Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le somme di cui all'articolo  92,  comma  5,  del  codice,  sono
costituite dalla  percentuale  dell'importo  posto  a  base  di  gara
dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi. 
  2. Gli incentivi di  cui  al  comma  1  sono  riconosciuti  per  le
attivita' di progettazione  di  livello  preliminare,  definitivo  ed
esecutivo inerenti ai  lavori  pubblici,  intesi  come  attivita'  di
costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,  restauro  e
manutenzione  straordinaria  e  ordinaria,  comprese   le   eventuali
connesse  progettazioni  di  campagne  diagnostiche,   le   eventuali
redazioni di perizie di variante  e  suppletive,  nei  casi  previsti
dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad  eccezione  della  lettera
e). 
  3. Gli incentivi di cui  al  comma  1  sono  riconosciuti  soltanto
quando i relativi progetti sono posti a base di gara. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  del comma 5 dell'art. 92 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle
          premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  132,  comma 1, del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              «1. Le   varianti   in  corso  d'opera  possono  essere
          ammesse,  sentito il progettista e il direttore dei lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi   stabiliti   dal  regolamento,  o  per  l'intervenuta
          possibilita'   di   utilizzare   materiali,   componenti  e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono  determinare, senza aumento di costo, significativi
          miglioramenti  nella  qualita'  dell'opera o di sue parti e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
                c) per  la  presenza di eventi inerenti alla natura e
          alla   specificita'   dei  beni  sui  quali  si  interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibli nella fase progettuale;
                d) nei  casi  previsti  dall'art.  1664, comma 2, del
          codice civile;
                e) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.».