Art. 7. Aggiornamento della carta di circolazione 1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omolo-gazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ......».