(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
 
  1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono  soggetti
ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente,
il diritto di proprieta', il possesso, il controllo  o  il  godimento
degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto  dalla
normativa vigente nazionale o locale  e  dalle  disposizioni  emanate
dalle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti. 
  2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli
investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure  o  de
facto, direttamente o  indirettamente,  nazionalizzati,  espropriati,
requisiti  o  assoggettati  a   provvedimenti   aventi   un   effetto
equivalente, ivi comprese misure che pregiudichino le  societa'  e  i
beni controllati dall'investitore  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e
dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', e
a condizione che  tali  misure  siano  state  adottate  su  base  non
discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e  procedure
giuridiche. 
  3.  L'equa  indennita'  sara'  equivalente  al  valore  commerciale
effettivo  dell'investimento  espropriato  immediatamente  prima  del
momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata
annunciata o resa pubblica. 
  4. Qualora risultasse difficoltoso stabilire il valore  commerciale
effettivo, quest'ultimo sara'  determinato  in  base  ai  criteri  di
valutazione riconosciuti a livello internazionale. 
  5. L'indennita' sara' calcolata  in  una  valuta  convertibile,  al
tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione
di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica,
ed includera' gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR  a
decorrere dalla data della nazionalizzazione  o  dell'esproprio  fino
alla data  del  pagamento;  l'indennita'  potra'  essere  liberamente
riscossa e trasferita. 
  6. L'indennita' sara' corrisposta immediatamente dopo essere  stata
stabilita, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro un mese. 
  7. Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel
territorio di una delle Parti  Contraenti,  l'indennita'  che  spetta
all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata  in  base  al
valore  della  partecipazione  del  suddetto  nella  societa'  mista,
conformemente ai documenti  pertinenti  e  sulla  base  degli  stessi
criteri di valutazione di cui ai paragrafi 3,4,5  e  6  del  presente
Articolo. 
  8. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti  che
dichiarino che i loro  investimenti  o  parte  di  essi  siano  stati
espropriati avranno diritto ad un tempestivo  esame  da  parte  delle
competenti autorita' giudiziarie o  amministrative  dell'altra  Parte
Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente
avvenuto e in questo caso se l'esproprio  e  l'eventuale  indennita',
siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al  fine  di
decidere su tutte le questioni inerenti. 
  9. Se  dopo  l'esproprio  l'investimento  espropriato  non  risulta
utilizzato in tutto o  in  parte  al  fine  previsto,  il  precedente
proprietario  e  il  suo/suoi  aventi  causa   avranno   diritto   di
riacquistarlo.  Il   prezzo   dell'investimento   espropriato   sara'
calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla  base  degli
stessi  criteri  di  valutazione  adottati  al  momento  del  calcolo
dell'indennita' di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo.