Art. 6.
Prescrizioni  per  l'installazione  dei  sistemi sugli autoveicoli in
                            circolazione
  1.  Gli  Uffici  motorizzazione  civile,  a  richiesta dell'utenza,
procedono  alla  visita  sui  singoli  autoveicoli  per verificare la
conformita' del sistema installato al tipo omologato.
  2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza   delle   disposizioni  di  installazione  previste  dal
costruttore,  ovvero,  nei  casi previsti al comma 1 dell'articolo 4,
dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.