Art. 15
                   Disposizioni per assicurare la
           complessiva funzionalita' dell'Amministrazione

  1.  Nei  limiti  delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad
iniziative  di  spese  di  parte  corrente,  in relazione ai maggiori
compiti  assegnati  dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato
ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in
deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare   i   rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  le
   collaborazioni   coordinate  e  continuative  in  atto  fino  alla
   cessazione  delle  situazioni  di  grave  necessita'  in  corso e,
   comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi  di personale di comprovata qualificazione professionale
   proveniente  da  enti  e  aziende  pubbliche o private, stipulando
   all'uopo  contratti  di diritto privato della durata massima di un
   anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009,
   non rinnovabili.
  2.  Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e'
disciplinata  l'organizzazione  delle  strutture  di  missione di cui
all'articolo  1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti  spettanti  al personale comunque coinvolto nella gestione
delle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto, ivi compreso quello
appartenente  alle  Forze  di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo
dei vigili del fuoco.
  3.  Le  risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche
afferenti  al  Fondo  di  protezione  civile  sono  insuscettibili di
pignoramento  o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'
notificati.