ALLEGATO XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un
determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,
nonche' gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.
2. - PIANO DI SICUREZZA E DT COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2 il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
I) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e
2.2.4.;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed
i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3. 1 , 2.3.2. e
2.3.3.,
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonche' della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche' nel
caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. 11 coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
2.1.4. 11 PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, un
profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia'
redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2., e' riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene
l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in
relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare
attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei
rischi derivanti dal traffico circostante,
b 2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei
seguenti elementi:
a) le modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilita' principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell'attivita' delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2
2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori
ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita' di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze
di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC
con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4
e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e
le modalita' di verifica.
3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del
concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto
2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita' di cantiere, delle modalita'
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS.
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV,
Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del
presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole,
a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di
utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che
si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori quando previsto.
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili
alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio;
betoniere; gru'; autogru'; argani; elevatori; macchine movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di
gestione delle emergenze.
Allegato XV.2.
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini
dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al
punto 2.2.1.
1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilita'; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.