Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo: l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara; l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari; eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilita' del personale interno incaricato.