Art. 14 Norma di interpretazione autentica 1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.