Art. 4. 
                    Conferimento degli incarichi 
  1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5,
del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente  di  prima
fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto
alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione. 
  2. Lo stesso dirigente puo', con  proprio  provvedimento  motivato,
modificare  o  revocare  l'incarico  in  ogni  momento,  sentito   il
responsabile del  procedimento.  Con  il  medesimo  provvedimento  di
modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche'  alla
causa della modifica o  della  revoca,  e'  stabilita  l'attribuzione
dell'incentivo a fronte delle attivita' che  il  soggetto  incaricato
abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il  rispetto
e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento  nonche'
il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
  3.  L'atto  di  conferimento  dell'incarico   deve   riportare   il
nominativo     dei     dipendenti     incaricati     del     collaudo
tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di  regolare
esecuzione nonche', su indicazione del responsabile del procedimento,
l'elenco  nominativo   del   personale   interno   incaricato   della
progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa  e/o
concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a
ciascuno. 
  4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: 
    a) il responsabile del procedimento; 
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 90, comma 4,  e  253,  comma  16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'  professionale  del  progetto  firmando  i   relativi
elaborati; 
    c) il coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  10   del   decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche  introdotte  dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528; 
    d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; 
    e)  il  personale  incaricato  delle   operazioni   di   collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione,
al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto
salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate; 
    f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il
piano di sicurezza, redigono su disposizione dei  tecnici  incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte  del  progetto  (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che,  firmandoli,  assumono
la responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni,  misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti  giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; 
    g) il personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore  personale
diverso da quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non  firmando  il
progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e
materiale  all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento,  alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza,  alla  direzione  dei
lavori  e  alla  loro  contabilizzazione,  previa  asseverazione  del
dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello
stesso responsabile del procedimento. 
  5.  Il  personale  incaricato  della  progettazione  e  quello  che
partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche  al  di
fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore  eccedenti  tale  orario
saranno retribuite, nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dal
contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo  le
modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente,
ovvero nei limiti  stabiliti  a  qualsiasi  titolo  con  disposizione
amministrativa. 
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  testo  del  comma 5 dell'art. 92 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle
          premesse.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 90 e il
          comma 16  dell'art.  253  del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163:
              «4. I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b)  e c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  pubblici  dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e successive modificazioni, se non conseguenti ai
          rapporti d'impiego.».
              «16.  I  tecnici diplomati che siano in servizio presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  alla  data di entrata in
          vigore  della  legge  18 novembre  1998, n. 415, in assenza
          dell'abilitazione,  possono  firmare i progetti, nei limiti
          previsti  dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso  un'altra
          amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque anni e
          risultino  inquadrati in un profilo professionale tecnico e
          abbiano    svolto    o    collaborato   ad   attivita'   di
          progettazione.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  con  le  modifiche
          introdotte  dal  decreto  legislativo  19 novembre 1999, n.
          528:
              «Art.  10 (Requisiti professionali del coordinatore per
          la  proget-tazione  e del coordinatore per l'esecuzione dei
          lavori).  -  1.  Il coordi-natore per la progettazione e il
          coordinatore  per  l'esecuzione dei lavori devono essere in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) diploma  di  laurea  in  ingegneria, architettura,
          geologia,  scienze  agrarie  o  scienze  forestali, nonche'
          attestazione  da  parte  di  datori di lavoro o committenti
          comprovante  l'espletamento  di  attivita'  lavorativa  nel
          settore delle costruzioni per almeno un anno;
                b) diploma universitario in ingegneria o architettura
          nonche'  attestazione  da  parte  di  datori  di  lavoro  o
          committenti   comprovante   l'espletamento   di   attivita'
          lavorative  nel  settore  delle  costruzioni per almeno due
          anni;
                c) diploma  di geometra o perito industriale o perito
          agrario  o  agrotecnico  nonche'  attestazione  da parte di
          datori  di  lavoro o committenti comprovante l'espletamento
          di  attivita'  lavorativa nel settore delle costruzioni per
          almeno tre anni.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  devono  essere,
          altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico
          corso  in  materia  di sicurezza organizzato dalle regioni,
          mediante  le  strutture tecniche operanti nel settore della
          prevenzione  e  della  formazione  professionale, o, in via
          alternativa,    dall'ISPESL,    dall'INAIL,   dall'Istituto
          italiano  di  medicina  sociale,  dai  rispettivi  ordini o
          collegi    professionali,    dalle    universita',    dalle
          associazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori  o  dagli  organismi  paritetici  istituiti  nel
          settore dell'edilizia.
              3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
          devono   rispettare   almeno   le   prescrizioni   di   cui
          all'allegato V.
              4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per i
          dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
          esplicano   nell'ambito  delle  stesse  amministrazioni  le
          funzioni di coordinatore.
              5.  L'attestato  di cui al comma 2 non e' richiesto per
          coloro  che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
          tecnica  in  materia  di  sicurezza  nelle costruzioni, per
          almeno  cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
          incaricati  di pubblico servizio e per coloro che producano
          un  certificato  universitario attestante il superamento di
          uno   o   piu'   esami  del  corso  o  diploma  di  laurea,
          equipollenti  ai  fini della preparazione conseguita con il
          corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
          ad   un  corso  di  perfezionamento  universitario  con  le
          medesime caratteristiche di equipollenza.
              6.  Le  spese  connesse con l'espletamento dei corsi di
          cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
              7.  Le regioni determinano la misura degli oneri per il
          funzionamento   dei  corsi  di  cui  al  comma 2,  da  esse
          organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».