Art. 11
                             Competenza

  1.  All'articolo  51 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-quinquies.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i  delitti,
consumati   o   tentati,  di  cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
600-quater,   600-quater.1,   600-quinquies,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,    617-bis,    617-ter,   617-quater,   617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del
codice  penale,  le  funzioni  indicate  nel comma 1, lettera a), del
presente  articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso  il  tribunale  del  capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente".