(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                 Applicazione di altre disposizioni 
 
  1. Qualora  una  questione  sia  disciplinata  tanto  dal  presente
Accordo quanto da un  altro  Accordo  Internazionale  a  cui  abbiano
aderito entrambe le Parti Contraenti,  ovvero  da  norme  di  diritto
internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro  investitori
verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 
  2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una  Parte  Contraente
agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi  ed
i suoi regolamenti o  altre  disposizioni,  o  secondo  un  contratto
specifico o un'autorizzazione di investimento o  altri  accordi,  sia
piu'  favorevole  di  quello  previsto  dal  presente   Accordo,   si
applichera' il trattamento piu' favorevole. 
  3.  Successivamente  alla  data  in   cui   e'   stato   effettuato
l'investimento, ogni modifica significativa della legislazione  della
Parte  Contraente,   che   regoli   direttamente   o   indirettamente
l'investimento,  non   sara'   applicata   retroattivamente   e   gli
investimenti effettuati nel quadro del presente  Accordo  saranno  di
conseguenza protetti. 
  4.  Le  disposizioni  del   presente   Accordo   non   pregiudicano
l'applicazione della normativa nazionale di prevenzione dell'evasione
fiscale e dell'elusione. Le autorita' competenti  di  ciascuna  Parte
Contraente si impegnano a  fornire,  su  richiesta  dell'altra  Parte
Contraente, tutte le informazioni utili a tal fine.