(Accordo - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
        Soluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti 
 
  1. Ogni controversia  insorta  fra  le  Parti  Contraenti  riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato. 
  2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei  mesi
dalla data  in  cui  una  delle  Parti  Contraenti  abbia  presentato
notifica scritta all'altra  Parte  Contraente,  la  controversia,  su
richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un
Tribunale Arbitrale ad boe, come stabilito dal presente Articolo. 
  3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi
dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna
delle due Parti Contraenti nominera'  un  membro  del  Tribunale.  Il
Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati
nominati gli altri due membri. 
  4.  Se,  nel  periodo  specificato  al  paragrafo  3  del  presente
articolo, non sara' stata effettuata alcuna  nomina,  ciascuna  delle
due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo'  chiedere  al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere  alla
nomina. Qualora il Presidente della Corte sia  un  cittadino  di  una
delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a
procedere alla  nomina,  sara'  investito  della  richiesta  il  Vice
Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un
cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo,  sia
impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato  a  procedere
alla nomina il membro della Corte  Internazionale  di  Giustizia  con
maggiore anzianita' di grado, a condizione che non sia  cittadino  di
una delle Parti Contraenti. 
  5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e  la
sua decisione sara' vincolante. Le due Parti  Contraenti  sosterranno
le spese relative al proprio arbitrato e  al  proprio  rappresentante
per le udienze. Le spese relative al  Presidente  e  tutte  le  altre
spese  saranno  equamente  suddivise  fra  le  Parti  Contraenti.  II
Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.