Art. 9. 
                       Pagamento del compenso 
  1. Il pagamento della  quota  di  incentivazione  e'  disposto  dal
dirigente preposto alla struttura  competente,  previa  verifica  dei
contenuti della relazione  a  lui  presentata  dal  responsabile  del
procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte  e
le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.