Art. 4. Conferimento degli incarichi 1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione. 2. Lo stesso dirigente puo', con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati. 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonche', su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. 4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: a) il responsabile del procedimento; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati; c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528; d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate; f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; g) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento. 5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
Note all'art. 4: - Per il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 90 e il comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.». «16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528: «Art. 10 (Requisiti professionali del coordinatore per la proget-tazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). - 1. Il coordi-natore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».