(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                      Applicazione dell'Accordo 
 
  Ai fini della sua  applicazione  futura,  il  presente  Accordo  si
applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in
vigore dagli investitori  di  una  Parte  Contraente  nel  territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  conformemente  alle   leggi   ed   ai
regolamenti ivi vigenti. Tuttavia, il presente Accordo non si applica
alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.