ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti. 2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure che pregiudichino le societa' e i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', e a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' equivalente al valore commerciale effettivo dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Qualora risultasse difficoltoso stabilire il valore commerciale effettivo, quest'ultimo sara' determinato in base ai criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. 5. L'indennita' sara' calcolata in una valuta convertibile, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, ed includera' gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento; l'indennita' potra' essere liberamente riscossa e trasferita. 6. L'indennita' sara' corrisposta immediatamente dopo essere stata stabilita, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro un mese. 7. Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata in base al valore della partecipazione del suddetto nella societa' mista, conformemente ai documenti pertinenti e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo. 8. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiarino che i loro investimenti o parte di essi siano stati espropriati avranno diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 9. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario e il suo/suoi aventi causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo dell'indennita' di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo.