Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 18 marzo 2008

Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni  del  Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
                         della Costituzione
                               MARINI

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Scotti
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