(Accordo - art. XV)
                             ARTICOLO XV 
                          Durata e Scadenza 
 
  1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni
e sara' tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo che
una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non  piu'  tardi
di un anno prima della data di scadenza. 
  2.  Nel  caso  di  investimenti  effettuati  prima  della  data  di
scadenza, come  previsto  ai  sensi  del  paragrafo  1  del  presente
Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno
in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
  FATTO a Kinshasa il 13/09/2006  in  due  originali  ciascuno  nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
    

   Per il Governo della                 Per il Governo della
   Repubblica taliana              Repubblica Democratica del Congo


    

              Parte di provvedimento in formato grafico