Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo, qui di seguito denominati " le Parti Contraenti ", DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basati sugli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo : 1. Il termine "Investimento" indica ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti. Fatto salvo quanto precede, sono da ritenersi investimenti in particolare, ma non a titolo esclusivo : a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto in rem di proprieta', inclusi i diritti reali di garanzia su proprieta' appartenenti a terzi, nella misura in cui possano essere esercitati ai fini dell'investimento; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari connessi ad un investimento, nonche' gli utili da capitale reinvestiti, i redditi da capitale e i diritti a qualsivoglia prestazione avente valore economico, connessa ad un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate conformemente alla legge in vigore in materia di attivita' economiche, inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) qualunque incremento di valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche alla forma giuridica prescelta per gli investimenti non avranno effetti sulla loro qualifica di investimenti. 2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, consociate e filiali straniere controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche. 3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno organismi a responsabilita' limitata. 5. Il termine "Reddito" indica tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri ed il sottosuolo, le "zone marittime". Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita' e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. L'espressione "accordo di investimento" indica un accorda che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente allo scopo di regolamentare i loro rapporti specifici relativi all'investimento. 8. Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento tra quello nazionale e quello della nazione piu' favorita. 9. Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti imposti dagli accordi internazionali vincolanti le due Parti Contraenti. 10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici e altre organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e lavorate, di energia, carburanti e mezzi di produzione, nonche' la diffusione di informazioni commerciali.