Art. 9. Conformita' della produzione 1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: a) della conformita' della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema. 4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Nota all'art. 9: - Il decreto del Ministero dei trasporti 25 novembre 1977, recante «Controllo di conformita' ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1997, n. 278.