(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
 
  1. Ciascuna Parte Contraente offrira' nel proprio  territorio  agli
investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente
e ai relativi redditi , un trattamento non meno favorevole di  quello
concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini
o da cittadini di paesi terzi. Lo stesso trattamento si applica anche
alle attivita' connesse all'investimento. 
  2. Qualora in base alla legislazione di una Parte Contraente o agli
obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero entrare in vigore
in  futuro  in  una  delle  Parti  Contraenti,  si  verificasse   una
situazione giuridica in base alla quale  gli  investitori  dell'altra
Parte Contraente godrebbero di  un  trattamento  piu'  favorevole  di
quello previsto dal presente Accordo, il  trattamento  concesso  agli
investitori  della  suddetta  altra   Parte   si   applichera'   agli
investitori della Parte Contraente interessata anche per  i  rapporti
gia' costituiti. 
  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si
applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte  Contraente  potrebbe
offrire   agli   investitori   di   un   Paese   terzo   in    virtu'
dell'appartenenza ad un'unione doganale o economica,  ad  un  mercato
comune, a una zona di libero  scambio,  ad  un  accordo  regionale  o
sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o
in virtu' di  Accordi  conclusi  allo  scopo  di  evitare  la  doppia
imposizione o agevolare il commercio transfrontaliero.