Art. 8. Penalita' per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessita' di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo; ove gia' corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.