(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
               Rimpatrio di capitale, utili e reddito 
 
  1. Ciascuna Parte  Contraente  garantira'  che  tutti  i  pagamenti
relativi  all'investimento  nel  suo  territorio  effettuati  da   un
investitore dell'altra Parte Contraente  possano  essere  liberamente
trasferiti all'interno ed al di fuori del  proprio  territorio  senza
indebiti ritardi e dopo che siano stati assolti  tutti  gli  obblighi
fiscali.  I  trasferimenti  comprendono,  in  particolare,   ma   non
esclusivamente: 
   a)  il  capitale  e  il  capitale  addizionale,  compreso  l'utile
reinvestito   utilizzato   per   il   mantenimento   e   l'incremento
dell'investimento; 
   b) il reddito netto, i dividendi, le royalties,  i  pagamenti  per
l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili; 
   e) il reddito derivante dalla vendita totale o  parziale  o  dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento; 
   d) i fondi per il rimborso dei mutui ottenuti  per  finanziare  un
investimento e per il pagamento dei relativi interessi; 
   e) la retribuzione e le indennita' pagate ai cittadini  dell'altra
Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in  relazione  ad
un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente
nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai
regolamenti nazionali in vigore; 
   f) i pagamenti a titolo di indennizzo di cui all'Articolo IV. 
  2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 si riterranno assolti
quando l'investitore avra'  espletato  le  procedure  previste  dalla
legislazione della Parte  Contraente  sul  cui  territorio  e'  stato
effettuato l'investimento. 
  3.  Senza  limitare  la  portata  dell'Articolo  II1  del  presente
Accordo,  le  Parti  Contraenti  si   impegnano   ad   applicare   ai
trasferimenti  di  cui  al  paragrafo  l  del  presente  Articolo  il
trattamento piu' favorevole  concesso  agli  investimenti  effettuati
dagli investitori di Stati terzi. 
  4. Qualora a causa di gravi problemi  inerenti  alla  bilancia  dei
pagamenti  una  Parte   Contraente   fosse   costretta   a   limitare
temporaneamente  il  trasferimento  di  fondi,  tali  restrizioni  si
applicheranno agli investimenti  effettuati  ai  sensi  del  presente
Accordo solo se la Parte Contraente si attiene  alle  raccomandazioni
pertinenti  adottate  nel  caso   specifico   dal   Fondo   Monetario
Internazionale. Dette restrizioni saranno adottate su base equa,  non
discriminatoria e in buona fede.