Art. 10
                       Impianti di depurazione

  1.  Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque
reflue,  siti  nella  regione Campania, le attivita' di trattamento e
smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  in  materia di disciplina degli
scarichi  di  cui  all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di
tempo   strettamente   necessario,   l'immissione  nei  corpi  idrici
ricettori  degli  scarichi provenienti dagli impianti di depurazione,
nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati
dal   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni,  previa  valutazione da parte di un apposito gruppo di
lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato
e  composto  da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni
statali  e  regionali  competenti  per  materia, cui non spetta alcun
compenso,  avente il compito di valutare la presunta entita' e durata
degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali
e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.