Art. 10. 
        Relazione periodica sull'applicazione del regolamento 
  1. Entro il mese di febbraio di ogni anno,  il  dirigente  preposto
alla struttura competente redige ed invia al dirigente  organicamente
superiore una  relazione  in  ordine  all'applicazione  del  presente
regolamento, con il seguente contenuto minimo: 
    l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con  il
relativo importo posto a base di gara; 
    l'importo  dell'incentivo  liquidato  nell'anno  precedente,   la
ripartizione e la denominazione dei destinatari; 
    eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o
altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause
imputabili alla responsabilita' del personale interno incaricato.