Art. 11
                       Raccolta differenziata

  1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo
minimo  di  raccolta  differenziata  pari al 25 per cento dei rifiuti
urbani  prodotti  entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il
31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati
dal   Piano   regionale   dei  rifiuti  adottato  con  ordinanza  del
Commissario  delegato  per  l'emergenza  dei  rifiuti  n.  500 del 30
dicembre   2007,  e'  imposta  una  maggiorazione  sulla  tariffa  di
smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati pari rispettivamente al 25
per  cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per
ogni  tonnellata  di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e
smaltimento.
  2.  Il  Sottosegretario  di  Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi   di   cui  al  comma  1,  adottando  le  opportune  misure
sostitutive,  anche  mediante  la  nomina  di commissari ad acta, nei
confronti  delle  amministrazioni  che  non  abbiano  rispettato  gli
obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili
delle stesse amministrazioni.
  3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
e' abrogato.
  4.  Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni  della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario
di   Stato   i   dati   di  produzione  dei  rifiuti  e  di  raccolta
differenziata,  da  pubblicare  mediante  modalita'  individuate  dal
Sottosegretario  di  Stato,  nell'ambito  delle  risorse  di bilancio
disponibili.
  5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano
le  necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni "usa
e  getta",  fatta  eccezione per i materiali compostabili. Tale norma
non  si  applica  alle  strutture sanitarie e veterinarie a carattere
pubblico e privato.
  6.  I  sindaci  dei  comuni  della regione Campania, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
promuovono  ogni  occorrente  iniziativa per favorire il compostaggio
domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili.
  7.  Presso  le  sedi  della  pubblica amministrazione, della grande
distribuzione,  delle  imprese  con  personale dipendente superiore a
cinquanta  unita'  e  dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione  Campania  e'  fatto  obbligo  di  provvedere  alla  raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario  di  Stato,  con  cadenza  trimestrale,  i dati della
raccolta differenziata operata.
  8.  Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui
all'articolo  20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4,  modificato  dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14
aprile  2008,  n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e
Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993,
n.  10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione
e'   affidata   ad   un   soggetto   da  individuare  con  successivo
provvedimento del Sottosegretario di Stato.
  9.  Ai  mezzi  e  alle attrezzature necessari all'attivazione della
raccolta  differenziata,  nei  comuni afferenti ai consorzi di cui al
comma  8,  si  fa  fronte  con  i corrispettivi previsti dall'accordo
quadro   ANCI-CONAI   sottoscritto   il  14  dicembre  2004,  per  il
conferimento  dei  rifiuti  di imballaggio devoluti a tale scopo alla
apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto
delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione
della raccolta differenziata.
  10.  Il  CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre
ed  effettuare,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  in  collaborazione  con i capi missione, una
capillare  campagna  di  comunicazione  finalizzata ad incrementare i
livelli  di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania.
Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, a definire le modalita' tecniche,
finanziarie  ed  organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita'
di  indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna
di comunicazione di cui al presente comma.
  11.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  il  comune  di  Napoli  e ASIA S.p.A., gestore di
raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani,  presentano un piano di
raccolta  differenziata  adeguato alla popolazione residente. In caso
di  inadempienza  o  di  mancata  attuazione  del  predetto piano, il
Sottosegretario  di  Stato  provvede  in via sostitutiva, con oneri a
carico del bilancio del comune di Napoli.
  12.  Al  fine  di  realizzare  idonee  iniziative  di compensazione
ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di
accordi,  anche  integrativi di quelli gia' sottoscritti direttamente
dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati.
Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni
per  ciascuno  degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del
Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  con  le  risorse  disponibili
destinate  a  tali  scopi  dalla  programmazione del Fondo stesso, in
coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.