Art. 14
                 Norma di interpretazione autentica

  1.  L'articolo  5  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, nonche'
l'articolo   5-bis  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle
predette  disposizioni  non  sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita'  di  cui  all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.