Art. 8.
             Prescrizioni per il costruttore del sistema
  1.  Ogni  sistema  omologato  riporta  il marchio dell'omologazione
conseguita,   chiaramente   leggibile   ed   indelebile,  recante  la
numerazione  di  cui  al  comma 6  dell'articolo 3.  Tale  marchio va
apposto  direttamente  o  tramite  targhetta  solidale  su  uno degli
elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
  2.  Il  costruttore  correda  ogni  singola  unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
  3.  Ogni  singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni
di  uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.