Art. 10. Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea 1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 gennaio 2008 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Ministro della salute Turco Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 135