Art. 5. Ripartizione 1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita'. 2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione: a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%; c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%; d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%; e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%. 3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione: a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%; c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%; d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%; e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%. 4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione: a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%; c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%; d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%; e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%. 5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,7%, secondo la seguente ripartizione: a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%; c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%; d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%; e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%. 6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,6%, secondo la seguente ripartizione: a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%; c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%; d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%; e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%. 7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessita' di seguito indicate: a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove); b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo; c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti. 8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 4 e del comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 4.