(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
   Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti 
 
  1. Ogni controversia insorta fra una delle Parti Contraenti  e  gli
investitori  dell'altra  Parte   Contraente   relativamente   ad   un
investimento,  compresa  una  controversia   sull'ammontare   di   un
indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile,tramite consultazioni
e negoziato. 
  2. Nel caso in cui l'investitore e un ente  dell'una  o  dell'altra
Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento,  sara'
applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento. 
  3. Se, come previsto al  paragrafo  I  del  presente  Articolo,  la
controversia non puo' essere  risolta  amichevolmente  nei  sei  mesi
successivi  alla  data  della   richiesta   scritta   di   soluzione,
l'investitore in questione potra' sottoporre la  controversia  a  sua
scelta: 
   a)  al  Tribunale  della  Parte  Contraente  avente  giurisdizione
territoriale; 
   b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in
materia di  Arbitrato  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);  la  Parte  Contraente
ospitante si impegna pertanto ad accettare di sottoporsi al  suddetto
arbitrato; 
   c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in
materia  di  investimenti  (C.I.R.D.I.),   per   l'attuazione   delle
procedure arbitrali previste dalla Convenzione  di  Washington  sulla
soluzione delle controversie in materia di investimenti tra  Stati  e
cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965, se o non appena entrambe
le Parti Contraenti vi avranno aderito, 
  4. Ai sensi del paragrafo 3,  lettera  b,  del  presente  Articolo,
l'arbitrato sara' condotto in base alle seguenti disposizioni: 
   a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre  arbitri;  qualora
essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti,  dovranno
essere cittadini di Stati  che  abbiano  relazioni  diplomatiche  con
entrambe le Parti Contraenti. La  designazione  degli  arbitri  sara'
effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera  di
Parigi, in qualita' di Autorita' preposta alla nomina. L'Arbitrato si
svolgera' a Parigi, tranne nel caso in cui le due  Parti  interessate
abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il
Tribunale  Arbitrale  applichera'  le  disposizioni   contenute   nel
presente  Accordo,  nonche'  i  principi  di  diritto  internazionale
riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sara'
attuata nel territorio delle Parti  Contraenti  in  conformita'  alle
rispettive legislazioni nazionali e alle  Convenzioni  internazionali
in materia di cui esse sono Parte. 
   b) Le Parti Contraenti eviteranno di negoziare per via diplomatica
qualunque questione relativa ad una  procedura  arbitrale  o  ad  una
procedura giudiziaria pendente fintanto che dette procedure non siano
concluse, come anche nel caso in cui una delle Parti  Contraenti  non
si sia conformata  alla  decisione  del  Tribunale  Arbitrale  o  del
Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, o entro un
lasso di tempo da stabilire sulla base delle disposizioni di  diritto
internazionale o interno applicabili nel caso in questione.