ARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che i suddetti siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile senza indebito ritardo. Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati terzi.