Art. 3. 
            Costituzione e accantonamento dell'incentivo 
  1. Per i progetti di cui all'articolo  2  l'incentivo,  comprensivo
degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e'
calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara
aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente  previste
per lavori da affidare separatamente  dall'appalto  principale  o  in
economia, in ogni caso  al  netto  dell'I.V.A.,  per  i  quali  siano
eseguite le previste prestazioni professionali. 
  2. L'importo dell'incentivo non e'  soggetto  ad  alcuna  rettifica
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 
  3. Le somme occorrenti per la  corresponsione  dell'incentivo  sono
previste nell'ambito  delle  somme  a  disposizione  all'interno  del
quadro economico del relativo progetto. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  testo  del  comma 5 dell'art. 92 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle
          premesse.