Art. 3. Costituzione e accantonamento dell'incentivo 1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. 2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.