Art. 8. 
            Penalita' per errori od omissioni progettuali 
  1. Qualora, durante l'esecuzione  di  lavori  relativi  a  progetti
esecutivi redatti dal personale interno,  insorga  la  necessita'  di
apportare  varianti  in  corso  d'opera  per  le   ragioni   indicate
dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del  codice  al  responsabile
del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto
l'incentivo; ove gia' corrisposto, il dirigente che  ha  disposto  il
pagamento procede al recupero.