ARTICOLO X Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile,tramite consultazioni e negoziato. 2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento. 3. Se, come previsto al paragrafo I del presente Articolo, la controversia non puo' essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta: a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare di sottoporsi al suddetto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (C.I.R.D.I.), per l'attuazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi avranno aderito, 4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato sara' condotto in base alle seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Parigi, in qualita' di Autorita' preposta alla nomina. L'Arbitrato si svolgera' a Parigi, tranne nel caso in cui le due Parti interessate abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sara' attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte. b) Le Parti Contraenti eviteranno di negoziare per via diplomatica qualunque questione relativa ad una procedura arbitrale o ad una procedura giudiziaria pendente fintanto che dette procedure non siano concluse, come anche nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, o entro un lasso di tempo da stabilire sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili nel caso in questione.