Art. 12
                Corresponsione degli importi dovuti a
               subappaltatori, fornitori e cottimisti

  1.  Fermi  restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo
1,  comma  7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione
possono  provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti
degli  eventuali  creditori,  subappaltatori,  fornitori o cottimisti
delle  stesse  societa'  affidatarie,  a  scomputo  delle  situazioni
creditorie  vantate  dalle  societa'  affidatarie  medesime  verso la
gestione  commissariale  per l'importo massimo di quaranta milioni di
euro.
  2.  Ai  fini  del  pagamento  diretto,  le societa' originariamente
affidatarie   o   eventuali  societa'  ad  esse  subentrate  dovranno
trasmettere  i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi
missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di
cui al comma 1.
  3.  Agli  oneri  di  cui  al  presente articolo si fa fronte con le
risorse del Fondo di cui all'articolo 17.