(Accordo - art. I)
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della
Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione  degli
                            investimenti 
 
 
 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA 
   REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE 
                         DEGLI INVESTIMENTI 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della  Repubblica
Democratica  del  Congo,  qui  di  seguito  denominati  "  le   Parti
Contraenti ", 
  DESIDEROSI di stabilire condizioni  favorevoli  per  rafforzare  la
cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare  per  quanto
riguarda gli investimenti di capitale da parte degli  investitori  di
una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; 
  RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e  la  protezione  reciproca  di
tali   investimenti,    basati    sugli    Accordi    internazionali,
contribuiranno a stimolare  rapporti  economici  che  favoriranno  la
prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
 
  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo : 
  1. Il termine "Investimento" indica ogni tipo  di  bene  investito,
prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona
fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio  dell'altra
Parte Contraente, in conformita' alle  leggi  ed  ai  regolamenti  di
detta Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica e dal
quadro giuridico prescelti. 
  Fatto salvo quanto  precede,  sono  da  ritenersi  investimenti  in
particolare, ma non a titolo esclusivo : 
   a) beni  mobili  e  immobili  e  ogni  altro  diritto  in  rem  di
proprieta',  inclusi  i  diritti  reali  di  garanzia  su  proprieta'
appartenenti a terzi, nella misura in cui possano  essere  esercitati
ai fini dell'investimento; 
   b) azioni, obbligazioni, quote  di  partecipazione  e  ogni  altro
titolo di credito, nonche' titoli  di  Stato  e  titoli  pubblici  in
generale; 
   c) crediti finanziari connessi ad  un  investimento,  nonche'  gli
utili da capitale reinvestiti, i redditi da capitale e  i  diritti  a
qualsivoglia prestazione avente  valore  economico,  connessa  ad  un
investimento; 
   d)  diritti  d'autore,  marchi   commerciali,   brevetti,   design
industriali  e  altri   diritti   di   proprieta'   intellettuale   e
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
e l'avviamento commerciale; 
   e) ogni diritto di natura economica  conferito  per  legge  o  per
contratto,   nonche'   ogni   licenza   e   concessione    rilasciate
conformemente  alla  legge  in  vigore  in   materia   di   attivita'
economiche,  inclusi  i  diritti   di   prospezione,   estrazione   e
sfruttamento di risorse naturali; 
   f) qualunque incremento di valore dell'investimento iniziale. 
  Eventuali  modifiche  alla  forma  giuridica  prescelta   per   gli
investimenti  non   avranno   effetti   sulla   loro   qualifica   di
investimenti. 
  2. Il termine "investitore" indica una persona fisica  o  giuridica
di una Parte Contraente  che  effettui  investimenti  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente,  nonche'  le  succursali,  consociate  e
filiali  straniere  controllate  dalle  suddette  persone  fisiche  o
giuridiche. 
  3. Il termine "persona fisica", con riferimento  a  ciascuna  Parte
Contraente, indica una persona fisica che abbia  la  cittadinanza  di
quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 
  4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte
Contraente, indica qualsiasi entita' avente sede  nel  territorio  di
una delle Parti  Contraenti  e  da  quest'ultima  riconosciuta,  come
istituti pubblici, societa' di persone,  di  capitali,  fondazioni  e
associazioni, indipendentemente dal  fatto  che  esse  siano  o  meno
organismi a responsabilita' limitata. 
  5. Il termine "Reddito"  indica  tutte  le  somme  prodotte  o  che
saranno prodotte da un investimento, compresi in particolare profitti
o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi  tecnici,  di
assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 
  6. Il termine "territorio" indica, oltre  alle  superfici  comprese
entro i confini terrestri ed  il  sottosuolo,  le  "zone  marittime".
Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui le Parti
Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita'  e  di
giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 
  7. L'espressione "accordo di investimento" indica  un  accorda  che
una Parte Contraente puo' stipulare  con  un  investitore  dell'altra
Parte  Contraente  allo  scopo  di  regolamentare  i  loro   rapporti
specifici relativi all'investimento. 
  8.  Il  termine  "trattamento  non   discriminatorio"   indica   un
trattamento  che  sia  almeno  altrettanto  favorevole  del  migliore
trattamento  tra  quello  nazionale  e  quello  della  nazione   piu'
favorita. 
  9. Il termine "diritto di accesso"  indica  il  diritto  di  essere
ammessi ad investire  nel  territorio  dell'altra  Parte  Contraente,
fatti salvi i limiti imposti dagli accordi internazionali  vincolanti
le due Parti Contraenti. 
  10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento"  include,
fra l'altro, l'organizzazione, il  controllo,  il  funzionamento,  il
mantenimento e la cessione di societa', filiali,  agenzie,  uffici  e
altre organizzazioni per la  gestione  delle  attivita'  commerciali;
l'accesso  ai   mercati   finanziari;   l'assunzione   di   prestiti;
l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di  altri  titoli  e
l'acquisto di valuta  estera  per  le  importazioni  necessarie  allo
svolgimento delle attivita' commerciali;  la  commercializzazione  di
beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita ed il  trasporto  di
materie  prime  e  lavorate,  di  energia,  carburanti  e  mezzi   di
produzione, nonche' la diffusione di informazioni commerciali.