Art. 12 Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti 1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro. 2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.