Art. 4.
              (Modifica al titolo XII del libro secondo
                         del codice penale)

   1. L'articolo 615-quinquies  del  codice  penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 615-quinquies. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi
o  programmi  informatici  diretti  a  danneggiare  o interrompere un
sistema   informatico  o  telematico).  -  Chiunque,  allo  scopo  di
danneggiare  illecitamente  un  sistema  informatico o telematico, le
informazioni,  i  dati  o  i  programmi  in  esso contenuti o ad esso
pertinenti  ovvero  di  favorire l'interruzione, totale o parziale, o
l'alterazione  del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce,
importa,   diffonde,   comunica,   consegna   o,  comunque,  mette  a
disposizione   di  altri  apparecchiature,  dispositivi  o  programmi
informatici,  e'  punito  con  la reclusione fino a due anni e con la
multa sino a euro 10.329".