ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di' cui agli Articoli IV,V,VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha richiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 5 dell'articolo V, relative al tasso di cambio, applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.