Art. 7.
              Aggiornamento della carta di circolazione
  1.  Successivamente  all'effettuazione,  con  esito positivo, della
visita  di  cui  all'articolo 6,  gli  Uffici  motorizzazione  civile
aggiornano   la   carta  di  circolazione  dell'autoveicolo  mediante
l'apposizione  sulla  stessa  di  una  dicitura  recante  la seguente
annotazione:
  «Autoveicolo  dotato  di  sistema  per  la riduzione della massa di
particolato,   con   marchio  di  omolo-gazione  ....  Ai  soli  fini
dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro
......».