Art. 10 Impianti di depurazione 1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali. 2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.