(Accordo - art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                   Indennizzo per danni o perdite 
 
  Qualora gli investitori  di  ciascuna  Parte  Contraente  dovessero
subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra
Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto  armato,
stato di emergenza, conflitti civili  o  altri  eventi  analoghi,  la
Parte   Contraente   nel   cui   territorio   e'   stato   effettuato
l'investimento offrira' un adeguato indennizzo  per  tali  perdite  o
danni,  indipendentemente  dal  fatto  che  i  suddetti  siano  stati
provocati da forze governative o da altri  soggetti.  I  pagamenti  a
titolo  di  indennizzo  saranno  effettuati  in  valuta   liberamente
convertibile, liberamente trasferibile senza indebito ritardo. 
  Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento
dei cittadini dell'altra Parte Contraente e,  in  ogni  caso,  ad  un
trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di  Stati
terzi.