(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
             Promozione e protezione degli investimenti 
 
  1. Entrambe le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente ad Investire sul loro territorio. 
  2. Gli investitori di una Parte Contraente avranno  un  diritto  di
accesso alle attivita'  di  investimento  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto  all'Articolo
III, paragrafo I. 
  3. Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  sempre  un  trattamento
giusto ed equo agli investimenti degli investitori  dell'altra  Parte
Contraente. Le Parti Contraenti verificheranno che  la  gestione,  il
mantenimento,  l'utilizzo,  la  trasformazione,  il  godimento  o  la
cessione degli investimenti  effettuati  nel  loro  territorio  dagli
investitori dell'altra parte Contraente,  nonche'  delle  societa'  o
imprese in cui sono stati effettuati detti  investimenti,  non  siano
mai oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 
  4.  Ciascuna  Parte  Contraente  istituisce  e  mantiene  nel   suo
territorio un quadro giuridico atto a garantire agli  investitori  la
continuita' del trattamento giuridico, incluso il rispetto  in  buona
fede di tutti gli impegni presi nei confronti di ciascun investitore. 
  S. Le Parti Contraenti non stabiliscono alcuna  condizione  per  la
realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti  che
possa comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi  relativi
alla produzione per l'esportazione o  prevedere  l'approvvigionamento
di beni in loco o altre condizioni analoghe. 
  6. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti,  ciascuna  Parte
Contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte  Contraente  che  si
trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal  presente
Accordo le condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle  loro
attivita' professionali. Ciascuna  Parte  Contraente  applichera'  ai
cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' ai  loro  familiari  il
trattamento piu' favorevole nelle materie relative  all'ingresso,  al
soggiorno,  al  lavoro  e  agli  spostamenti  all'interno   del   suo
territorio. 
  7.  Le  societa'  costituite  conformemente  alle   leggi   ed   ai
regolamenti di una Parte  Contraente  e  che  sono  di  proprieta'  o
controllate  da  investitori   dell'altra   Parte   Contraente   sono
autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di  alto
livello, indipendentemente dalla nazionalita',  in  conformita'  alle
Leggi della Parte Contraente ospitante