Art. 10.
Riconoscimento  dei  sistemi  omologati  da  Stati membri dell'Unione
                               europea
  1.  I  sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati  di  idonea  documentazione  emessa  da uno dei sopracitati
Stati,  sono  soggetti  a  verifica delle condizioni di sicurezza del
prodotto  e  di  protezione degli utenti sulla base di certificazioni
rilasciate nei Paesi di provenienza.
  2.  La  verifica  di  cui  al  comma 1,  ove  si evinca da un esame
documentale  che  le  condizioni  di  sicurezza  del  prodotto  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste  dal  regolamento, non comporta la ripetizione di controlli
gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  Atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 gennaio 2008

                      Il Ministro dei trasporti
                               Bianchi

                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

                      Il Ministro della salute
                                Turco

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 135