(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                     Procedure di trasferimento 
 
  1. I trasferimenti di' cui agli  Articoli  IV,V,VI  e  VII  saranno
effettuati senza indebito ritardo e, in ogni  caso,  entro  un  mese.
Tutti i trasferimenti saranno effettuati in  una  valuta  liberamente
convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data  in
cui l'investitore  ha  richiesto  il  trasferimento  in  oggetto,  ad
eccezione delle disposizioni di  cui  al  punto  5  dell'articolo  V,
relative al tasso di cambio, applicabile in caso di nazionalizzazione
o esproprio.