ARTICOLO XIII Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non sara' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza protetti. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione della normativa nazionale di prevenzione dell'evasione fiscale e dell'elusione. Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente si impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le informazioni utili a tal fine.