Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del regolamento si intendono per:
    a) «sistema»  idoneo  alla  riduzione della massa di particolato,
uno  o  piu'  elementi  funzionalmente  interconnessi  con il motore,
ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con
il suo sistema di alimentazione e controllo;
    b) «fasce  di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente
definite  in  funzione  della rispondenza ai limiti di emissione allo
scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
      aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai
fini   dell'inquinamento,   ovvero  omologati  antecedentemente  alla
entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
      bb) Euro  1  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
      cc) Euro  2  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
      dd) Euro  3  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
      ee) Euro  4  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
      ff) Euro  5  appartengono  a  tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.
  All'allegato  A  e'  riportata la tabella con i valori limite delle
emissioni  da  massa  di particolato, adottati a livello comunitario,
correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;
    c) «famiglia  di  tipi  di  motori», un insieme di tipi di motori
individuati  in  base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato
C;
    d) «motore   capostipite»,   un   motore   appartenente   ad  una
determinata  famiglia  di tipi di motori, considerato rappresentativo
della  stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato
C;
    e) «costruttore»,   il  produttore  di  un  sistema  idoneo  alla
riduzione della massa di particolato emesso da un motore.
 
          Note all'art. 2:
              - La   direttiva   91/542/CEE  recante  «Direttiva  del
          Consiglio  che  modifica la direttiva 88/77/CEE concernente
          il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri
          relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di
          gas  inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea
          destinati  alla propulsione di veicoli» e' pubblicata nella
          G.U.C.E. 25 ottobre 1991, n. L 295.
              - La   direttiva   1999/96/CE  recante  «Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati membri relative ai provvedimenti
          da  prendere  contro l'emissione di inquinanti gassosi e di
          particolato  prodotti  dai  motori  ad accensione spontanea
          destinati  alla  propulsione  di  veicoli  e l'emissione di
          inquinanti   gassosi  prodotti  dai  motori  ad  accensione
          comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio
          liquefatto  destinati  alla  propulsione  di  veicoli e che
          modifica   la   direttiva   88/77/CEE   del  Consiglio»  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 2000, n. L 44.
              - La  direttiva  2001/27/CE  recante  «Direttiva  della
          Commissione  che  adegua  al progresso tecnico la direttiva
          88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati membri relative ai provvedimenti
          da  prendere  contro l'emissione di inquinanti gassosi e di
          particolato  prodotti  dai  motori  ad accensione spontanea
          destinati  alla  propulsione  di  veicoli  e l'emissione di
          inquinanti   gassosi  prodotti  dai  motori  ad  accensione
          comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio
          liquefatto   destinati  alla  propulsione  di  veicoli»  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 2001, n. L 107.
              - La  direttiva  2006/51/CE  recante «Modifica, ai fini
          dell'adeguamento   al   progresso   dell'allegato  I  della
          direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e   dell'allegato   IV   e  V  della  direttiva  2005/78/CE
          concernente  i  requisiti  del  sistema  di controllo delle
          emissioni  nei  veicoli e le deroghe per i motori a gas» e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 7 giugno 2006, n. L 152.