Art. 9.
                    Conformita' della produzione
  1.  Gli  impianti  di  produzione  dei  sistemi  sono  soggetti  al
controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,
prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
  2.  I  sistemi  omologati  sono  realizzati  in  modo  da risultare
conformi al tipo omologato.
  3.  La  Direzione  generale  della  motorizzazione puo' procedere a
qualsiasi   prova   prescritta  nel  regolamento,  nell'ambito  della
verifica:
    a) della conformita' della produzione del sistema;
    b) delle  procedure  per  la  valutazione  della  durabilita' del
sistema.
  4.  L'omologazione  accordata per un tipo di sistema e' revocata se
non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  decreto  del  Ministero dei trasporti 25 novembre
          1977,  recante  «Controllo  di  conformita'  ai sensi degli
          articoli  75  e 77 del nuovo codice della strada, approvato
          con   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni»  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1997, n. 278.