  aspetti
gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008". 
 
   All'articolo 26: 
   al  comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:
"Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"; 
   al  comma  2,  le  parole:  "All'articolo   26,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51," sono  sostituite
dalle seguenti:  "All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,"; 
   dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della  legge  5  marzo
1991, n. 91, la parola: "colturali" e' soppressa e sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche' le  opere  di  trasformazione  e
miglioramento fondiario""; 
   al comma 4, primo  periodo,  le  parole:  "sessanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"; 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare
entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale  del  mercato  dei
fiori,  i  contributi  in  conto  capitale  gia'   erogati   per   la
realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977,
n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre  1986,  n.  752,  sono
confermati in favore del comune medesimo, proprietario  dell'impianto
demaniale, a condizione che, entro la predetta data del  31  dicembre
2008,  lo  stesso  assuma  gli   impegni   di   destinazione   e   di
inalienabilita' previsti per  le  opere  finanziate  ai  sensi  delle
richiamate leggi"; 
   al comma 6 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  in
conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le  regioni
Umbria e Toscana,  un  decreto  avente  finalita'  e  caratteristiche
analoghe  a  quelle  di  cui  al  terzo  periodo   del   comma   1055
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni"; 
   al comma 7, secondo periodo, le parole: "presente  articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "presente comma"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "7-bis. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009". 
   7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si interpreta nel senso che gli  atti  ivi  indicati  possono
essere redatti e sottoscritti anche  dai  soggetti  in  possesso  del
titolo di cui  alla  legge  6  giugno  1986,  n.  251,  e  successive
modificazioni". 
 
   Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
   "Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione  degli  atti
di aggiornamento catastale). - 1. All'articolo  2,  comma  36,  terzo
periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, le parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sette mesi". 
   2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) le parole: 30 novembre 2007" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 ottobre 2008"; 
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che
gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007". 
   3. Le modifiche apportate dal comma 2 non  danno  luogo  ad  alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo  di
sanzione". 
 
   L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 27. - (Disposizioni in materia di riordino  di  consorzi  di
bonifica). - 1. Entro il termine  del  30  giugno  2008,  le  regioni
possono  procedere  al  riordino,  anche  mediante   accorpamento   o
eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di  bonifica
e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del  regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo
criteri definiti di intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  su  proposta  dei  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono  fatti  salvi  le
funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi  consorzi  e  le
relative risorse, ivi inclusa qualsiasi  forma  di  contribuzione  di
carattere statale o regionale; i contributi consortili devono  essere
contenuti  nei   limiti   dei   costi   sostenuti   per   l'attivita'
istituzionale. La riduzione prevista dal  comma  35  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti
dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sono abrogati". 
 
   All'articolo 28: 
   al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  le
attivita' che, in via transitoria,  sono  svolte  dall'Agenzia  anche
dopo  tale  subentro,  nonche'  le  misure   e   le   modalita'   del
cofinanziamento   nazionale,   secondo   criteri   che    favoriscano
l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata  legge  n.  296
del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialita'
e  autoimpiego,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 10-ter, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa  trasferisce  all'Istituto
sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza  alcun  costo  o  spesa,  ad
eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di
euro,  per  i  compiti  di  istituto,   in   favore   della   filiera
agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali
attivita',  la  societa'  ISA  e'  autorizzata   ad   acquisire   per
incorporazione, secondo il vigente diritto  societario,  la  societa'
Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio  statuto
necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivita'  svolte
dalla societa' Buonitalia Spa, anche  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  e
successive modificazioni. Nell'ambito della  predetta  incorporazione
affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui  all'  articolo
10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
   1-ter. Al  fine  dell'attuazione  del  Programma  nazionale  delle
Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,
comma 461, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  prorogata
l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da
svolgersi secondo  apposite  direttive  adottate  dal  Ministero  dei
trasporti e sotto la vigilanza dello stesso  Ministero.  Al  medesimo
fine,  le  azioni  della  predetta  societa'  sono  cedute  a  titolo
gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti". 
 
   Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
   "Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione  delle
partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari).  -  1.  Per  i
soggetti  che  alla  data  del  31  dicembre  2007   detenevano   una
partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore  alla
misura prevista al comma 2 dell'articolo 30  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un  anno  il  termine  per
l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al  citato  comma  2  del
medesimo articolo". 
 
   All'articolo 29: 
   al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono  sostituite
dalle seguenti: "fino alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto" e sono aggiunti, infine, i seguenti
periodi: "A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008,
in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri  cubici  di
cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale  sostituzione
di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata
attraverso la demolizione con le  modalita'  indicate  al  comma  233
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  concessi
un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse  automobilistiche
per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del
bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun  motociclo  e
di 30 euro per  ciascun  ciclomotore,  secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto di quanto disposto  dal  comma  236  dell'articolo  1  della
citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati  tra  il  31
dicembre 2007  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai  commi
230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006  possono
essere effettuati entro il 31 marzo 2008"; 
   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
   "10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007" fino alla fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31  dicembre  2006  e  fino  alla  chiusura  del  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e'  attribuito  un
credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi  da
272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta
di    cui    al    precedente    periodo    eventualmente    prevista
dall'autorizzazione di cui al comma 279"; 
   b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia  e  delle
finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il  31  marzo
2008,". 
   10-ter. In relazione alle modifiche di cui  al  comma  10-bis  del
presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008
in relazione all'effettivo utilizzo dei  crediti  d'imposta  previsti
dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, pari a 96,9 milioni di euro,  sono  iscritte  nel  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti
derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di  euro  per  l'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della  proiezione
per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio"; 
   il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
   "11. Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente  di  90,5  milioni  di
euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo e' incrementata,  per  l'anno  2009,  di
90,5 milioni di euro"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   11-bis.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   presente
articolo, ad eccezione dei  commi  10-bis  e  10-ter,  pari  a  441,2
milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro  per  l'anno
2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: 
   a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal  presente  articolo  e,  quanto  a  56
milioni  di   euro,   mediante   utilizzo   delle   riduzioni   delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 11; 
   b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere  sulle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo e,  quanto  a  157,8
milioni di euro, a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dagli
articoli 36, comma 2-bis, e 38; 
   c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere  sulle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in  materia
di credito d'imposta e incentivi alla rottamazione". 
 
   Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia  di  installazione
degli  impianti  all'interno  degli  edifici).  -  1.  Al   comma   1
dell'articolo  3  del  decreto-legge  28  dicembre  2006,   n.   300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
le parole: "31 dicembre 2007" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
marzo 2008". 
   Art.  29-ter.  -  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto  e  di
circolazione di prova di veicoli nuovi). -  1.  All'articolo  98  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
comma: 
   "4-bis. Alle fabbriche costruttrici  di  veicoli  a  motore  e  di
rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica  per
il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria". 
   Art. 29-quater. - (Disposizioni in materia di camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
sono emanate norme di modifica del regolamento  di  cui  all'articolo
12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 
 
   All'articolo 30, al comma 1, capoverso,  primo  periodo,  dopo  la
parola:  "RAEE"  sono  inserite  le  seguenti:  "domestici   e   RAEE
professionali" e, al medesimo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' per la realizzazione e  la  gestione  dei
centri medesimi". 
 
   L'articolo 31 e' soppresso. 
 
   Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo  2  del  decreto-legge  30
ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2007, n. 243). - 1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  30
ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "In
mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale  entro
il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per  le  domande  di
autorizzazione integrata ambientale relative ad  impianti  esistenti,
regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono  procedere
all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati  all'adeguamento
dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalita'  e
i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi  interventi  non
siano soggetti a valutazione di impatto ambientale  o,  se  a  questa
soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di
conformita'  ambientale,  dando  contestualmente  pieno  avvio   alle
attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  indicate   nella   domanda
medesima. Le  competenti  Agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente
possono verificare, con oneri  a  carico  del  gestore,  l'attuazione
degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo,  riferendo,
entro  tre  mesi  dall'ultimazione  degli  interventi,  all'autorita'
competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia  degli
interventi stessi  rispetto  a  quanto  dichiarato  dal  gestore.  Le
risultanze delle verifiche possono costituire causa  di  riesame  del
provvedimento di autorizzazione, di esse  dovendosi  comunque  tenere
conto nell'emanazione del provvedimento medesimo"; 
   b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
   "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione  integrata
ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali  sia
stata presentata la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale,
che abbiano ottenuto  il  provvedimento  positivo  di  compatibilita'
ambientale e siano in fase di avanzata costruzione,  possono  avviare
tutte  le  attivita'  preliminari  all'esercizio  dell'impianto   nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni  ambientali  gia'  rilasciate,  dandone  comunicazione
all'autorita'  competente   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale.  L'autorita'  competente,  ove  ne  ravvisi  la
necessita', rilascia un'autorizzazione  provvisoria  nelle  more  del
rilascio dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  entro  sessanta
giorni dalla predetta comunicazione. 
   1-quinquies.  In   mancanza   del   rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine  di  contribuire
al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria  dopo  il  1°
gennaio 2008, i gestori degli impianti che  abbiano  gia'  presentato
richiesta di esenzione ai  sensi  dell'articolo  273,  comma  5,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle  more  del  rilascio
del provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti,  sono
tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale,
la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno
superare,  su  base  annua,  la  media  delle  ore  di  funzionamento
effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"". 
 
   All'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi 
 
   "1-bis. Il termine di cui  al  comma  1-ter  dell'articolo  3  del
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' prorogato  al
31  dicembre  2010,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  normativa
comunitaria e da accordi intergovernativi. 
   1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31  maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le
parole: "31  dicembre  2007"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2008". 
   1-quater. E' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un  apposito
fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per  ciascuno  degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni
in relazione ai disagi di carattere sociale  e  ambientale  derivanti
dalla  localizzazione  nei  rispettivi  territori  di  siti  per   il
trattamento  e  lo  stoccaggio  di  rifiuti  speciali.  Il  fondo  e'
ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i  siti  di
cui al periodo precedente con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, da adottare di  concerto  con
il Ministro dell'interno,  in  rapporto  alla  quantita'  di  rifiuti
conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno  2008  le  risorse
del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro,  ai
comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio  2007,  n.  87.
All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari
a 1.500.000 euro per ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
fondo speciale di  parte  corrente  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
   1-quinquies. Per far fronte alle esigenze  dell'emergenza  rifiuti
in Campania e' autorizzata, in favore  dei  commissari  delegati,  la
spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008.  Al  relativo  onere  si
provvede: 
   a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
   b) quanto a 20 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
   c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1,  della
legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
   1-sexies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1-quinquies,  il
commissario  delegato  alla   costruzione   delle   discariche   puo'
avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro,  previa  intesa  con  la
regione Campania, delle risorse  assegnate  sui  fondi  POR  Campania
presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006
e 2007-2013, riguardanti le  misure  relative  allo  smaltimento  dei
rifiuti. 
   1-septies. Con  successiva  ordinanza  di  protezione  civile  del
Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse  di  cui  al  comma
1-quinquies, che non  sono  gia'  assegnate,  sono  ripartite  tra  i
commissari interessati agli  interventi,  in  relazione  alle  misure
emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   1-octies.  Per  l'impianto  di  termodistruzione  localizzato  nel
territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga
ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  i  finanziamenti  e  gli  incentivi
pubblici di  competenza  statale  previsti  dalla  deliberazione  del
Comitato interministeriale prezzi n.6 del 29 aprile 1992". 
 
   Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 33-bis. - (Servizio di raccolta e  smaltimento  dei  rifiuti
nei confronti  delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.  A  decorrere
dall'anno 2008, il Ministero della  pubblica  istruzione  provvede  a
corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in  sede  di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nelle sedute del 22  marzo
2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734  milioni,  quale
importo forfetario complessivo  per  lo  svolgimento,  nei  confronti
delle istituzioni scolastiche  statali,  del  servizio  di  raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui  all'articolo
238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  I  criteri  e  le
modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni,  in
proporzione  alla  consistenza  della  popolazione  scolastica,  sono
concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al  relativo  onere
si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A  decorrere  dal
medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono  piu'
tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui
al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli
oneri  di  cui  al  presente  comma,  informando  tempestivamente  il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini  dell'adozione
dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo  11-ter,  comma  7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli
eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,
numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima  della  data  di
entrata in vigore dei provvedimenti di  cui  al  precedente  periodo,
sono tempestivamente trasmessi alle  Camere,  corredati  di  apposite
relazioni illustrative". 
 
   All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: ""fino  al  31
dicembre 2008"" sono sostituite dalle seguenti: ""fino alla  data  di
entrata in vigore del provvedimento legislativo di  attuazione  della
direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"". 
 
   Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure  per  le  vittime  del
dovere e della criminalita' organizzata). - 1. Le somme  iscritte  in
bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al  31  dicembre  2007,  sono
mantenute in bilancio nel conto dei  residui  per  essere  utilizzate
nell'esercizio successivo. 
   Art. 34-ter. - (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575).  -  1.  Ai  fini  dell'integrale
utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo  3,  comma  2,
della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di
pubblico interesse, le  disponibilita'  finanziarie  esistenti  nella
contabilita' speciale intestata al  prefetto  di  Palermo,  istituita
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248,  sono  conservate  nella
medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008". 
 
   All'articolo 35, al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "La fissazione dei termini predetti puo'  essere  effettuata
anche con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi del  citato  articolo  64,  comma  3,  in
relazione a categorie omogenee di soggetti  e  a  specifici  servizi,
tenuto conto della disponibilita'  degli  strumenti  tecnologici  per
l'accesso agli stessi". 
 
   Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
   "Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24
dicembre 2007, n. 244).  -  1.  All'articolo  2,  comma  28,  secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1°
aprile 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "A  partire  dal  30
settembre 2008"". 
 
   All'articolo 36: 
 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal  30
dicembre 2007"; 
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
   "2-bis.  All'articolo  19  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'agente della riscossione,  su  richiesta  del  contribuente,  puo'
concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di  obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento  delle  somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"; 
   b) il comma 2 e' abrogato; 
   c) al comma 4-bis, le parole:  "il  fidejussore"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore". 
   2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26  febbraio  1999,
n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Le disposizioni dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, si applicano  alle  entrate  iscritte  a  ruolo  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo  Stato,  dalle
autorita'  amministrative  indipendenti   e   dagli   enti   pubblici
previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in
materia di rateizzazione delle pene pecuniarie  di  cui  all'articolo
236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"; 
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  altresi'
alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa  determinazione
dell'ente  creditore,  da  comunicare  all'agente  della  riscossione
competente in ragione della  sede  legale  dello  stesso  ente;  tale
determinazione produce effetti  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente
agente della riscossione". 
   2-quater. All'articolo 7 della legge 20  novembre  1982,  n.  890,
dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: 
   "Se il piego non viene consegnato  personalmente  al  destinatario
dell'atto, l'agente postale  da'  notizia  al  destinatario  medesimo
dell'avvenuta   notificazione   dell'atto   a   mezzo   di    lettera
raccomandata". 
   2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater  si  applica
ai procedimenti di notifica  effettuati,  ai  sensi  dell'articolo  7
della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Le  notificazioni  delle   sentenze   gia'   effettuate,   ai   sensi
dell'articolo 7 della citata legge n. 890  del  1982,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione  se  non
vi e' stata consegna del piego personalmente al destinatario e se  e'
provato che questi non ne ha avuto conoscenza"; 
   i commi 3 e 4 sono soppressi; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: "1° aprile 2008" sono sostituite  dalle  seguenti:
"31 ottobre 2009". 
   4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, contiene, altresi',  a  pena  di  nullita',
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le
disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale  data
non e' causa di nullita' delle stesse. 
   4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due  rate"  fino  a:  "30
settembre  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "in   un'unica
soluzione entro il 30 novembre 2008". 
   4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  426  e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso  che  le  societa'
che hanno aderito alla sanatoria prevista dal  predetto  articolo  1,
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del
cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia
Spa possono presentare, anche ai fini della stessa  sanatoria,  entro
il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilita'  relative  a
tutti i ruoli consegnati fino al 30  settembre  2007  e,  entro  tale
termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate,
con riferimento agli stessi ruoli,  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   4-sexies. Per tutte  le  comunicazioni  di  inesigibilita',  anche
integrative, il  cui  termine  di  presentazione  e'  fissato  al  30
settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre  dal  1°  ottobre
2010. 
   4-septies. Nei confronti della societa'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,  n.
259". 
 
   Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la  definizione  di  somme
dovute da soggetti residenti nelle  province  di  Catania,  Ragusa  e
Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge  28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le  parole:  "30  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 per cento". 
   2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008"; 
   b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I  contribuenti
hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al  periodo
precedente attraverso un unico  versamento  attualizzando  il  debito
alla data del versamento medesimo"". 
 
   All'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, determinate in 2,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36,
comma 2-bis". 
 
   Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 37-bis. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). -
1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Limitatamente  all'anno
2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e'  trasmessa  entro
il 31 maggio 2008". 
   2. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 539, dopo le  parole:  "lavoratrici  donne  rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui  all'articolo  2,
lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta e'  concesso  nel
rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   previsti   dal   citato
regolamento (CE) n. 2204/2002"; 
   b) il comma 548 e' abrogato. 
   Art. 37-ter. - (Modifica all'articolo 12 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471). - 1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: 
"terza" e' sostituita dalla seguente: "quarta"". 
 
   All'articolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro  per
l'anno 2010, si provvede: 
   a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 36,  comma  2-bis,  e,  quanto  a  40
milioni    di    euro,    mediante    utilizzo    della     riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la  competitivita'
e lo sviluppo di cui  all'articolo  1,  comma  841,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  disposta  dall'articolo  29,  comma  11,  del
presente decreto; 
   b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. 
   1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008,
si applicano le disposizioni in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio  liquefatto  impiegati
nelle frazioni parzialmente  non  metanizzate  dei  comuni  ricadenti
nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448. 
   1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal  comma
1-ter  si  provvede  a  valere  sulle  maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 38-bis". 
 
   Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
 
   "Art.  38-bis.  -  (Notifica  di   sanzioni   relative   a   tasse
automobilistiche  e  sulle  concessioni   governative   e   modifiche
all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. 
All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.  331,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per  gli  atti
di accertamento e di irrogazione di  sanzioni  in  materia  di  tasse
automobilistiche e sulle concessioni governative". 
   2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) la parola: "utilizza" e' sostituita dalla seguente: "possiede";
   b) le parole: "primo periodo," sono soppresse". 
 
   All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44,  comma  6,  del
testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177,  limitatamente  all'adempimento  degli  obblighi
introdotti dall' articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi. 
   2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Ai fini della verifica annuale  dell'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  44  svolta  sulla   base   delle
comunicazioni inviate da parte dei  soggetti  obbligati,  l'Autorita'
stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle
richieste di concessione di deroghe per singoli  canali  o  programmi
riconducibili   alla   responsabilita'   editoriale   di    emittenti
televisive,  fornitori  di  contenuti  televisivi  e   fornitori   di
programmi in pay-per-view,  indipendentemente  dalla  codifica  delle
trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio  non
abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita
ai ricavi da pubblicita', da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da
contratti  e  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e   privati,   da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento,  inferiore
all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo
conto dell'effettiva disponibilita'  delle  opere  in  questione  sul
mercato". 
   2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
periodo, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del  presente  articolo,  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
   2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  e
successive modificazioni, le parole: "negli ultimi cinque anni"  sono
soppresse". 
 
   All'articolo 40: 
 
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
   "3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1: 
   1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le medesime
finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che  abbiano
deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31  dicembre  2002,
e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per  l'effettuazione
dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008"; 
   2) al secondo periodo, le parole: "Detta  somma  sara'  ripartita"
sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite"; 
   b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le
seguenti:  "dagli   enti   che   abbiano   deliberato   il   dissesto
successivamente al 31 dicembre 2002,  ed  entro  il  termine  del  31
dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30
giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,"; 
   c) al comma 3, le parole: "la somma di cui  al  comma  1  rientra"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  somme  di  cui  al  comma  1
rientrano". 
   3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a
5  milioni  di  euro  per   l'anno   2008,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2008-2010,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244,  dopo
il comma 32 e' inserito il seguente: 
   "32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad  adottare  le
disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a
29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al  primo
periodo del presente comma entro la  data  del  30  giugno  2008,  la
riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica  anche
agli enti locali delle regioni a statuto speciale"". 
 
   Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 40-bis. -  (Proroga  di  termini  in  materia  di  patto  di
stabilita'). - 1. All'articolo 1, commi 667 e  686,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per il patto relativo all'anno 2007 la  certificazione  e'  prodotta
entro il termine perentorio del 31 maggio 2008". 
   2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691  e
692, sono prorogati di due mesi con riferimento al  mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007". 
 
   All'articolo 41: 
 
   al comma 1, le parole: "Alla lettera b)  dell'articolo  35,  comma
26-quater," sono sostituite dalle  seguenti:  "Alla  lettera  b)  del
comma 26-quater dell'articolo 35"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Modifica all'articolo 35
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". 
 
   Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 41-bis. - (Efficacia del comma  263  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Fino al 1° gennaio 2009 non  si
applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244". 
 
   All'articolo 42: 
 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' inserito il seguente: 
   "39-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  39  si  applicano  a
decorrere dal parere della Banca centrale europea""; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: "Nel limite massimo  di  500.000  euro  annui"  sono
soppresse; 
   b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
   2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a
26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale". 
 
   Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo  2,  comma  29,  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  si
applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
 
   All'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
   "1-bis. All'articolo 1, comma  796,  lettera  a),  primo  periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: ", preventivamente accantonati ed erogati  direttamente  allo
stesso ospedale dallo Stato"". 
 
   All'articolo 44: 
 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis.   Al   fine   di   consentire   la   stima    dell'impatto
sull'indebitamento netto e sul debito pubblico  delle  operazioni  di
partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni  e
ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione  Eurostat  dell'11
febbraio 2004,  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  comunicare
all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio
dei ministri le informazioni  relative  a  tali  operazioni,  secondo
modalita' e termini indicati in  un'apposita  circolare  da  emanarsi
d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica"; 
   alla rubrica sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
disposizioni concernenti le  informazioni  relative  al  partenariato
pubblico-privato". 
 
   Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilita' finanziaria  per
il funzionamento e l'attivita' istituzionale  del  comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori). -  1.  Alla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nell'elenco n.  1  allegato,  al  numero  16  -  Ministero  dei
trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono
soppresse; 
   b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "e la contabilita' speciale intestata  al  comitato  centrale
per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  per  le  spese   di
funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali"". 
 
   All'articolo 45: 
 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale""; 
   b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "c-bis)  sostegno  alle  associazioni  sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge""; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
", nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale". 
   1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma  8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1,  comma
1237,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente
per le finalita' di cui al comma 1 e  al  comma  1-bis.  Al  relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008,  relativamente  alla
finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2009, relativamente alla finalita' di cui al  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale
di  parte  corrente  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2008,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero,  e,  quanto  a  5
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale"; 
   alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:  "nonche'
di fondazioni nazionali di carattere culturale". 
 
   All'articolo 46: 
 
   al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: "di cui  all'articolo
11 della legge 12 marzo 1999, n. 68," sono inserite le seguenti: "con
contratti di formazione e lavoro, con contratti  di  apprendistato  o
con le agevolazioni previste per  le  assunzioni  di  disoccupati  di
lunga durata"; 
   al comma 1, il capoverso 1-quinquies e' sostituito dai seguenti: 
   "1-quinquies. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni    2008    e    2009,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo  10  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a  3,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2010,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  3,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a  4,2  milioni
di euro a decorrere  dall'anno  2010,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 
   1-sexies. Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
provvede al monitoraggio degli oneri di  cui  al  presente  articolo,
anche ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e
successive modificazioni. Gli eventuali  decreti  emanati,  ai  sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.  468
del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   1-bis. Il termine per l'emanazione del  decreto  interministeriale
di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' differito al 30 giugno 2008. Entro  lo  stesso  termine,  con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale  e
delle politiche per la famiglia, le disposizioni  di  cui  al  citato
comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del  2005  si  applicano
anche al settore del gas naturale"; 
   alla rubrica sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
proroga di termini per tariffe sociali". 
 
   Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 46-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296). - 1. All'articolo 1, comma  1250,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole:  "adottate
da enti locali e imprese" sono sostituite dalle  seguenti:  "adottate
da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni"". 
 
   All'articolo 47, al comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° aprile
2008" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  1°  agosto
2008" e le parole: "entro il 31 marzo  2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 luglio 2008". 
 
   Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 47-bis. -  (Sospensione  di  termini  per  l'adempimento  di
obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali).  -
1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre  2009  il  termine  gia'
prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies
dell'articolo  6  del  decreto-legge  28  dicembre  2006,   n.   300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A
tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma  8-quinquies  e'
incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro  ed  e'  autorizzata  la
spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari
a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2009,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
   Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della  legge  27
dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo  periodo
del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27  dicembre  2007,  n.  244,
sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30  milioni  di  euro.
Conseguentemente  il  secondo  periodo  del  medesimo  comma   5   e'
soppresso. 
   Art. 47-quater. - (Durata in carica  dei  membri  delle  autorita'
indipendenti). - 1.  Nelle  more  dell'approvazione  della  legge  di
riordino delle  autorita'  indipendenti,  la  durata  in  carica  del
presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto-legge  8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante  per  la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153, comma 4,  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui
all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163,  e  successive  modificazioni,  e'  equiparata  a   quella   del
presidente e dei membri delle autorita' istituite  con  la  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31  luglio  1997,  n.  249,  con
decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui  al
precedente periodo non sono rinnovabili. 
   Art. 47-quinquies. - (Modifica all'articolo 2,  comma  488,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244). -  1.  All'articolo  2,  comma  488,
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei  fondi
disponibili, l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e'  autorizzato  a  procedere  in  forma
diretta  alla  realizzazione  dell'investimento  relativo  al  Centro
polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le  modalita'
di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296"". 
 
   All'articolo 48: 
 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate
nel  corso  dell'anno  2007,  permangono  per   l'anno   2008   nelle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del  citato  articolo  148
sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   1-ter. Con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme
da  rendere  indisponibili  sulle  contabilita'   speciali   di   cui
all'articolo 5-ter  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16,
ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di  spesa
confluite, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello  stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte
alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche  la
riallocazione, tramite  giro  fondi,  tra  le  contabilita'  speciali
intestate agli uffici  scolastici  provinciali  e  l'assegnazione  ad
istituzioni scolastiche anche di altra provincia. 
   1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera  d),  primo  periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' programmi di sviluppo regionale  riferiti
alle medesime regioni""; 
   la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Riassegnazione  di
risorse". 
 
   Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 49-bis. - (Celebrazioni del sessantesimo anniversario  della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). - 1. La promozione e
il coordinamento delle  iniziative  e  delle  manifestazioni  per  la
celebrazione  della  ricorrenza,  nell'anno  2008,  del  sessantesimo
anniversario della Dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo,
nel quadro  delle  attivita'  patrocinate  dall'Organizzazione  delle
Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel  medesimo
anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  presso
il Ministero degli affari esteri. 
   2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2008,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
   Art. 49-ter. - (Equiparazione  della  Croce  Rossa  Italiana  alle
organizzazioni di volontariato). - 1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nei
registri regionali delle organizzazioni di volontariato di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e  degli
enti che svolgono attivita' a favore  degli  immigrati  istituito  ai
sensi  dell'articolo  52  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive
modificazioni,  nel  registro   nazionale   delle   associazioni   di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche'
per l'accesso alle convenzioni  per  le  attivita'  di  promozione  e
donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  la
Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali  della  Croce
Rossa medesima e per  il  tempo  necessario  al  completamento  delle
procedure di stabilizzazione del  personale  precario  gia'  previste
dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato". 
 
   All'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "7-bis. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  procede  alle
operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del  campo  di
prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000
euro  per  l'anno  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
   Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti: 
 
   "Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, terzo  periodo,  della  legge  3  giugno
1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle
spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e  il  10  aprile
2006 per il rinnovo della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica e' differito al trentesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate  a
seguito della richiesta presentata in applicazione del comma  1  sono
corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque  giorni  dalla
data di scadenza del termine differito di cui al  medesimo  comma  1.
L'erogazione delle successive quote ha luogo alle  scadenze  previste
dall'articolo 1, comma 6, della  legge  3  giugno  1999,  n.  157,  e
successive modificazioni. 
   3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie gia'  previste  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali  per  gli  atti
relativi al riordino delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
   2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
   Art. 51-quater. - (Disposizioni in materia  di  incentivi  per  il
programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle  fonderie
di ghisa e acciaio). - 1. L'incentivo concesso  in  attuazione  delle
finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  12  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con  le  modalita'  di
cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  6  febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006,
fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica  del  rispetto
della  garanzia  patrimoniale  dei  creditori  dell'impresa,  di  cui
all'articolo 2740 del codice civile".