Art. 7. 
                     Termini per le prestazioni 
  1. Nel provvedimento di conferimento  dell'incarico  devono  essere
indicati, su proposta del responsabile del  procedimento,  i  termini
entro i quali devono essere eseguite  le  prestazioni,  eventualmente
suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini  per
la direzione dei lavori coincidono con il  tempo  utile  contrattuale
assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini  per  il
collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare
con quelli previsti dall'articolo 141 del  codice  e  dalle  relative
norme regolamentari. 
  2.  I  termini  per  la  progettazione  decorrono  dalla  data   di
comunicazione  ai  progettisti  del  provvedimento  di   conferimento
dell'incarico. 
  3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva  attivazione
delle strutture  e  dei  soggetti  interessati  all'esecuzione  delle
prestazioni. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  141  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              «Art.  141  (Collaudo  dei  lavori  pubblici).  - 1. Il
          regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
          il  quale  deve  essere  effettuato il collaudo finale, che
          deve  avere  luogo  non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
          lavori,  salvi  i  casi,  individuati  dal  regolamento, di
          particolare  complessita'  dell'opera da collaudare, in cui
          il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
          regolamento  definisce  altresi'  i requisiti professionali
          dei  collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
          misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita'
          di   effettuazione   del   collaudo   e  di  redazione  del
          certificato  di  collaudo  ovvero,  nei  casi previsti, del
          certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato  di  collaudo secondo le modalita' previste dal
          regolamento.   Il  certificato  di  collaudo  ha  carattere
          provvisorio  e assume carattere definitivo decorsi due anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo  si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
          formale  di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
          dalla  scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
          importo  sino  a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
          sostituito  da  quello di regolare esecuzione; per i lavori
          di  importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
          e'  in  facolta'  del  soggetto appaltante di sostituire il
          certificato  di collaudo con quello di regolare esecuzione.
          Il  certificato  di  regolare esecuzione e' comunque emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.   Per   le   operazioni  di  collaudo,  le  stazioni
          appaltanti  nominano  da  uno  a  tre  tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita' e all'importo degli stessi. Per le
          stazioni     appaltanti     che     sono    amministrazioni
          aggiudicatrici,  i  tecnici  sono  nominati  dalle predette
          amministrazioni  nell'ambito delle proprie strutture, salvo
          che   nell'ipotesi  di  carenza  di  organico  accettata  e
          certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare
          parte  delle  commissioni  di collaudo, limitatamente ad un
          solo  componente,  i  funzionari amministrativi che abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7.  Fermo  quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8.  Nei  casi di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9.  Il  pagamento  della rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art. 1666, comma 2, del codice
          civile.
              10.  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 1669 del codice
          civile,  l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo.
              10-bis.  Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
          del 1949.».