ARTICOLO IX Soluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad boe, come stabilito dal presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo, non sara' stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' di grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la sua decisione sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese saranno equamente suddivise fra le Parti Contraenti. II Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.